INTERPRETAZIONE IFRIC 22
Operazioni
in valuta estera e anticipi
RIFERIMENTI
Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria
(
69
)
IAS 8
Principi
contabili,
cambiamenti
nelle
stime
contabili
ed errori
IAS 21
Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
PREMESSA
1.
Il paragrafo 21 dello IAS 21
Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
dispone che l'entità registri un'operazione
in valuta estera,
al momento
della
rilevazione
iniziale
nella sua
valuta
funzionale,
applicando
all'importo
in valuta
estera il tasso di cambio a pronti tra la valuta funzionale e la valuta estera (il tasso di cambio) in vigore alla data
dell'operazione. Il paragrafo 22 dello IAS 21 stabilisce che la data dell'operazione è la data in cui l'operazione
rispetta per la prima volta le condizioni per la rilevazione, secondo gli International Financial
Reporting
Standards (gli IFRS).
2.
Quando l'enti versa o riceve un anticipo in una valuta estera, essa rileva, in linea generale, un'attività non
monetaria o una passività non monetaria (
70
) prima di rilevare l'attività, il costo o il ricavo connesso. L'attività, il
costo o il ricavo connesso (o parte dell'attività, del costo o del ricavo connesso) è l'importo rilevato applicando
gli IFRS pertinenti, che comporta l'eliminazione contabile dell'attività non monetaria o della passività non
monetaria determinata dall'anticipo.
3.
L'International Financial Reporting Interpretations Committee
(l'IFRIC)
ha ricevuto
inizialmente
una domanda
in
cui
si chiedeva come determinare
"
la data dell'operazione
"
a norma dei paragrafi 21-22 dello IAS 21 ai fini della
rilevazione del ricavo. La domanda riguardava specificamente la circostanza in cui l'entirileva una passività non
monetaria determinata dal ricevimento di un anticipo, prima di rilevare il ricavo connesso. Nell'esaminare la
questione, l'IFRIC ha constatato che il ricevimento o il versamento di un anticipo in una valuta estera non riguarda
soltanto le operazioni relative ai ricavi. Di conseguenza, l'IFRIC ha deciso di precisare la data dell'operazione ai fini
della determinazione del tasso di cambio da applicare al momento della rilevazione iniziale dell'attività, del costo
o del ricavo
connesso
nel caso
in cui l'enti
abbia
ricevuto
o versato
un anticipo
in
una valuta estera.
AMBITO DI APPLICAZIONE
4.
La presente interpretazione si applica a un'operazione in valuta estera (o a parte di essa) quando l'entità rileva
un'attività non monetaria o una passività non monetaria determinata dal versamento o dal ricevimento di un
anticipo prima che l'entità rilevi l'attività, il costo o il ricavo connesso (o parte dell'attività, del costo o del ricavo
connesso).
5.
La presente
Interpretazione
non si applica
quando
l'entità,
al momento
della
rilevazione
iniziale,
valuta
l'attività,
il costo o il ricavo connesso:
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
a)
al fair value (valore equo); o
b)
al fair value (valore equo) del corrispettivo pagato o ricevuto ad una data diversa dalla data di rilevazione
iniziale dell'attività non monetaria o della passività non monetaria determinata dall'anticipo
(per
esempio,
quando
l'avviamento è valutato applicando l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali).
(1)
Il riferimento è al
Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria
pubblicato nel 2010, in vigore nel momento in cui l'Inter
pretazione
è stata elaborata.
(2)
Ad esempio, il paragrafo 106 dell'IFRS 15
Ricavi provenienti da contratti con i clienti
dispone che se il cliente paga il corrispettivo, o se
l'entità ha diritto ad un importo del corrispettivo che è incondizionato (ossia un credito), prima di trasferire al cliente il bene o
servizio l'entità deve presentare
il contratto
come
passività
derivante
da contratto
nel momento
in cui è effettuato
il pagamento
o
(se
precedente) nel momento in cui il pagamento è dovuto.
6.
L'entità non è tenuta ad applicare la presente Interpretazione:
a)
alle imposte sul reddito o
b)
ai contratti assicurativi (inclusi i contratti di riassicurazione) che emette o ai contratti di riassicurazione
detenuti.
PROBLEMA
7.
La presente Interpretazione verte sulle modalità per stabilire la data dell'operazione ai fini della determinazione
del tasso
di cambio
da applicare
al momento
della rilevazione
iniziale
dell'attività,
del costo o del ricavo connesso (o
di parte dell'attività,
del costo o del ricavo connesso)
quando si procede all'eliminazione
contabile di un'attività
non
monetaria o di una passività non monetaria determinata dal versamento o dal ricevimento di un anticipo in
una
valuta estera.
INTERPRETAZIONE
8.
In applicazione dei paragrafi 21-22 dello IAS 21, la data dell'operazione ai fini della determinazione del tasso di
cambio da applicare al momento della rilevazione iniziale dell'attività, del costo o del ricavo connesso (o di parte
dell'attività, del costo o del ricavo connesso) è la data in cui l'entità rileva inizialmente l'attività non monetaria o
la passività non monetaria determinata dal versamento o dal ricevimento di un anticipo.
9.
Qualora vi siano più anticipi versati o ricevuti, l'entità deve determinare la data dell'operazione per ciascun
anticipo versato o ricevuto.
Appendice A
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRIC 22 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
A1
L'entità deve applicare
la presente Interpretazione
ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2018 o
in
data successiva. È consentita l'applicazione anticipata.
Se l'entità applica la presente
Interpretazione
a partire da
un
esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
A2
Al momento della prima
applicazione,
l'entità
deve applicare
la presente
Interpretazione:
a)
retroattivamente, a norma dello IAS 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
; o
b)
prospetticamente a tutte le attività, i costi e i ricavi che rientrano nell'ambito di applicazione
dell'Interpre
tazione inizialmente rilevati in una delle due date seguenti o successivamente:
i)
all'inizio dell'esercizio
in cui l'entità applica per la prima volta l'Interpretazione;
o
ii)
all'inizio di un esercizio precedente presentato come informativa comparativa nel bilancio dell'esercizio in
cui l'entità applica per la prima volta l'Interpretazione.
A3 L'entiche applica il paragrafo A2, lettera b), al momento della prima applicazione, applica l'Interpretazione alle
attività, ai costi e ai ricavi la cui rilevazione iniziale è avvenuta all'inizio del periodo di riferimento di cui al
paragrafo A2, lettera b), punto i) o ii), o in data successiva, e per i quali l'entità aveva precedentemente rilevato le
attività
non monetarie o le passività non monetarie determinate dagli anticipi.
Appendice B
La modifica riportata nella presente appendice deve essere applicata agli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2018 o
in
data successiva.
Qualora l'entità applichi la presente Interpretazione a partire da un esercizio precedente, questa modifica deve essere
applicata a partire
da quell'esercizio precedente.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO