21
L'entità deve stimare i contributi futuri relativi a previsioni di contribuzione minima per le prestazioni di lavoro
future
tenendo conto
dell'effetto
di qualsiasi
avanzo
esistente
determinato
sulla
base
della
contribuzione
minima ma
escludendo il pagamento anticipato descritto nel paragrafo
20(a). L'entità deve assumere
ipotesi coerenti con la
base di
contribuzione minima e, per qualsiasi fattore non specificato, ipotesi coerenti con quelle assunte per determinare
l'obbligazione per benefici definiti e con la situazione in essere alla data di chiusura dell'esercizio, secondo quanto
stabilito dallo IAS 19. La stima deve includere qualsiasi variazione prevista in seguito al paga-
mento dei contributi
minimi da parte dell'entità
alle scadenze
previste.
Tuttavia la stima non deve includere
l'effetto
dei cambiamenti previsti
dei termini e delle condizioni della base di contribuzione minima che non sono sostanzialmente in vigore o che non
sono stati stabiliti contrattualmente alla data di chiusura dell'esercizio.
22
Quando l'entità determina l'ammontare descritto nel paragrafo 20(b), se i contributi futuri relativi a obblighi di
contribuzione minima per prestazioni di lavoro future eccedono il costo relativo alle prestazioni di lavoro future di
cui
allo IAS 19 in un determinato esercizio, tale eccedenza riduce l'ammontare del beneficio economico disponibile
come
riduzione di contributi futuri. Tuttavia, l'ammontare descritto nel paragrafo 20(b) non può mai essere minore
di zero.
Quando una previsione di contribuzione minima può determinare una passività
23
Se l'entità ha l'obbligazione, derivante da una previsione di contribuzione minima, di corrispondere contributi per coprire
una carenza esistente in base alla contribuzione minima per prestazioni di lavoro già ricevute, l'entità deve determinare
se
i contributi da versare saranno disponibili come rimborso o come riduzione di contributi futuri una
volta che questi sono
versati nel piano.
24
Nella misura in cui i contributi dovuti non saranno disponibili una volta versati al piano, l'entità deve rilevare una
passività quando sorge l'obbligazione. La passività deve ridurre l'attività netta per benefici definiti o aumentarne la
passività
così che non si prevedano utili o perdite dall'applicazione del paragrafo 64 dello IAS 19 nel momento in
cui i
contributi sono erogati.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
27
L'entità deve applicare la presente Interpretazione ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2008 o in
data successiva. È consentita l'applicazione anticipata.
27A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Inoltre ha modificato
il paragrafo 26. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2009 o in
data successiva. Se l'entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) a partire da un esercizio precedente, tali
modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
27B
Pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima
aggiunge il paragrafo 3A e modifica i paragrafi
16–18
e 20–22. L'entità deve applicare tali modifiche ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2011 o in data
successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un
esercizio
precedente, tale fatto deve essere indicato.
27C Lo IAS 19 (come modificato nel 2011) ha modificato i paragrafi 1, 6, 17 e 24 e ha eliminato i paragrafi 25 e 26.
L'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 19 (come modificato nel 2011).
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
28
L'entità deve applicare la presente Interpretazione dall'inizio del primo esercizio presentato nel primo bilancio a cui questa
è applicabile. L'entità deve rilevare qualsiasi rettifica iniziale derivante dall'applicazione della presente
Interpretazione
agli utili portati a nuovo all'inizio di tale esercizio.
29
L'entità deve applicare le modifiche ai paragrafi 3A, 16–18 e 20–22 dall'inizio del primo esercizio comparativo
presentato nel primo bilancio in cui l'entità applica la presente Interpretazione. Se l'entità aveva già applicato la
presente Interpretazione prima di applicare le modifiche, deve rilevare la rettifica derivante dall'applicazione delle
modifiche negli utili portati a nuovo all'inizio del primo esercizio comparativo presentato.