INTERPRETAZIONE IFRIC 14
IAS 19 Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione
minima e la loro interazione
RIFERIMENTI
IAS 1
Presentazione del bilancio
IAS 8
Principi
contabili,
cambiamenti
nelle
stime
contabili
ed errori
IAS 19
Benefici per i dipendenti
(come modificato nel 2011)
IAS 37
Accantonamenti,
passività
e
attivi
potenziali
PREMESSA
1
Il paragrafo 64 dello IAS 19 limita la valutazione di un'attività netta per benefici definiti al valore minore tra l'avanzo
nel piano a benefici definiti e il massimale di attività. Il paragrafo 8 dello IAS 19 definisce il massimale di attività come
"
il valore attuale di ogni beneficio economico disponibile sotto forma di rimborsi dal piano o di riduzioni dei contributi
futuri al piano
"
. Sono sorti quesiti relativamente a quando i rimborsi o le riduzioni dei
contributi futuri dovrebbero
essere considerati disponibili, in particolare quando esiste una previsione di contri
buzione minima.
2
In molti paesi esistono previsioni di contribuzione minima a maggior garanzia
della
promessa
di benefici
successivi
alla
fine del rapporto di lavoro fatta ai membri di un piano di benefici per i dipendenti. Tali previsioni stabiliscono di norma
un ammontare o un livello minimo di contributi da versare in un piano per un determinato periodo di
tempo. Pertanto
una previsione
di contribuzione
minima può limitare la capacità dell'entità di ridurre i contributi
futuri.
3
Inoltre, il limite relativo alla valutazione di un'attività a servizio di un piano a benefici definiti pcomportare che il
rispetto di una previsione di contribuzione minima sia oneroso. Di norma, una previsione a contribuire ad un piano
non influirà sulla valutazione dell'attività o passività a servizio di un piano a benefici definiti. Ciò in quanto i
contributi,
una volta versati, diventeranno attività a servizio del piano e quindi la passività
netta aggiuntiva
risulterà pari a zero.
Tuttavia una previsione di contribuzione minima
può determinare
una passività
se i contributi
richiesti
non saranno
disponibili per l'entità una volta che questi sono stati versati.
3A Nel novembre 2009, l'International Accounting Standards Board ha modificato l'IFRIC 14 per eliminare una
conseguenza involontaria derivante dal trattamento di pagamenti anticipati
di contributi
futuri in presenza
di
una
previsione di contribuzione minima.
AMBITO DI APPLICAZIONE
4
La presente Interpretazione si applica a tutti i benefici definiti successivi alla fine del rapporto di lavoro e agli altri
benefici
definiti a lungo termine per i dipendenti.
5
Per l'applicazione della presente Interpretazione, le previsioni di contribuzione
minima sono tutte quelle previsioni
volte a
finanziare un piano a benefici definiti successivo al rapporto di lavoro o altro piano a benefici definiti a
lungo termine.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
-INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO
PROBLEMI
6
I problemi trattati dalla presente Interpretazione sono:
a)
quando i rimborsi o le riduzioni di
contributi
futuri
dovrebbero
essere
considerati
disponibili
conformemente
alla
definizione di massimale di attività di cui al paragrafo 8 dello IAS 19;
b)
in che modo una previsione di contribuzione minima potrebbe influire sulla disponibilità di riduzione di
contributi futuri;
c)
quando una
previsione
di contribuzione
minima
potrebbe
determinare
una
passività.
INTERPRETAZIONE
Disponibilità di un rimborso o di una riduzione di contributi futuri
7
L'enti deve determinare la disponibilità di un rimborso o di una riduzione di contributi futuri in conformità ai
termini e alle condizioni del piano e alle disposizioni statutarie vigenti nella giurisdizione in cui opera il piano.
8
Un beneficio economico, sotto forma di rimborso o riduzione di contributi futuri, è disponibile se l'entità può
realizzarlo nel corso della durata del piano o una volta che le passività del piano siano state estinte. In particolare, un
tale beneficio economico può essere disponibile anche se non è realizzabile immediatamente alla data di
chiusura
dell'esercizio.
9
Il beneficio economico disponibile non dipende dal modo in cui l'entità intende utilizzare l'avanzo. L'enti deve
determinare il massimo
beneficio
economico
disponibile
derivante
dai rimborsi,
dalle riduzioni
dei contributi
futuri
o
da una combinazione di entrambi. L'entità non deve rilevare i benefici economici derivanti da una combinazione
di
rimborsi e riduzioni di contributi futuri in base ad ipotesi che si escludono a vicenda.
10
Secondo quanto previsto dallo IAS 1, una entità deve presentare un'informativa sulle fondamentali cause di incertezza
nelle stime alla data di chiusura dell'esercizio che
comportino
rischi
significativi
di
rettificare
in
modo rilevante i
valori contabili delle attività e passività nette rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Ciò potrebbe
includere l'informativa su qualsiasi limitazione all'attuale possibilità di
realizzo
del-
l'avanzo o l'informativa sul criterio
utilizzato per determinare l'importo del beneficio economico disponibile.
Il beneficio economico disponibile come rimborso
Il diritto a un rimborso
11
Un rimborso è disponibile per l'entisolo se questa ha il diritto incondizionato a un rimborso:
a)
durante la vita del piano, senza ipotizzare che le passività del piano debbano essere estinte per ottenerlo (per
esempio,
in alcune giurisdizioni, l'entità può avere il diritto a un rimborso durante la vita del piano, indipen
dentemente
dal fatto che le passività del piano siano estinte); o
b)
ipotizzando l'estinzione graduale nel tempo delle passività del piano fino a quando tutti i membri non hanno
abbandonato il piano; o
c)
ipotizzando l'estinzione completa delle passività del piano in un unico evento (ossia come estinzione del
piano).
Il diritto incondizionato a un rimborso può esistere qualunque sia il livello di contribuzione al piano alla data di
chiusura dell'esercizio.
12
Se il diritto dell'entità al rimborso di un avanzo dipende dal verificarsi
o meno di uno o peventi futuri incerti non
totalmente sotto il proprio controllo, l'entità non ha un diritto incondizionato e non deve rilevare l'attività.
Valutazione del beneficio economico
13
L'entità deve misurare il beneficio economico disponibile sotto forma di rimborso come l'importo dell'avanzo alla data
di chiusura dell'esercizio (uguale al fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano meno il valore
attuale
dell'obbligazione per benefici definiti) che l'entità ha diritto di ricevere come rimborso, meno qualsiasi costo associato. Per
esempio, se un rimborso è soggetto a imposte diverse dalle imposte sul reddito, l'entità deve valutare
l'importo del
rimborso al netto delle imposte.
14
Nella valutazione dell'importo di un rimborso disponibile nell'ipotesi in cui il piano è estinto (paragrafo 11(c)),
l'entità
deve includere i costi nel piano di estinzione delle passività del piano e di corresponsione del rimborso. Per esempio, l'entità
deve dedurre
gli onorari
professionali
se questi
sono a carico
del piano
invece
che dell'entità,
oltre al costo per qualsiasi
premio assicurativo che può essere richiesto per garantire la passività all'atto dell'estinzione.
15
Se l'importo di un rimborso è determinato come l'ammontare totale o una proporzione dell'avanzo, invece che come
importo fisso, l'entità non deve apportare alcuna rettifica al valore temporale del denaro, anche se il
rimborso è
realizzabile solo a una data futura.
Il beneficio economico disponibile come riduzione di contributi
16
Se non esiste un obbligo di contribuzione minima per i contributi relativi a prestazioni di lavoro future, il beneficio
economico disponibile come riduzione di contributi futuri è il costo relativo alle prestazioni di lavoro future a carico
dell'entità per ciascun esercizio in relazione al periodo più breve tra la vita attesa del piano e quella
dell'entità; il costo
relativo alle prestazioni di lavoro future per l'entità esclude gli importi a carico dei dipendenti.
17
L'entità deve determinare i costi relativi alle prestazioni di lavoro future utilizzando ipotesi coerenti con quelle
impiegate per determinare l'obbligazione per benefici definiti e con la situazione esistente alla data di chiusura
dell'esercizio secondo quanto
previsto
dallo IAS 19. Pertanto
l'entità non deve ipotizzare
alcuna
rettifica ai benefici
che
devono essere forniti in futuro da un piano fino a quando il piano non viene rettificato e deve ipotizzare una forza
lavoro stabile per il futuro, a meno che alla data di riferimento del bilancio l'entità non sia impegnata, in modo
comprovabile, a operare una riduzione del numero dei dipendenti compresi nel piano. Nell'ultimo caso,
l'ipotesi sulla
forza lavoro futura deve comprendere la riduzione.
L'effetto di una previsione di contribuzione minima sul beneficio economico disponibile come riduzione
di
contributi futuri
18
L'enti deve analizzare qualsiasi previsione di contribuzione minima a una data predeterminata in merito ai
contributi che sono necessari a coprire (a) qualsiasi carenza esistente
per prestazioni
di lavoro precedenti
in
base
alla contribuzione minima e (b) prestazioni di lavoro future.
19
I contributi che coprono qualsiasi carenza esistente in base alla contribuzione minima in riferimento a prestazioni
di
lavoro già ricevute non influiscono sui contributi futuri per l'anzianità successiva. Tali contributi possono dare
origine
a una passività secondo quanto previsto dai paragrafi da 23 a 26.
20
In presenza di una previsione di contribuzione minima relativa a contributi per prestazioni di lavoro future, il
beneficio economico disponibile come riduzione di contributi futuri è dato dalla somma di:
a)
qualsiasi ammontare che riduca
i contributi
futuri
relativi
a previsioni
di contribuzione
minima
per
prestazioni
di
lavoro future perché l'entità ha effettuato un pagamento anticipato (ossia ha pagato l'importo prima che le
fosse
richiesto di farlo); e
b)
il costo relativo alle prestazioni future stimato in ciascun esercizio secondo quanto previsto dai paragrafi 16 e 17
meno i contributi stimati relativi a previsioni di contribuzione minima che sarebbero richiesti per prestazioni di
lavoro future erogate in quegli esercizi in assenza del pagamento anticipato descritto al punto (a).
21
L'entità deve stimare i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per le prestazioni di lavoro
future
tenendo conto
dell'effetto
di qualsiasi
avanzo
esistente
determinato
sulla
base
della
contribuzione
minima ma
escludendo il pagamento anticipato descritto nel paragrafo
20(a). L'entità deve assumere
ipotesi coerenti con la
base di
contribuzione minima e, per qualsiasi fattore non specificato, ipotesi coerenti con quelle assunte per determinare
l'obbligazione per benefici definiti e con la situazione in essere alla data di chiusura dell'esercizio, secondo quanto
stabilito dallo IAS 19. La stima deve includere qualsiasi variazione prevista in seguito al paga-
mento dei contributi
minimi da parte dell'entità
alle scadenze
previste.
Tuttavia la stima non deve includere
l'effetto
dei cambiamenti previsti
dei termini e delle condizioni della base di contribuzione minima che non sono sostanzialmente in vigore o che non
sono stati stabiliti contrattualmente alla data di chiusura dell'esercizio.
22
Quando l'entità determina l'ammontare descritto nel paragrafo 20(b), se i contributi futuri relativi a obblighi di
contribuzione minima per prestazioni di lavoro future eccedono il costo relativo alle prestazioni di lavoro future di
cui
allo IAS 19 in un determinato esercizio, tale eccedenza riduce l'ammontare del beneficio economico disponibile
come
riduzione di contributi futuri. Tuttavia, l'ammontare descritto nel paragrafo 20(b) non può mai essere minore
di zero.
Quando una previsione di contribuzione minima può determinare una passività
23
Se l'entità ha l'obbligazione, derivante da una previsione di contribuzione minima, di corrispondere contributi per coprire
una carenza esistente in base alla contribuzione minima per prestazioni di lavoro già ricevute, l'entità deve determinare
se
i contributi da versare saranno disponibili come rimborso o come riduzione di contributi futuri una
volta che questi sono
versati nel piano.
24
Nella misura in cui i contributi dovuti non saranno disponibili una volta versati al piano, l'entità deve rilevare una
passività quando sorge l'obbligazione. La passività deve ridurre l'attività netta per benefici definiti o aumentarne la
passività
così che non si prevedano utili o perdite dall'applicazione del paragrafo 64 dello IAS 19 nel momento in
cui i
contributi sono erogati.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
27
L'entità deve applicare la presente Interpretazione ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2008 o in
data successiva. È consentita l'applicazione anticipata.
27A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato
il paragrafo 26. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2009 o in
data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali
modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
27B
Pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima
aggiunge il paragrafo 3A e modifica i paragrafi
1618
e 2022. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2011 o in data
successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un
esercizio
precedente, tale fatto deve essere indicato.
27C Lo IAS 19 (come modificato nel 2011) ha modificato i paragrafi 1, 6, 17 e 24 e ha eliminato i paragrafi 25 e 26.
L'entideve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 19 (come modificato nel 2011).
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
28
L'entità deve applicare la presente Interpretazione dall'inizio del primo esercizio presentato nel primo bilancio a cui questa
è applicabile. L'entità deve rilevare qualsiasi rettifica iniziale derivante dall'applicazione della presente
Interpretazione
agli utili portati a nuovo all'inizio di tale esercizio.
29
L'enti deve applicare le modifiche ai paragrafi 3A, 1618 e 2022 dall'inizio del primo esercizio comparativo
presentato nel primo bilancio in cui l'entità applica la presente Interpretazione. Se l'entità aveva già applicato la
presente Interpretazione prima di applicare le modifiche, deve rilevare la rettifica derivante dall'applicazione delle
modifiche negli utili portati a nuovo all'inizio del primo esercizio comparativo presentato.
SISTEMA IAS-IFRS
[indice generale]
SISTEMA I.B.I
- INTERMEDIARI
- BILANCI
- IMPRESE & CONTROLLO