INTERPRETAZIONE IFRIC 23
Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito
RIFERIMENTI
IAS 1
Presentazione del bilancio
IAS 8
Principi
contabili,
cambiamenti
nelle
stime
contabili
ed errori
IAS 10
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento
IAS 12
Imposte sul reddito
PREMESSA
1.
Lo IAS 12
Imposte sul reddito
specifica i requisiti per le attività e le passività fiscali correnti e differite. L'entità applica
i
requisiti previsti dallo IAS 12 sulla base delle normative fiscali applicabili.
2.
Potrebbe succedere di non sapere esattamente come applicare la normativa fiscale ad una particolare operazione o
circostanza. Pessere che l'accettabilità di un particolare trattamento fiscale ai sensi della normativa fiscale non sia
nota
fino al momento in cui l'autorifiscale competente o un giudice prende una decisione. Di conseguenza, un contenzioso
o il controllo dell'autorità fiscale su un particolare trattamento pinfluire sulla contabilizzazione, da
parte dell'entità,
di un'attività o passività fiscale corrente o differita.
3.
Nella presente Interpretazione si intende per:
a)
"
trattamento fiscale
"
, un trattamento applicato dall'entità o che l'entità prevede di applicare in sede di dichia
razione
dei redditi;
b)
"
autorità fiscale
"
, l'organo o gli organi che decidono se il trattamento fiscale è accettabile ai sensi della
normativa
fiscale. Potrebbe trattarsi anche di un giudice;
c)
"
trattamento fiscale incerto
"
, un trattamento fiscale la cui accettazione da parte dell'autorità fiscale competente ai
sensi della normativa fiscale è incerta.
Per esempio,
la decisione
dell'entità
di non presentare
la dichiarazione dei
redditi in una giurisdizione
fiscale
o di non
includere
determinati
redditi
nel reddito
imponibile
costituisce
un
trattamento fiscale incerto se incerta è la sua accettabilità ai sensi della normativa fiscale.
AMBITO DI APPLICAZIONE
4.
La presente
Interpretazione
chiarisce
come applicare
i requisiti relativi alla rilevazione
e alla valutazione
di cui allo
IAS
12 quando vi sia incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito. In tal caso, l'entità deve rilevare e valutare
la sua attività o passività fiscale corrente o differita applicando i requisiti di cui allo IAS 12 sulla base del
reddito
imponibile (perdita fiscale), dei valori
ai fini fiscali,
delle perdite
fiscali non utilizzate,
dei crediti di imposta
non utilizzati
e delle aliquote fiscali determinate applicando la presente Interpretazione.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
PROBLEMI
5.
In caso di incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito, la presente Interpretazione tratta le seguenti
questioni:
a)
se l'entità prende in considerazione i trattamenti fiscali incerti separatamente o congiuntamente;
b)
le ipotesi formulate dall'entità circa l'esito del controllo sui trattamenti fiscali da parte delle autorifiscali;
c)
come l'entità determina il reddito imponibile (perdita fiscale), i valori ai fini fiscali, le perdite fiscali non
utilizzate,
i crediti di imposta non utilizzati e le aliquote fiscali; e
d)
come l'entità tiene conto dei cambiamenti nei fatti e nelle circostanze.
INTERPRETAZIONE
L'entità prende
in
considerazione
i trattamenti
fiscali
incerti
separatamente
o congiuntamente
6.
In funzione dell'approccio che meglio prevede la soluzione dell'incertezza, l'entità deve decidere se prendere in
considerazione ciascun trattamento fiscale incerto separatamente o congiuntamente a uno o più trattamenti fiscali incerti.
Nel determinare
l'approccio
che
meglio
prevede
la soluzione
dell'incertezza,
l'entità
potrebbe
tener
conto,
ad esempio,
a) del modo in cui essa prepara la dichiarazione dei redditi e giustifica i trattamenti fiscali; o b) del modo in cui, stando
alle previsioni dell'entità, l'autorità fiscale dovrebbe procedere al controllo e risolvere le
questioni che potrebbero
emergere dallo stesso.
7.
Se, in applicazione del paragrafo 6, l'entità considera congiuntamente più trattamenti fiscali incerti, qualsiasi
riferimento a un
"
trattamento fiscale incerto
"
nella presente Interpretazione deve essere
inteso
dall'entità
come
riferito
al gruppo di trattamenti fiscali incerti considerato nel suo insieme.
Controllo da parte delle autorità fiscali
8.
Nel valutare se e in che modo un trattamento fiscale incerto incide sulla determinazione del reddito imponibile
(perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti d'imposta non utilizzati e delle
aliquote
fiscali, l'entità deve presumere che l'autorità fiscale, in fase di verifica, controllerà gli importi che ha il
diritto di
esaminare e che sarà a completa conoscenza di tutte le relative informazioni.
Determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non
utilizzate, dei crediti di imposta non utilizzati e delle aliquote fiscali
9.
L'entità deve determinare se è probabile che il trattamento fiscale incerto sia accettato dall'autorità fiscale.
10.
Se conclude che è probabile che l'autorità fiscale accetti il trattamento fiscale incerto, l'entità
deve determinare
il
reddito
imponibile (perdita fiscale), i valori ai fini fiscali, le perdite fiscali non utilizzate, i crediti d'imposta non utilizzati o le
aliquote fiscali in funzione del trattamento fiscale applicato o che prevede di applicare in sede di
dichiarazione dei
redditi.
11.
Se conclude che è improbabile che l'autorità fiscale accetti il trattamento fiscale incerto, l'entità deve riportare
l'effetto
di tale incertezza nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle
perdite fiscali
non utilizzate, dei crediti d'imposta non utilizzati o delle aliquote fiscali connessi a tale trattamento.
L'entità deve
riportare l'effetto dell'incertezza per ciascun trattamento fiscale incerto avvalendosi di
uno
dei
due
metodi seguenti,
scegliendo quello che, secondo le sue proiezioni, meglio prevede la soluzione dell'incertezza:
a)
il metodo dell'importo più probabile, ossia l'importo che, tra i vari risultati possibili, ha la maggiore probabilità
di
verificarsi. Il metodo dell'importo più probabile potrebbe
prevedere
meglio la soluzione
dell'incertezza
se ci
sono solo
due risultati possibili o se i risultati sono concentrati attorno ad un valore;
b)
il metodo del valore atteso, ossia la somma dei diversi importi di una gamma di risultati possibili, ponderati per la
probabilità che si verifichino. Il metodo del valore atteso potrebbe prevedere meglio la soluzione dell'incertezza se
vi sono p di due risultati possibili o se i risultati non sono concentrati attorno ad un valore.
12.
Se un trattamento fiscale incerto ha effetti sulle imposte correnti e su quelle differite (ad esempio, se ha effetti sia sul
reddito imponibile utilizzato per determinare le imposte correnti che sui valori ai fini fiscali utilizzati per determinare
le imposte differite), l'entità deve adottare decisioni e stime coerenti per le imposte correnti e per
quelle differite.
Cambiamenti nei fatti e nelle circostanze
13.
L'entità deve rideterminare la decisione o la stima richiesta dalla presente Interpretazione se cambiano i fatti e le
circostanze su cui era fondata la decisione o la stima o in ragione di nuove informazioni che incidono sulla decisione
o sulla stima. Per esempio, un cambiamento nei fatti e nelle circostanze potrebbe portare l'entità a
conclusioni diverse
circa l'accettabilità di un trattamento fiscale o la stima dell'effetto dell'incertezza o entrambe. I
paragrafi A1-A3
contengono indicazioni sui cambiamenti nei fatti e nelle circostanze.
14.
L'entità deve riflettere l'effetto di un cambiamento nei fatti e nelle circostanze o di nuove informazioni cambiando
la
stima contabile in applicazione dello IAS 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
. L'enti deve
applicare lo IAS 10
Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento
per determinare se il cambia-
mento
che si verifica dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento comporta o no una rettifica.
Appendice A
Guida operativa
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRIC 23 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.
CAMBIAMENTI NEI FATTI E NELLE CIRCOSTANZE
(PARAGRAFO
13)
A1 Nell'applicare il paragrafo 13 della presente Interpretazione, l'entità deve valutare la pertinenza e l'effetto di un
cambiamento nei fatti e nelle circostanze o di nuove informazioni nel contesto della normativa fiscale applica- bile.
Per esempio, se due trattamenti sono soggetti a normative fiscali distinte, un particolare evento p comportare la
rideterminazione della decisione o della stima adottata per un trattamento fiscale, ma non per
l'altro.
A2 Alcuni esempi di cambiamenti nei fatti e nelle circostanze o di nuove informazioni che, a seconda delle
circostanze,
possono comportare la rideterminazione di una decisione o di una stima richiesta dalla presente
Interpretazione
comprendono, ma non si limitano, ai seguenti:
a)
controlli o interventi dell'autorità fiscale; Per esempio:
i)
accettazione o contestazione da parte dell'autorità fiscale del trattamento fiscale o di un trattamento fiscale
simile applicato dall'entità;
ii)
l'informazione relativa al fatto che l'autorità fiscale ha accettato o contestato un trattamento fiscale simile
applicato da un'altra entità; e
iii)
l'informazione relativa all'importo
ricevuto o versato per regolarizzare
un trattamento
fiscale simile;
b)
modifiche delle norme stabilite dall'autorità fiscale;
c)
la decadenza del diritto dell'autorità fiscale di controllare o di ricontrollare un trattamento
fiscale.
A3 Il fatto che l'autorità fiscale non si pronunci sull'accettazione di un trattamento
fiscale
generalmente
non costituisce
di per un cambiamento nei fatti e nelle circostanze o una nuova informazione che incide sulle
decisioni e sulle
stime richieste dalla presente Interpretazione.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
A4
Qualora vi sia incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito, l'entità deve determinare se indicare:
a)
in applicazione del paragrafo
122 dello IAS 1
Presentazione
del bilancio
, le decisioni
prese nella determinazione del
reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti di
imposta
non utilizzati e delle aliquote fiscali; e
b)
in applicazione dei paragrafi 125-129 dello IAS 1, le informazioni circa le ipotesi e le stime formulate per la
determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non
utilizzate, dei crediti di imposta non utilizzati e delle aliquote fiscali.
A5
Se conclude che è probabile che l'autorità fiscale accetti il trattamento fiscale incerto, l'entità deve determinare se, in
applicazione del paragrafo 88 dello IAS 12, indicare il potenziale effetto dell'incertezza come una sopravve
nienza
di natura fiscale.
Appendice B
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRIC 23 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
B1
L'entideve applicare la presente Interpretazione
ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2019 o
in
data successiva. È consentita l'applicazione anticipata.
Se l'entità applica la presente
Interpretazione
a partire da
un
esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
B2
Al momento della prima
applicazione,
l'entità
deve applicare
la presente
Interpretazione:
a)
retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, se ciò è possibile senza l'uso di elementi noti
successivamente; o
b)
retroattivamente contabilizzando l'effetto cumulativo della prima applicazione dell'Interpretazione rilevato alla
data
della prima applicazione. Se l'entità sceglie questo metodo di transizione, non deve riformulare l'infor
mativa
comparativa. L'entità deve invece rilevare l'effetto cumulativo della prima applicazione della presente
Interpretazione
come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, se opportuno, altra componente del patrimonio
netto). La data della prima applicazione è la data di inizio dell'esercizio in cui
l'entità applica per la prima
volta la presente Interpretazione.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO