passività finanziaria.
PROBLEMI
4
La presente Interpretazione affronta le seguenti questioni:
a)
conformità con il paragrafo 3.3.3 dell'IFRS 9 degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità emessi al fine
di estinguere, interamente o parzialmente, il
"
corrispettivo pagato
"
di una passività finanziaria;
b)
in quale modo l'entità deve inizialmente valutare gli strumenti rappresentativi di capitale emessi per estinguere
tale
passività finanziaria;
(1)
Il riferimento è al
Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio
dello IASC adottato dallo IASB nel 2001, in
vigore nel momento in cui l'Interpretazione è stata elaborata.
c)
il trattamento contabile che l'entità dovrebbe applicare a qualsiasi differenza tra il valore contabile della
passività
finanziaria estinta e l'ammontare degli strumenti
rappresentativi
di capitale
emessi
determinato
in
sede di
valutazione iniziale.
INTERPRETAZIONE
5
L'emissione di strumenti rappresentativi
di capitale dell'entità
in favore di un creditore
per estinguere,
interamente
o
parzialmente, una passività finanziaria è equivalente al corrispettivo pagato secondo quanto previsto dal
paragrafo
3.3.3
dell'IFRS
9.
L'entità
deve
eliminare
la
passività
finanziaria
(o
parte
della
passività
finanziaria)
dal proprio
prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria quando, e solo quando, questa viene estinta in
conformità al
paragrafo 3.3.1 dell'IFRS 9.
6
Al momento della rilevazione iniziale
degli
strumenti
rappresentativi
di capitale
emessi
in favore
di un creditore per
estinguere, interamente o parzialmente,
una passività
finanziaria,
l'entità deve valutarli
al fair value (valore equo) degli
strumenti rappresentativi di capitale emessi, a meno che tale fair value (valore equo) non possa essere
valutato
attendibilmente.
7
Se il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi non può essere valutato attendibilmente,
gli strumenti rappresentativi di capitale devono essere valutati in modo da riflettere il fair value (valore equo) della
passività finanziaria estinta. Nel valutare il fair
value
(valore
equo)
della
passività
finanziaria
estinta che include una
caratteristica di esigibilità a vista (per esempio un deposito a vista) non si applica il paragrafo 47
dell'IFRS 13.
8
Se la passività finanziaria viene estinta solo parzialmente, l'entità deve valutare se una parte del corrispettivo pagato
è legata a una modifica delle condizioni della passività che resta in essere. Se parte del corrispettivo
pagato fa
riferimento a una modifica delle condizioni della passività residua, l'entità deve ripartire il corrispettivo
pagato tra la
parte della passività estinta e la parte della passività che resta in essere. Nell'effettuare tale ripartizione, l'entità
deve considerare tutti i fatti e le circostanze rilevanti in relazione all'operazione.
9
La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria (o di parte della passività finanziaria) estinta e il
corrispettivo pagato deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio, in conformità al paragrafo 3.3.3 dell'IFRS
9. Gli strumenti rappresentativi di capitale emessi devono essere rilevati inizialmente e valutati alla data in cui
viene estinta la passività finanziaria (o parte di essa).
10
Qualora la passività finanziaria sia estinta solo parzialmente, il corrispettivo deve essere ripartito secondo quanto disposto
dal paragrafo
8. Il corrispettivo
assegnato
alla passività
residua
deve essere considerato
quando
si tratta di valutare
se le condizioni
della passività
residua siano state modificate
nella sostanza.
Se la passività
residua è stata modificata
nella sostanza, l'entità deve contabilizzare tale modifica come estinzione della passività originaria
e rilevazione di
una nuova passività, in conformità al paragrafo 3.3.2 dell'IFRS 9.
11
Una entità deve indicare l'utile o la perdita rilevati conformemente ai paragrafi 9 e 10 come una voce distinta
dell'utile (perdita) d'esercizio o delle note.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
12
L'entità deve applicare la presente Interpretazione ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
luglio 2010 o in data
successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica la presente Interpretazione per un
esercizio
che ha inizio prima del 1o luglio 2010, tale fatto deve essere indicato.
13
Una entità deve applicare un cambiamento di principio contabile dall'inizio del primo esercizio comparativo
presentato, secondo quanto stabilito dallo IAS 8.