IFRS n. 7 - IASB - Principio contabile internazionale (IFRS) 3 novembre 2008, n. 7 [1] [3]. Strumenti finanziari: informazioni integrative [2]

Note:

[1] Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320.

[2] Emanato dall'IASB.

[3] Ai sensi di quanto disposto dall'allegato, Appendice, A3, Regolamento 17 dicembre 2008, n.

1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008, a meno che non sia diversamente stabilito nell'Appendice suddetta, negli International Financial Reporting Standard (inclusi gli International Accounting Standard e le Interpretazioni), e nelle introduzioni agli IFRS, i seguenti riferimenti: - "conto economico" è modificato in "prospetto di conto economico complessivo"; - "stato patrimoniale" è modificato in "prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria"; - "rendiconto finanziario" è modificato in "rendiconto finanziario"; - "data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio"; - "successiva data di riferimento del bilancio" è modificata in "data di chiusura dell’esercizio successivo"; - "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio"; - "dopo la data di riferimento del bilancio" è modificato in "dopo la data chiusura dell’esercizio"; - "data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio"; - "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio"; - "data dell’ultimo bilancio annuale" è modificato in "data di chiusura dell’ultimo esercizio"; - "possessori di capitale proprio" è modificato in "soci" (ad eccezione dello IAS 33 Utile per azione); - "rimosso dal patrimonio netto e rilevato nel conto economico" e "rimosso dal patrimonio netto e iscritto nel conto economico" sono modificati in "riclassificato dal patrimonio netto nell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione"; - "Principio o Interpretazione" è modificato in "IFRS"; - "un Principio o un’Interpretazione" è modificato in "un IFRS"; - "Principi e Interpretazioni" è modificato in "IFRS" (ad eccezione del paragrafo 5 dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori); - i riferimenti alla versione corrente dello IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono modificati in IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento.

FINALITÀ

1. La finalità del presente IFRS è prevedere che le entità forniscano nel bilancio informazioni integrative che consentano agli utilizzatori di valutare:
a) la rilevanza degli strumenti fin
anziari con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria e al risultato economico dell'entità; e b) la natura e l'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l'entità è esposta nel
corso dell'esercizio e alla data di riferimento del bilancio, e il modo in cui l'entità li gestisce.
2. Le disposizioni contenute nel presente IFRS integrano i criteri per la rilevazione, la valutazione e l'esposizione nel bilancio delle attività e delle passività finanziarie contenuti nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e nello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3 Il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari, fatta eccezione per:
(a) quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'IFRS 10 Bilancio consolidato, delloIAS 27 Bilancio separato o dello IAS 28
Partecipazioni in società collegate e joint venture. Tuttavia in taluni casi l'IFRS 10, lo IAS 27 o loIAS 28 richiedono o consentono a un'entità di contabilizzare una partecipazione in una controllata, una collegata o una joint venture utilizzando l'IFRS 9; in tali casi, le entità devono applicare le disposizioni del presente IFRS e, per quelle valutate al fair value, le disposizioni dell'IFRS 13 Valutazione del fair value. Le entità devono inoltre applicare il presente IFRS a tutti i derivati connessi ad interessenze in una controllata, collegata o joint venture a meno che il derivato non soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale di cui allo IAS 32. [4]
b) i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19) Benefici per i dipendenti;
[c) i contratti a corrispettivo potenziale in un'aggregazione aziendale (cfr. l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali). Questa esenzione si applica soltanto all'acquirente; [6]]
d) i contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4 Contratti assicurativi. Tuttavia, il presente IFRS si applica ai derivati incorporati in contratti assicurativi, se lo IAS 39 richiede che l'entità li contabilizzi separatamente. Inoltre, un emittente deve applicare il presente IFRS ai contratti di garanzia finanziaria se l'emittente applica lo IAS 39 nella rilevazione e valutazione dei contratti, ma deve applicare l'IFRS 4 se l'emittente decide, in base al paragrafo 4, lettera d), dell'IFRS 4, di applicare l'IFRS 4 all'atto della loro rilevazione e valutazione;
e) gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni alle quali si applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, ad eccezione dei contratti rientranti nell'ambito di applicazione dei paragrafi da 5 a 7 dello IAS 39, ai quali si applica il presente IFRS;
f) gli strumenti che devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32. [5]
4. Il presente IFRS si applica agli strumenti finanziari rilevati e non rilevati. Gli strumenti finanziari rilevati includono le attività e le passività finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 39. Gli strumenti finanziari non rilevati includono alcuni strumenti finanziari che, sebbene al di fuori dell'ambito di applicazione dello IAS 39, rientrano nell'ambito di applicazione del presente IFRS (come alcuni impegni all'erogazione di finanziamenti).
5. Il presente IFRS si applica ai contratti per l'acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 39 (cfr. i paragrafi da 5 a 7 dello IAS 39).
Note:

[4] Lettera così modificata dall'art. 1, paragrafo 1, punto 5), Regolamento 23 gennaio 2009, n.

70/2009, a decorrere dal 27 gennaio 2009, dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (b) e (d), Regolamento 11 dicembre 2012, n. 1254/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (e), Regolamento 11 dicembre 2012, n. 1255/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1,
paragrafo 1, lett. (d), Regolamento 20 novembre 2013, n. 1174/2013, a decorrere dal 24 novembre
2013.

[5] Paragrafo così modificato dall'art. 1, paragrafo 1, punto 3), Regolamento 21 gennaio 2009, n.

53/2009, a decorrere dal 25 gennaio 2009.

[6] Eliminato dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 3 giugno 2009, n. 495/2009, a decorrere dal 15 giugno 2009.

CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI E LIVELLO DI INFORMATIVA

6. Quando il presente IFRS prescrive di fornire informazioni integrative per classi di strumenti finanziari, l'entità deve raggruppare gli strumenti finanziari in classi che siano pertinenti alla natura delle informazioni integrative fornite e che tengano in considerazione le caratteristiche degli strumenti finanziari. L'entità deve fornire informazioni sufficienti per permettere la riconciliazione con le voci esposte nello stato patrimoniale.

RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO

7. L'entità deve fornire informazioni integrative che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale- finanziaria e al risultato economico dell'entità.

Stato Patrimoniale

Categorie di attività e di passività finanziarie

8. Il valore contabile di ognuna delle seguenti categorie, definite nello IAS 39, deve essere indicato o nel prospetto di stato patrimoniale o nelle note:
a) attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico indicando separatamente: i) quelle designate come tali al momento della rilevazione iniziale e ii) quelle classificate come possedute per negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39;
b) investimenti posseduti sino a scadenza;
c) finanziamenti e crediti;
d) attività finanziarie disponibili per la vendita;
e) passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico indicando separatamente: i) quelle designate come tali al momento della rilevazione iniziale e ii) quelle classificate come possedute per negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39; e
f) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato.

Attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico

9. Qualora l'entità abbia designato un finanziamento o un credito (o un gruppo di finanziamenti o di crediti) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, essa deve indicare:
a) la massima esposizione al rischio di credito [cfr. paragrafo 36, lettera a)] del finanziamento o credito (o del gruppo di finanziamenti o di crediti) alla data di riferimento del bilancio;
b) l'importo per il quale qualsiasi derivato su crediti correlato o strumento similare attenua la massima esposizione al rischio di credito;
c) l'ammontare della variazione, sia nel corso dell'esercizio che cumulativamente, del fair value (valore equo) del finanziamento o credito (o del gruppo di finanziamenti o di crediti) attribuibile alle variazioni del rischio di credito dell'attività finanziaria determinato o:
i) come l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) non attribuibile a variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato; o
ii) utilizzando un metodo alternativo che l'entità ritenga rappresenti più fedelmente l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) attribuibile a variazioni del rischio di credito dell'attività.
Le variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato comprendono le variazioni di un tasso di interesse (di riferimento) osservato, del prezzo di una merce, del tasso di cambio di una valuta estera o di un indice di prezzi o di tassi;
d) l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) di qualsiasi derivato su credito correlato o di strumento similare indicando sia la variazione verificatasi nel corso dell'esercizio sia il valore complessivo a partire da quando il finanziamento o il credito è stato designato.
10. Qualora l'entità abbia designato una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, secondo quanto previsto al paragrafo 9 dello IAS 39, essa deve indicare:
a) l'ammontare della variazione, sia nel corso dell'esercizio che cumulativamente, del fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività finanziaria determinato o:
i) come l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) non attribuibile a variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato (cfr. appendice B, paragrafo B4); o
ii) utilizzando un metodo alternativo che l'entità ritenga rappresenti più fedelmente l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) attribuibile a variazioni del rischio di credito della passività.
Le variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato comprendono le variazioni di un tasso di interesse di riferimento, del prezzo degli strumenti finanziari di un'altra entità, del prezzo di una merce, del tasso di cambio di una valuta estera o di un indice di prezzi o di tassi. Per i contratti che includono un elemento valutativo in unità, le variazioni delle condizioni di mercato includono le variazioni dell'andamento del relativo fondo di investimento interno o esterno;
b) la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l'importo che l'entità dovrebbe pagare alla scadenza al possessore dell'obbligazione secondo quanto previsto dal contratto.
11. L'entità deve indicare:
a) i metodi utilizzati per conformarsi alle disposizioni dei paragrafi 9, lettera c), e 10, lettera a);
b) se l'entità ritiene che le informazioni integrative da essa fornite per conformarsi alle disposizioni dei paragrafi 9, lettera c), o 10, lettera a), non rappresentino fedelmente la variazione del fair value (valore equo) dell'attività o della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito, le ragioni di tale conclusione e i fattori che l'entità ritiene rilevanti.

Riclassificazione

12. Qualora l'entità abbia riclassificato un'attività finanziaria (conformemente ai paragrafi da 51 a
54 dello IAS 39) come un'attività valutata:
a) al costo o al costo ammortizzato piuttosto che al fair value (valore equo); o b) al fair value (valore equo) piuttosto che al costo o al costo ammortizzato,
essa deve indicare l'ammontare riclassificato da e verso ogni categoria e illustrare i motivi della riclassificazione (cfr. paragrafi da 51 a 54 dello IAS 39).
12A Se l'entità ha riclassificato un'attività finanziaria fuori della categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico conformemente al paragrafo 50B o 50D dello IAS 39 o fuori della categoria «disponibile per la vendita» conformemente al paragrafo 50E dello IAS 39, essa deve indicare:
a) l'importo riclassificato da e verso ogni categoria;
b) per ciascun esercizio fino all'eliminazione contabile, il valore contabile e il fair value (valore equo) di tutte le attività finanziarie che sono state riclassificate nell'esercizio attuale e precedente;
c) se un'attività finanziaria è stata riclassificata conformemente al paragrafo 50B, di quale situazione rara si tratti, nonché i fatti e le circostanze indicanti la rarità della situazione;
d) per l'esercizio in cui l'attività finanziaria è stata riclassificata, l'utile o la perdita in termini di fair value (valore equo) sull'attività finanziaria rilevati a conto economico come utile o perdita o in altre componenti di conto economico complessivo in tale esercizio e nell'esercizio precedente;
e) per ciascun esercizio successivo alla riclassificazione (compreso l'esercizio nel quale l'attività finanziaria è stata riclassificata) fino all'eliminazione contabile dell'attività finanziaria, l'utile o la perdita in termini di fair value (valore equo) che sarebbero stati rilevati a conto economico come utile o perdita o in altre componenti di conto economico complessivo se l'attività finanziaria non fosse stata riclassificata, e gli utili, le perdite, i proventi e gli oneri non fossero stati rilevati a conto economico; e
f) il tasso d'interesse effettivo e gli importi stimati dei flussi finanziari che l'entità si aspetta di recuperare alla data di riclassificazione dell'attività finanziaria.

[Eliminazione contabile] [13]

[13. L'entità può avere trasferito attività finanziarie in modo tale che tutte le attività finanziarie o una parte di esse non possano essere qualificate per l'eliminazione contabile (cfr. paragrafi da 15 a
37 dello IAS 39). L'entità deve indicare per ogni classe di tali attività finanziaria:
a) la natura delle attività;
b) la natura dei rischi e benefici della proprietà ai quali l'entità rimane esposta;
c) quando l'entità continua a rilevare tutte le attività, i valori contabili delle attività e delle passività associate; e
d) quando l'entità continua a rilevare le attività nella misura del suo coinvolgimento residuo, il valore contabile totale delle attività originali, l'ammontare delle attività che l'entità continua a rilevare e il valore contabile delle passività associate.] [13]
Compensazione di attività e passività finanziarie [14]
13A L'informativa di cui ai paragrafi 13B–13E integra le altre disposizioni informative del presente IFRS ed è richiesta per tutti gli strumenti finanziari rilevati soggetti a compensazione in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32. Tale informativa si applica anche agli strumenti finanziari rilevati soggetti ad accordi-quadro di compensazione esecutivi ovvero ad accordi similari, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno compensati in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32. [15]
13B Una entità deve fornire un'informativa tale da consentire agli utilizzatori del proprio bilancio di valutare gli effetti reali o potenziali di accordi di compensazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'entità. Ciò include anche l'effetto reale o potenziale dei diritti di compensazione associati alle attività e passività finanziarie rilevate che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A. [15]
13C Per soddisfare le finalità di cui al paragrafo 13B, una entità deve indicare, alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, le seguenti informazioni quantitative separatamente per le attività e le passività finanziarie rilevate che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A:
(a) gli importi lordi di tali attività e passività finanziarie rilevate;
(b) gli importi che sono stati compensati in conformità ai criteri esposti nel paragrafo 42 dello IAS
32 nel determinare i saldi netti esposti nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria; (c) i saldi netti rilevati nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.
(d) gli importi soggetti ad accordi-quadro di compensazione esecutivi o ad accordi similari che non sono stati altrimenti contemplati nel paragrafo 13C(b), inclusi:
(i) gli importi relativi a strumenti finanziari rilevati che non soddisfano alcuni o tutti i criteri per la compensazione ai sensi del paragrafo 42 dello IAS 32; e
(ii) gli importi relativi a garanzie reali finanziarie (incluse le garanzie in disponibilità liquide); e
(e) il saldo netto risultante dopo aver dedotto gli importi di cui al punto (d) dagli importi di cui al punto (c) riportati in precedenza.
Le informazioni richieste dal presente paragrafo devono essere presentate in formato tabellare, separatamente per le attività finanziarie e per le passività finanziarie, a meno che non sia più idoneo un formato diverso. [15]
13D L'importo totale indicato per uno strumento in conformità al paragrafo 13C(d) deve essere limitato all'importo di cui al paragrafo 13C(c) per quello stesso strumento. [15]
13E Una entità deve fornire una descrizione dei diritti di compensazione associati alle attività e alle passività finanziarie rilevate dall'entità e soggette ad accordi-quadro di compensazione esecutivi e ad accordi similari che sono indicati in conformità al paragrafo 13C(d), inclusa la natura di tali diritti. [15]
13F Se le informazioni richieste dai paragrafi 13B-13E sono riportate in più di una nota al bilancio di una entità, ciascuna nota deve rinviare alle altre note. [15]

Garanzie

14. Un'entità deve indicare:
a) il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia a fronte di passività o di passività potenziali, inclusi gli importi riclassificati secondo quanto previsto dal paragrafo 37, lettera a), dello IAS 39; e
b) le clausole e condizioni della garanzia.
15. Quando l'entità detiene attività a titolo di garanzia (attività finanziarie o non finanziarie) che le è consentito di vendere o di ridare in garanzia in assenza di inadempimento da parte del proprietario dell'attività, essa deve indicare:
a) il fair value (valore equo) dell'attività detenuta in garanzia;
b) il fair value (valore equo) di qualsiasi attività in garanzia venduta o ridata in garanzia e se l'entità è obbligata a restituirla; e
c) le clausole e condizioni associate all'utilizzo dell'attività in garanzia.

Accantonamento per perdite di realizzo

16. Quando le attività finanziarie subiscono una riduzione di valore per perdite di realizzo e l'entità rileva la riduzione di valore in un conto separato (per esempio, un accantonamento utilizzato per rilevare specifiche riduzioni di valore o un conto analogo utilizzato per rilevare le riduzioni collettive di valore delle attività), invece di ridurre direttamente il valore contabile dell'attività, l'entità deve indicare la riconciliazione delle variazioni rilevate in tale conto nel corso dell'esercizio per ogni classe di attività finanziaria.

Strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli

17. Qualora l'entità abbia emesso uno strumento contenente sia una componente di passività sia una componente rappresentativa di capitale (cfr. paragrafo 28 dello IAS 32) e lo strumento abbia derivati incorporati multipli i cui valori sono interdipendenti (come per esempio, uno strumento di debito con opzione a convertire), essa deve indicare l'esistenza di tali caratteristiche.

Inadempienze e violazioni

18. Per i finanziamenti passivi rilevati alla data di riferimento del bilancio, l'entità deve indicare:
a) i dettagli di qualsiasi inadempienza nel corso dell'esercizio di clausole riguardanti il capitale nominale, gli interessi, il piano di ammortamento o i rimborsi relativi ai finanziamenti passivi;
b) il valore contabile dei finanziamenti passivi oggetto dell'inadempienza alla data di riferimento del bilancio; e
c) se l'inadempienza sia stata sanata o se le condizioni dei finanziamenti passivi siano state rinegoziate prima della data in cui il bilancio è stato autorizzato per la pubblicazione.
19. Se durante l'esercizio ci sono state violazioni di clausole dei contratti di finanziamento diverse da quelle indicate al paragrafo 18, l'entità deve presentare le stesse informazioni previste al paragrafo 18 quando dette violazioni permettono al finanziatore di richiedere anticipatamente il rimborso (eccetto per violazioni che sono sanate, o in relazione alle quali le condizioni del finanziamento sono rinegoziate alla, o prima della, data di riferimento del bilancio).

Prospetto di conto economico complessivo [7]

Voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite

20 L’entità deve presentare le seguenti voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite nel prospetto di conto economico complessivo o nelle note:
(a) gli utili o le perdite netti generati da:
i) attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, indicando separatamente quelli sulle attività o passività finanziarie designate come tali al momento della rilevazione iniziale e quelli sulle attività o passività finanziarie classificate come possedute per negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39;
ii) attività finanziarie disponibili per la vendita, indicando separatamente l’ammontare delle plusvalenze/ minusvalenze rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio e l’ammontare riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio;
iii) investimenti posseduti sino a scadenza;
iv) finanziamenti e crediti; e
v) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
b) gli interessi attivi e passivi complessivi (calcolati utilizzando il metodo dell'interesse effettivo) per le attività o le passività finanziarie che non sono designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;
c) i compensi e le spese (diversi dagli importi compresi nel calcolo del tasso di interesse effettivo)
derivanti da:
i) attività o passività finanziarie non designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico; e
ii) gestione fiduciaria e altre attività fiduciarie che si traducono nel possesso o nel collocamento di attività per conto di persone fisiche, amministrazioni fiduciarie, fondi pensione e altre istituzioni;
d) gli interessi attivi su attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore, maturati secondo quanto previsto dal paragrafo AG93 dello IAS 39; e
e) l'importo di qualsiasi perdita per riduzione di valore per ciascuna classe di attività finanziaria. [8]

Altre informazioni integrative

Principi contabili

21 In conformità al paragrafo 117 dello IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel
2007), l’entità indica nella sintesi dei principi contabili rilevanti il criterio (o i criteri) di valutazione utilizzato nella preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio. [8]

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

22. L'entità deve indicare le seguenti informazioni separatamente per ogni tipo di copertura descritto nello IAS 39 [ossia, copertura di fair value (valore equo), copertura di flussi finanziari e copertura di un investimento netto in una gestione estera]:
a) la descrizione di ogni tipo di copertura;
b) la descrizione degli strumenti finanziari designati come strumenti di copertura e i loro fair value
(valori equi) alla data di riferimento del bilancio; e c) la natura dei rischi coperti.
23. Per le coperture di flussi finanziari, l'entità deve indicare:
a) i periodi in cui si prevede che i flussi finanziari si debbano verificare e quando si presume che incideranno sul conto economico;
b) la descrizione di qualsiasi operazione programmata per la quale la contabilizzazione dell'operazione di copertura era stata precedentemente effettuata, ma che si presume non si verificherà più in futuro;
c) l’importo che è stato rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel corso dell’esercizio;
d) l’importo che è stato riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio, con l’indicazione dell’importo imputato ad ogni voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo; e
e) l'importo che è stato girato dal patrimonio netto nel corso dell'esercizio e incluso nel costo iniziale o in altro valore contabile di un'attività o passività non finanziaria la cui acquisizione o il cui verificarsi costituiva un'operazione coperta programmata ritenuta altamente probabile. [8]
24. L'entità deve indicare separatamente:
a) nelle coperture di fair value (valore equo), gli utili o le perdite:
i) sullo strumento di copertura; e
ii) sull'elemento coperto attribuibili al rischio coperto;
b) l'inefficacia rilevata a conto economico derivante da coperture di flussi finanziari; e
c) l'inefficacia rilevata a conto economico derivante da coperture di investimenti netti in gestioni estere.

Fair value (valore equo)

25. Ad eccezione di quanto stabilito nel paragrafo 29, per ogni classe di attività e passività finanziarie (cfr. paragrafo 6) l'entità deve indicare il fair value (valore equo) della classe di attività e passività in modo che sia possibile confrontarlo con il suo valore contabile.
26. Nell'indicare i fair value (valori equi), l'entità deve raggruppare le attività e le passività finanziarie in classi, ma deve compensarle soltanto nella misura in cui i loro valori contabili sono compensati nel bilancio.
[27 Un'entità deve fornire informazioni, per ciascuna classe di strumenti finanziari, sui metodi e, in caso di utilizzo di una tecnica di valutazione, sulle ipotesi adottate nel determinare il fair value (valore equo) di ciascuna classe di attività o passività finanziarie. Per esempio, l'entità fornisce informazioni, se pertinente, sulle ipotesi fatte relativamente alla percentuale di rimborso anticipato, ai tassi di perdita stimata su crediti e ai tassi di interesse o di sconto. Se c'è stata una variazione nella tecnica di valutazione, l'entità deve fornire informazioni su tale variazione e sulle motivazioni che l'hanno determinata.] [9]
[27A Per fornire l'informativa di cui al paragrafo 27B, un'entità deve classificare la valutazione del fair value (valore equo) in base a una scala gerarchica del fair value (valore equo) che rifletta la rilevanza dei dati utilizzati nell'effettuare le valutazioni. La scala gerarchica del fair value (valore equo) deve essere composta dai seguenti livelli:
(a) prezzi quotati (non rettificati) su mercati attivi per attività o passività identiche (Livello 1);
(b) dati di input diversi dai prezzi quotati di cui al Livello 1 che sono osservabili per l'attività o la passività, sia direttamente (come nel caso dei prezzi), sia indirettamente (cioè in quanto derivati dai prezzi) (Livello 2); e
(c) dati di input relativi all'attività o alla passività che non sono basati su dati di mercato osservabili
(dati non osservabili) (Livello 3).
Il livello della scala gerarchica del fair value (valore equo) a cui è riconducibile la valutazione del fair value (valore equo) nella sua interezza deve essere determinato in base ai dati di input del livello più basso che sono rilevanti per determinare il fair value (valore equo) nella sua interezza. A tal fine, la rilevanza di un dato di input viene confrontata con la misurazione del fair value (valore equo) nella sua interezza. Se una valutazione del fair value (valore equo) utilizza dati osservabili che richiedono una rettifica rilevante secondo dati di input non osservabili, tale valutazione è ricompresa nel Livello 3. La valutazione della rilevanza di un particolare dato rispetto alla
determinazione del fair value (valore equo) nella sua interezza richiede un giudizio, che deve tener conto dei fattori specifici dell'attività o della passività.] [10]
[27B Relativamente alle valutazioni del fair value (valore equo) rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, un'entità deve fornire, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le seguenti informazioni:
(a) il livello gerarchico di fair value (valore equo) in cui sono state classificate le valutazioni del fair value (valore equo) nella loro interezza, suddividendo le valutazioni di fair value (valore equo) secondo i livelli definiti nel paragrafo 27A.
(b) tutti i trasferimenti di importo rilevante tra il Livello 1 e il Livello 2 della scala gerarchica del fair value (valore equo) e le motivazioni di tali trasferimenti. Le informazioni relative a tutti i trasferimenti da e verso ciascun livello devono essere presentate e discusse separatamente. A tal fine, la rilevanza deve essere giudicata rapportandola al risultato economico, alle attività o passività totali.
(c) per valutazioni del fair value ricorrenti, classificate nel Livello 3 della gerarchia del fair value, una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura, indicando separatamente i cambiamenti intervenuti nell'esercizio e attribuibili a:
(i) il totale degli utili e delle perdite d'esercizio rilevate nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio,
e un'indicazione della sezione del prospetto (dei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo in cui tali dati sono esposti;
(ii) il totale degli utili e delle perdite rilevati tra le altre componenti di conto economico complessivo;
(iii) gli acquisti, le vendite, le emissioni e i regolamenti (le informazioni relative a ciascun tipo di transazione devono essere esposte separatamente); e
(iv) i trasferimenti da e verso il Livello 3 (per esempio, i trasferimenti dovuti a variazioni nell'osservabilità dei dati di mercato) e le motivazioni di tali trasferimenti. Per trasferimenti di importo rilevante, i trasferimenti verso il Livello 3 devono essere presentati e discussi separatamente dai trasferimenti al di fuori del Livello 3.
(d) l'ammontare degli utili e delle perdite totali dell'esercizio di cui al punto (c)(i) inclusi nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio che sono attribuibili a utili o perdite rivenienti da quelle attività e passività possedute alla fine dell'esercizio e un'indicazione sul punto in cui tali utili o perdite sono esposti nel prospetto (dei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.
(e) per le valutazioni del fair value (valore equo) di Livello 3, se la variazione di uno o più dati di input relativi a ipotesi alternative ragionevolmente possibili cambierebbe il fair value (valore equo) in maniera rilevante, l'entità deve dichiarare tale fatto e fornire informazioni sull'impatto di tali variazioni. L'entità deve fornire informazioni su come è stato calcolato l'impatto di una variazione in un'ipotesi alternativa ragionevolmente possibile. A questo scopo, la rilevanza deve essere giudicata con riferimento al risultato economico e alle attività o passività totali o, nel caso in cui le variazioni del fair value (valore equo) siano rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, al patrimonio netto complessivo.
L'entità deve presentare le informazioni quantitative richieste dal presente paragrafo in formato tabellare, a meno che non sia più appropriato un formato diverso.] [10]
28 In alcuni casi, un'entità non rileva un utile o una perdita al momento della rilevazione iniziale di un'attività finanziaria o di una passività finanziaria perché il fair value non è attestato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un'attività o passività identica (ossia un dato di input di Livello 1) né è basato su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati di mercati osservabili (vedere paragrafo AG76 dello IAS 39). In tali casi, per ogni classe di attività o passività finanziaria, l'entità deve indicare:
(a) i principi contabili da essa utilizzati nel rilevare nell'utile (perdita) di esercizio la differenza tra il fair value al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione per riflettere un cambiamento nei fattori (incluso il tempo) che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione per determinare il prezzo dell'attività o della passività (vedere paragrafo AG76(b) dello IAS 39);
b) la differenza complessiva ancora da rilevare nel prospetto di conto economico complessivo all'inizio e alla fine dell'esercizio e la riconciliazione delle variazioni del saldo di detta differenza;
(c) il motivo per cui l'entità ha concluso che il prezzo dell'operazione non era la prova migliore del fair value, inclusa una descrizione dell'evidenza a supporto del fair value. [11]
29. L'indicazione del fair value (valore equo) non è necessaria:
a) quando il valore contabile è un'approssimazione ragionevole del fair value (valore equo), per esempio nel caso di strumenti finanziari quali crediti e debiti commerciali a breve termine;
b) per investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo per uno strumento identico (ossia, un input di Livello 1), o derivati correlati a tali strumenti rappresentativi di capitale, che sono valutati al costo secondo quanto previsto dallo IAS 39 poiché il loro fair value non può essere determinato attendibilmente; o [12]
c) per i contratti che contengono un elemento di partecipazione discrezionale (secondo quanto descritto nell'IFRS 4), se il fair value (valore equo) di detto elemento non può essere determinato attendibilmente.
30. Nei casi descritti al paragrafo 29, lettere b) e c), l'entità deve fornire informazioni per aiutare gli utilizzatori del bilancio a effettuare le loro valutazioni circa la misura delle possibili differenze tra il valore contabile di tali attività o passività finanziarie e il loro fair value (valore equo), tra cui:
a) il fatto che per i predetti strumenti il fair value (valore equo) non è stato indicato poiché non può essere determinato attendibilmente;
b) la descrizione degli strumenti finanziari, l'indicazione del loro valore contabile e la spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;
c) informazioni sul mercato degli strumenti;
d) l'indicazione di se e come l'entità ha intenzione di cedere gli strumenti finanziari; e
e) nel caso in cui siano eliminati dal bilancio strumenti finanziari il cui fair value (valore equo) precedentemente non poteva essere valutato attendibilmente deve esserne data informazione, con indicazione del loro valore contabile al momento dell'eliminazione e dell'importo dell'utile o della perdita rilevato.
Note:

[7] Titolo così modificato dall'allegato, Appendice, A7, Regolamento 17 dicembre 2008, n.

1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008.

[8] Paragrafo così modificato dall'allegato, Appendice, A7, Regolamento 17 dicembre 2008, n.

1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008

[9] Paragrafo modificato dall'allegato, Appendice, A7, Regolamento 17 dicembre 2008, n.

1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008 e, successivamente, dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 27 novembre 2009, n. 1165/2009, a decorrere dal 4 dicembre 2009 e, successivamente, eliminato dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (e), Regolamento 11 dicembre 2012, n.
1255/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[10] Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 27 novembre 2009, n.

1165/2009, a decorrere dal 4 dicembre 2009 e successivamente così modificato dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 5 giugno 2012, n. 475/2012, a decorrere dal 9 giugno 2012 e, successivamente, eliminato dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (e), Regolamento 11 dicembre 2012, n.
1255/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[11] Paragrafo così modificato dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (e), Regolamento 11 dicembre 2012, n.

1255/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[12] Lettera così modificata dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (e), Regolamento 11 dicembre 2012, n.

1255/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[13] Eliminato dall'art. 1, paragrafo 1, punto (4), Regolamento 13 dicembre 2012, n. 1256/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[14] Titolo inserito dall'art. 1, paragrafo 1, punto (1), Regolamento 13 dicembre 2012, n.

1256/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[15] Paragrafo inserito dall'art. 1, paragrafo 1, punto (1), Regolamento 13 dicembre 2012, n.

1256/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

NATURA ED ENTITÀ DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI

31. L'entità deve fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e l'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l'entità è esposta alla data di riferimento del bilancio.
32. Le informazioni richieste ai paragrafi da 33 a 42 riguardano i rischi derivanti dagli strumenti finanziari e il modo in cui sono gestiti. Si tratta di norma, ma non unicamente, del rischio di credito, del rischio di liquidità e del rischio di mercato.
32A Le informazioni qualitative fornite nel contesto delle informazioni quantitative consentono agli utilizzatori di collegare le informazioni correlate e quindi di rappresentare un quadro generale della natura e dell'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari. L'interazione tra informazioni qualitative e quantitative consente di rappresentare le informazioni in un modo che meglio consenta agli utilizzatori di valutare l'esposizione ai rischi di un'entità. [17]

Informazioni qualitative

33. Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l'entità deve indicare:
a) le esposizioni al rischio e in che modo sono generate;
b) gli obiettivi, le procedure e i processi di gestione dei rischi e i metodi utilizzati per valutarli; e c) qualsiasi variazione di a) o b) rispetto all'esercizio precedente.

Informazioni quantitative

34 Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l'entità deve indicare:
(a) i dati quantitativi sintetici sull'esposizione al rischio alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Queste informazioni si basano sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche (secondo la definizione dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate), per esempio il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato;
(b) le informazioni richieste dai paragrafi 36–42, nella misura in cui non siano già indicate tra quelle previste al punto (a);
(c) le concentrazioni dei rischi se non evidenti dalle informazioni fornite in conformità ad (a) e (b).

[18]

35. Se i dati quantitativi forniti alla data di riferimento del bilancio non sono rappresentativi dell'esposizione al rischio dell'entità nel corso dell'esercizio, l'entità deve fornire ulteriori informazioni che siano rappresentative.

Rischio di credito

36 Per ogni classe di strumenti finanziari, l'entità deve indicare:
(a) l'ammontare che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32). Queste informazioni non sono richieste per strumenti finanziari il cui valore contabile meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito;
(b) una descrizione delle garanzie reali e di altri strumenti di mitigazione del rischio di credito posseduti e del loro effetto finanziario (per esempio, una quantificazione del minor rischio di credito determinato dalle garanzie reali e da altri strumenti di mitigazione del rischio di credito) relativamente all'ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito
(rappresentate secondo le indicazioni di cui al punto (a) o dal valore contabile di uno strumento finanziario);
(c) informazioni sulla qualità creditizia delle attività finanziarie non scadute e che non hanno subito una riduzione di valore.
(d) [Eliminato] [18]

Attività finanziarie scadute o che hanno subito una riduzione di valore

37 Per ogni classe di attività finanziarie, l'entità deve indicare:
(a) un'analisi dell'anzianità delle attività finanziarie scadute alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento ma che non hanno subito una riduzione di valore; e
(b) un'analisi delle attività finanziarie di cui sia stata determinata individualmente una riduzione di valore alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, indicando i fattori di cui l'entità ha tenuto conto per determinare la riduzione di valore.
(c) [Eliminato] [18]

Garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito ottenuti

38 Quando nel corso dell'esercizio l'entità ottiene attività finanziarie o non finanziarie acquisendo il possesso di garanzie da essa detenute o rifacendosi su altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, garanzie personali), e tali attività soddisfano i criteri di rilevazione previsti in altri IFRS, l'entità deve indicare per tali attività detenute alla chiusura dell'esercizio:
(a) la natura e il valore contabile delle attività; e
(b) quando le attività non sono prontamente convertibili in denaro, le politiche seguite per dismettere dette attività o per utilizzarle nelle sue operazioni. [18]

Rischio di liquidità

39 L'entità deve indicare:
(a) un'analisi delle scadenze per le passività finanziarie diverse dai derivati (compresi i contratti di garanzia finanziaria emessi) che illustri le scadenze contrattuali residue.
(b) un'analisi delle scadenze per le passività finanziarie derivate. L'analisi delle scadenze deve comprendere le scadenze contrattuali residue di quelle passività finanziarie derivate per le quali le scadenze contrattuali sono essenziali per comprendere la tempistica dei flussi finanziari (vedere paragrafo B11B).
(c) una descrizione di come gestisce il rischio di liquidità inerente ad (a) e (b). [16]

Rischio di mercato

Analisi di sensitività
40. Tranne il caso in cui soddisfi le disposizioni di cui al paragrafo 41, l'entità deve indicare:
a) un'analisi di sensitività per ogni tipo di rischio di mercato al quale l'entità è esposta alla data di riferimento del bilancio, mostrando gli effetti che ci sarebbero stati sul conto economico e sul patrimonio netto a seguito delle variazioni della variabile rilevante di rischio ragionevolmente possibili alla predetta data;
b) i metodi e le ipotesi utilizzati per la preparazione dell'analisi di sensitività; e
c) le modifiche ai metodi e alle ipotesi utilizzati rispetto all'esercizio precedente, e le ragioni di dette modifiche.
41. Se l'entità prepara un'analisi di sensitività, come nel caso dell'analisi del valore a rischio, che riflette le interdipendenze tra variabili di rischio (per esempio, tassi di interesse e tassi di cambio) e la utilizza per gestire i rischi finanziari, può utilizzare detta analisi di sensitività in luogo dell'analisi specificata al paragrafo 40. L'entità deve inoltre fornire:
a) la spiegazione del metodo utilizzato per la preparazione dell'analisi di sensitività e un'illustrazione dei parametri e delle ipotesi principali alla base dei dati forniti; e
b) la spiegazione dell'obiettivo del metodo utilizzato e una descrizione delle limitazioni che potrebbero risultarne nelle informazioni, che non rifletterebbero pienamente il fair value (valore equo) delle attività e delle passività in oggetto.
Altra informativa sul rischio di mercato
42. Quando le analisi di sensitività indicate in conformità al paragrafo 40 o al paragrafo 41 non sono rappresentative del rischio inerente allo strumento finanziario (per esempio, perché l'esposizione
alla fine dell'anno non riflette l'esposizione nel corso dell'anno), l'entità deve presentare il fatto e illustrare le ragioni per le quali ritiene che le analisi di sensitività non siano rappresentative.
TRASFERIMENTI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE [19]
42A Le disposizioni informative di cui ai paragrafi 42B-42H relative ai trasferimenti di attività finanziarie integrano le altre disposizioni informative del presente IFRS. L'entità deve presentare le informazioni integrative richieste nei paragrafi 42B-42H in un'unica nota integrativa del proprio bilancio. L'entità deve fornire le informazioni integrative richieste per tutte le attività finanziarie trasferite che non sono state eliminate contabilmente e per qualsiasi coinvolgimento residuo in un'attività trasferita in essere alla data di riferimento del bilancio, indipendentemente da quando ha avuto luogo la corrispondente operazione di trasferimento. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni informative richieste in tali paragrafi, l'entità trasferisce integralmente o parzialmente un'attività finanziaria (l'attività finanziaria trasferita) se, e solo se, essa:
(a) trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di quella attività finanziaria; o
(b) mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di quell'attività finanziaria, ma assume un'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari in base a un accordo. [20]
42B L'entità deve fornire un'informativa che consenta agli utilizzatori del bilancio:
(a) di comprendere la relazione tra attività finanziarie trasferite non eliminate integralmente e le passività associate; e
(b) di valutare la natura, e i rischi correlati, del coinvolgimento residuo dell'entità nelle attività finanziarie eliminate. [20]
42C Ai fini dell'applicazione delle disposizioni informative previste nei paragrafi 42E-42H, l'entità ha un coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita se, nell'ambito del trasferimento, essa mantiene diritti od obblighi contrattuali inerenti all'attività finanziaria trasferita oppure ottiene nuovi diritti od obblighi contrattuali relativi all'attività finanziaria trasferita. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni informative previste nei paragrafi 42E-42H, quanto segue non comporta un coinvolgimento residuo:
(a) normali osservazioni e garanzie relative al trasferimento fraudolento e concetti di ragionevolezza, buona fede e trattamento equo che potrebbero invalidare un trasferimento a seguito di un'azione legale;
(b) contratti forward, di opzione e di altro tipo per riacquistare l'attività finanziaria trasferita per la quale il prezzo contrattuale (o prezzo di esercizio) è il fair value (valore equo) dell'attività finanziaria trasferita; o
(c) un accordo in virtù del quale l'entità mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari di un'attività finanziaria ma assume un'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a una o più entità e sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 19(a)-(c) dello IAS 39. [20]

Attività finanziarie trasferite non eliminate integralmente [19]

42D L'entità può aver trasferito attività finanziarie in modo tale da rendere tutte le attività finanziarie trasferite, o parte di esse, non idonee per l'eliminazione contabile. Per soddisfare gli obiettivi posti nel paragrafo 42B(a), alla data di riferimento del bilancio e per ciascuna classe di attività finanziarie trasferite non eliminate integralmente, l'entità deve indicare:
(a) la natura delle attività trasferite;
(b) la natura dei rischi e dei benefici della proprietà ai quali l'entità è esposta;
(c) una descrizione della natura della relazione tra le attività trasferite e le passività associate, incluse le restrizioni, derivanti dal trasferimento, gravanti sull'utilizzo delle attività trasferite da parte dell'entità che redige il bilancio;
(d) se la controparte (o le controparti) delle passività associate ha (hanno) rivalsa solo sulle attività trasferite, un piano che illustri il fair value (valore equo) delle attività trasferite, il fair value (valore equo) delle passività associate e la posizione netta (la differenza tra il fair value (valore equo) delle attività trasferite e le passività associate);
(e) quando l'entità continua a rilevare tutte le attività trasferite, i valori contabili delle attività trasferite e delle passività associate;
(f) quando l'entità continua a rilevare le attività nella misura del proprio coinvolgimento residuo
(vedere paragrafi 20(c)(ii) e 30 dello IAS 39), il valore contabile complessivo delle attività
originarie prima del trasferimento, il valore contabile delle attività che l'entità continua a rilevare e il valore contabile delle passività associate. [20]

Attività finanziarie trasferite eliminate integralmente [19]

42E Per raggiungere le finalità di cui al paragrafo 42B(b), quando l'entità elimina integralmente le attività finanziarie trasferite (vedere paragrafo 20(a) e (c)(i) dello IAS 39) ma ha un coinvolgimento residuo in esse, per ciascun tipo di coinvolgimento residuo deve almeno indicare, a ciascuna data di riferimento del bilancio, quanto segue:
(a) il valore contabile delle attività e passività che sono rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria dell'entità e che rappresentano il coinvolgimento residuo dell'entità nelle attività finanziarie eliminate, nonché le voci in cui viene rilevato il valore contabile di tali attività e passività;
(b) il fair value (valore equo) delle attività e passività che rappresentano il coinvolgimento residuo dell'entità nelle attività finanziarie eliminate;
(c) l'ammontare che meglio rappresenta l'esposizione massima dell'entità al rischio di perdita derivante dal proprio coinvolgimento residuo nelle attività finanziarie eliminate e le informazioni che indicano come viene determinata l'esposizione massima al rischio di perdita;
(d) i flussi finanziari in uscita non attualizzati che sarebbero o potrebbero essere necessari per riacquistare le attività finanziarie eliminate (per esempio il prezzo di esercizio in un contratto di opzione) o altri importi dovuti al cessionario relativamente alle attività trasferite. Se il flusso finanziario in uscita è variabile, l'ammontare indicato dovrebbe essere basato sulle condizioni in essere a ciascuna data di riferimento del bilancio;
(e) un'analisi delle scadenze dei flussi finanziari in uscita non attualizzati che sarebbero o potrebbero essere necessari per riacquistare le attività finanziarie eliminate o altri importi dovuti al cessionario relativamente alle attività trasferite, che indichi le scadenze residue contrattuali del coinvolgimento residuo dell'entità;
(f) le informazioni qualitative che illustrino e supportino le informazioni quantitative richieste ai punti da (a) a (e). [20]
42F L'entità può aggregare le informazioni richieste dal paragrafo 42E relativamente a una particolare attività qualora abbia più tipi di coinvolgimento residuo in tale attività finanziaria eliminata e presentarle come un unico tipo di coinvolgimento residuo. [20]
42G Inoltre, per ciascun tipo di coinvolgimento residuo, l'entità deve indicare: (a) l'utile o la perdita rilevati alla data del trasferimento delle attività;
(b) i ricavi e i costi rilevati nell'esercizio e cumulativamente, derivanti dal coinvolgimento residuo dell'entità nelle attività finanziarie eliminate (per esempio variazioni del fair value (valore equo) in strumenti derivati);
(c) se l'ammontare complessivo dei proventi rivenienti dal trasferimento (che si qualifica per l'eliminazione contabile) in un esercizio non è distribuito uniformemente nel corso dell'intero
esercizio (per esempio, se una parte consistente dell'ammontare complessivo del trasferimento avviene nei giorni di chiusura di un esercizio):
(i) quando la maggior parte dell'attività di trasferimento si è verificata in quell'esercizio (per esempio, negli ultimi cinque giorni prima della chiusura dell'esercizio);
(ii) l'importo (per esempio, gli utili o le perdite correlate) rilevato dal trasferimento in quella parte dell'esercizio, e
(iii) l'importo totale del corrispettivo derivante dal trasferimento in quella parte dell'esercizio. L'entità deve fornire questa informativa per ciascun esercizio per il quale viene presentato un
prospetto di conto economico complessivo. [20]

Informativa supplementare [19]

42H L'entità deve fornire tutta l'informativa supplementare che considera necessaria per soddisfare gli obiettivi informativi descritti nel paragrafo 42B. [20]
Note:

[16] Paragrafo così modificato dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 27 novembre 2009, n. 1165/2009, a decorrere dal 4 dicembre 2009.

[17] Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 18 febbraio 2011, n.

149/2011, a decorrere dal 22 febbraio 2011.

[18] Paragrafo così modificato dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 18 febbraio 2011, n.

149/2011, a decorrere dal 22 febbraio 2011.

[19] Intestazione inserita dall'art. 1, punto (1), Regolamento 22 novembre 2011, n. 1205/2011, a decorrere dal 26 novembre 2011.

[20] Paragrafo inserito dall'art. 1, punto (1), Regolamento 22 novembre 2011, n. 1205/2011, a decorrere dal 26 novembre 2011.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

43. L'entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal
1° gennaio 2007 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente IFRS a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
44. Se l'entità applica il presente IFRS a esercizi antecedenti il 1° gennaio 2006, non deve presentare le informazioni comparative sulla natura e sull'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari previste dai paragrafi da 31 a 42.
44A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 20, 21, 23(c) e (d), 27(c) e B5 dell’Appendice B. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio
2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente. [24]
44B L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha eliminato il paragrafo 3(c). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o in data successiva. Se un'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente. Tuttavia, la modifica non si applica al corrispettivo potenziale derivante da un'aggregazione aziendale la cui data di acquisizione è antecedente l'applicazione dell'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008). Invece, l'entità deve contabilizzare tale corrispettivo secondo quanto previsto dai
paragrafi 65A–65E dell'IFRS 3 (modificato nel 2010). [29]
44C L'entità deve applicare la modifica al paragrafo 3 a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1°
gennaio 2009. Se l'entità applica Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione (Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, a un periodo precedente, a partire da tale periodo essa deve applicare la modifica al paragrafo 3. [22]
44D Il paragrafo 3(a) è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 1 dello IAS 28, al paragrafo 1 dello IAS 1 e al paragrafo 4 dello IAS 32 pubblicate nel maggio 2008. Un'entità può applicare la modifica prospetticamente. [23]
44E. Riclassificazione delle attività finanziarie (Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7), pubblicato nell'ottobre 2008, ha modificato il paragrafo 12 e ha aggiunto il paragrafo 12A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dal 1° luglio 2008. [25]
44F Riclassificazione delle attività finanziarie - Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
(Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7), pubblicato nel novembre 2008, ha modificato il paragrafo
44E. L'entità deve applicare tale modifica a partire dal 1° luglio 2008. [26]
44G Miglioramento dell'informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all'IFRS 7), pubblicato a marzo 2009, ha modificato i paragrafi 27, 39 e B11 e ha aggiunto i paragrafi 27A, 27B, B10A e B11A–B11F. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. L'entità non deve fornire le informazioni integrative richieste dalle modifiche per:
(a) qualsiasi periodo annuale o intermedio, incluso qualsiasi prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria, presentato entro un periodo annuale comparativo chiuso prima del 31 dicembre 2009, o
(b) qualsiasi prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio del primo esercizio comparativo a una data antecedente il 31 dicembre 2009.
È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. [21] [27]
44K Il paragrafo 44B è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. [28]
44L Miglioramenti agli IFRS, pubblicato nel maggio 2010, ha aggiunto il paragrafo 32A e modificato i paragrafi 34 e 36–38. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione
anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. [28]
44M Informazioni integrative-Trasferimenti di attività finanziarie (Modifiche all'IFRS 7), pubblicato a ottobre 2010, ha eliminato il paragrafo 13 e aggiunto i paragrafi 42A-42H e B29-B39. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica i paragrafi a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. Non è necessario che l'entità fornisca le informazioni integrative richieste da tali modifiche per gli esercizi esposti in bilancio che abbiano inizio prima della data di prima applicazione delle modifiche. [30]
44O L’IFRS 10 e l’IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto, pubblicato a maggio 2011, hanno modificato il paragrafo 3. Un’entità deve applicare tale modifica quando applica l’IFRS 10 e l’IFRS
11. [32]
44P L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato i paragrafi 3, 28, 29, B4 e B26 dell'Appendice A e ha eliminato i paragrafi 27–27B. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13. [33]
44Q Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 27B. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011. [31]
44R Informazioni integrative-Compensazione di attività e passività finanziarie (Modifiche all'IFRS
7), pubblicato a dicembre 2011, ha aggiunto i paragrafi IN9, 13A–13F e B40–B53. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 e agli esercizi intermedi. Un'entità deve fornire le informazioni integrative richieste da tali modifiche retroattivamente. [34]
44X Entità d'investimento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 27), pubblicato a ottobre
2012, ha modificato il paragrafo 3. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2014 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata di Entità d'investimento. Se un'entità applica tale modifica a partire da un periodo precedente, deve applicare contestualmente tutte le modifiche comprese in Entità d'investimento. [35]
Note:
[21] Il paragrafo 44G è stato modificato come conseguenza dell'Esenzione limitata dall'informativa comparativa prevista dall'IFRS 7 per i neo-utilizzatori, (Modifica all'IFRS 1) pubblicato a gennaio
2010. Il Board ha modificato il paragrafo 44G per chiarire le proprie conclusioni e il periodo transitorio inteso nel Miglioramento dell'informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all'IFRS
7).

[22] Paragrafo inserito dall'art. 1, paragrafo 1, punto 3), Regolamento 21 gennaio 2009, n. 53/2009, a decorrere dal 25 gennaio 2009.

[23] Paragrafo inserito dall'art. 1, paragrafo 1, punto 5), Regolamento 23 gennaio 2009, n. 70/2009, a decorrere dal 27 gennaio 2009.

[24] Paragrafo aggiunto dall'allegato, Appendice, A7, Regolamento 17 dicembre 2008, n.

1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008.

[25] Per le modifiche al presente paragrafo, vedi l'art. 1, paragrafo 1, Regolamento 9 settembre

2009, n. 824/2009, a decorrere dal 13 settembre 2009.

[26] Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, Regolamento 9 settembre 2009, n. 824/2009, a decorrere dal 13 settembre 2009.

[27] Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 27 novembre 2009, n.

1165/2009, a decorrere dal 4 dicembre 2009 e così modificato dall'art. 1, paragrafo 1, punto 2), Regolamento 30 giugno 2010, n. 574/2010, a decorrere dal 4 luglio 2010.

[28] Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 18 febbraio 2011, n.

149/2011, a decorrere dal 22 febbraio 2011.

[29] Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 3 giugno 2009, n.

495/2009, a decorrere dal 15 giugno 2009; e così modificato dall'art. 1, paragrafo 1, punto (7), Regolamento 18 febbraio 2011, n. 149/2011, a decorrere dal 22 febbraio 2011.

[30] Paragrafo inserito dall'art. 1, punto (1), Regolamento 22 novembre 2011, n. 1205/2011, a decorrere dal 26 novembre 2011.

[31] Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 5 giugno 2012, n.

475/2012, a decorrere dal 9 giugno 2012.

[32] Paragrafo inserito dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (b) e (d), Regolamento 11 dicembre 2012, n.

1254/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[33] Paragrafo inserito dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (e), Regolamento 11 dicembre 2012, n.

1255/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[34] Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, punto (1), Regolamento 13 dicembre 2012, n.

1256/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[35] Paragrafo inserito dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (d), Regolamento 20 novembre 2013, n.

1174/2013, a decorrere dal 24 novembre 2013.

RITIRO DELLO IAS 30

45. Il presente IFRS sostituisce lo IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari.

Appendice A Definizione dei termini

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.

Rischio di credito Il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all'altra parte non adempiendo a un'obbligazione.

Rischio di valuta Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di cambio.

Rischio di tasso di interesse Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di interesse sul mercato.

Rischio di liquidità Il rischio che un’entità incontrerà delle difficoltà nell’adempiere alle obbligazioni relative a passività finanziarie regolate con la consegna di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria. [36]

Finanziamenti passivi I finanziamenti passivi sono passività finanziarie, diverse da debiti commerciali a breve termine in condizioni di credito normali.

Rischio di mercato Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di

uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato. Il rischio di mercato comprende tre tipi di rischio: il rischio di valuta, il rischio di tasso d'interesse e altro rischio di prezzo.

Altro rischio di prezzo Il rischio che il fair value o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato (diverse dalle variazioni determinate dal rischio di tasso d'interesse

o dal rischio di valuta), sia che le variazioni siano determinate da fattori specifici del singolo strumento finanziario o del suo emittente, sia che esse siano dovute a fattori che influenzano tutti gli strumenti

finanziari similari negoziati sul mercato. [37]

Scaduto Un'attività finanziaria è scaduta quando una controparte non effettua il pagamento alla data stabilita contrattualmente.

I termini indicati di seguito sono definiti nel paragrafo 11 dello IAS 32 o nel paragrafo 9 dello IAS
39 e sono utilizzati nell'IFRS con il significato specificato nello IAS 32 e nello IAS 39:
- costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria,
- attività finanziarie disponibili per la vendita,
- eliminazione contabile,
- derivato,
- metodo dell'interesse effettivo,
- strumento rappresentativo di capitale,
- fair value (valore equo),
- attività finanziaria,
- strumento finanziario,
- passività finanziaria,
- attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico,
- contratto di garanzia finanziaria,
- attività o passività finanziaria posseduta per negoziazione,
- operazione programmata,
- strumento di copertura,
- investimenti posseduti sino a scadenza,
- finanziamenti e crediti,
- acquisto o vendita standardizzato. Note:

[36] Termine così modificato dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 27 novembre 2009, n.

1165/2009, a decorrere dal 4 dicembre 2009, come corretto da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E.
27 marzo 2010, n. 74, Serie L.

[37] Definizione così modificata dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (e), Regolamento 11 dicembre 2012, n.

1255/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Appendice B Guida operativa

La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.

CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI E LIVELLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE (PARAGRAFO 6)
B1 Il paragrafo 6 dispone che l'entità raggruppi gli strumenti finanziari in classi che siano pertinenti alla natura delle informazioni fornite e che tengano in considerazione le caratteristiche degli strumenti finanziari. Le classi di cui al paragrafo 6 sono determinate dall'entità, e sono pertanto diverse dalle categorie di strumenti finanziari specificate nello IAS 39 [che stabilisce le modalità di valutazione degli strumenti finanziari e dove sono rilevate le variazioni del fair value (valore
equo)].
B2 Nella determinazione delle classi di strumenti finanziari, l'entità deve almeno:
a) distinguere gli strumenti valutati al costo ammortizzato dagli strumenti valutati al fair value
(valore equo);
b) trattare come classi distinte gli strumenti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione del presente IFRS.
B3 L'entità decide, alla luce della propria situazione, il grado di dettaglio da fornire per soddisfare le disposizioni del presente IFRS, il rilievo da dare ai diversi elementi richiesti e in che modo aggregare le informazioni per fornire il quadro generale, evitando di aggregare informazioni che presentano caratteristiche diverse. È necessario trovare un equilibrio, evitando di sovraccaricare il bilancio di dettagli eccessivi che possono non essere utili per gli utilizzatori del bilancio, senza tuttavia occultare informazioni rilevanti a causa di aggregazioni eccessive. Per esempio, l'entità non deve occultare informazioni importanti includendole in una grande massa di dettagli insignificanti. Analogamente, l'entità non deve fornire informazioni aggregate in maniera tale da occultare differenze importanti tra singole operazioni o tra i rischi associati.
RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO

Passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico (paragrafi 10 e 11)

B4 Se l'entità designa una passività finanziaria come al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, il paragrafo 10, lettera a), prevede che l'entità indichi l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività. Il paragrafo 10, lettera a), punto i), consente all'entità di determinare detto ammontare come l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) della passività non attribuibile a variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato. Se le uniche variazioni rilevanti delle condizioni di mercato di una passività sono le variazioni di un tasso di interesse (di riferimento) osservato, l'ammontare può essere stimato come segue:
a) l'entità calcola prima il tasso interno di rendimento della passività all'inizio dell'esercizio, utilizzando il prezzo della passività osservato sul mercato e i flussi finanziari contrattuali della passività all'inizio dell'esercizio. Essa deduce da questo tasso di rendimento il tasso di interesse (di riferimento) osservato all'inizio dell'esercizio, per arrivare a una componente del tasso interno di rendimento specifica dello strumento;
b) poi, l'entità calcola il valore attuale dei flussi finanziari associati alla passività utilizzando i flussi finanziari contrattuali della stessa alla fine dell'esercizio e un tasso di attualizzazione pari alla somma (i) del tasso di interesse (di riferimento) osservato alla fine dell'esercizio e (ii) della componente del tasso interno di rendimento specifica dello strumento determinata in a);
c) la differenza tra il prezzo della passività osservato sul mercato alla fine dell'esercizio e l'importo determinato in b) è la variazione del fair value (valore equo) non attribuibile alle variazioni nel tasso di interesse (di riferimento) osservato. Questo è l'importo da indicare.
L'esempio parte dall'ipotesi che le variazioni del fair value (valore equo) derivanti da fattori diversi dalle variazioni del rischio di credito dello strumento o dalle variazioni dei tassi di interesse siano non significative. Se lo strumento considerato nell'esempio contiene un derivato incorporato, la variazione del fair value (valore equo) del derivato incorporato viene esclusa dal calcolo dell'importo da indicare secondo quanto previsto dal paragrafo 10, lettera a).

Altre informazioni integrative - Principi contabili (paragrafo 21)

B5 Il paragrafo 21 richiede che vengano indicati i criteri di valutazione utilizzati per la preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio. Per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative possono comprendere:
a) per le attività o passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico:
i) la natura delle attività o delle passività finanziarie che l'entità ha designato al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;
ii) i criteri sulla base dei quali dette attività o passività finanziarie sono state designate come tali al momento della rilevazione iniziale; e
iii) in che modo l'entità ha soddisfatto le condizioni di cui ai paragrafi 9, 11A o 12 dello IAS 39 per una tale designazione. Per gli strumenti designati secondo quanto previsto al paragrafo b), punto i) della definizione di attività o di passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico di cui allo IAS 39, l'informazione include una descrizione delle circostanze sottostanti la mancata uniformità nella valutazione o nella rilevazione che altrimenti ne deriverebbe. Per gli strumenti designati secondo quanto previsto al paragrafo b), punto ii) della definizione di attività o
di passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico di cui allo IAS 39, l'informazione include la descrizione di come la designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico sia conforme alla gestione del rischio documentata dell'entità o alla sua strategia di investimento;
b) i criteri di designazione delle attività finanziarie come disponibili per la vendita;
c) se gli acquisti e le vendite standardizzati di attività finanziarie sono contabilizzati alla data di negoziazione o alla data di regolamento (cfr. paragrafo 38 dello IAS 39);
d) quando si utilizza un accantonamento per ridurre il valore contabile di attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore a causa di perdite di realizzo:
i) i criteri per determinare quando il valore contabile di attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore viene ridotto direttamente (o, nel caso di storno di una svalutazione, aumentato direttamente) e quando viene utilizzato l'accantonamento; e
ii) i criteri per lo storno di accantonamenti a fronte del valore contabile di attività finanziarie che hanno subito una riduzione di valore (cfr. paragrafo 16);
e) in che modo sono determinati gli utili o le perdite netti su ogni singola categoria di strumenti finanziari [cfr. paragrafo 20, lettera a)], per esempio, se gli utili o le perdite netti su voci al fair value (valore equo) rilevato a conto economico includano interessi o dividendi attivi;
f) i criteri utilizzati dall'entità per determinare che vi è la prova obiettiva che si è verificata una perdita per riduzione di valore [cfr. paragrafo 20, lettera e)];
g) quando sono state rinegoziate le condizioni delle attività finanziarie che sarebbero altrimenti scadute o che avrebbero subito una riduzione di valore, i principi contabili applicati alle attività finanziarie oggetto delle condizioni rinegoziate [cfr. paragrafo 36, lettera d)].
Il paragrafo 113 dello IAS 1dispone altresì che le entità indichino, nella sintesi dei principi contabili significativi o in altre note, le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime, che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno i più significativi effetti sugli importi rilevati in bilancio. Il paragrafo 122 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) dispone altresì che le entità indichino nella sintesi dei principi contabili rilevanti o in altre note le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime, che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell’entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati in bilancio. [38]
NATURA E PORTATA DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI (PARAGRAFI 31-42) [39]
B6 Le informazioni integrative previste ai paragrafi 31-42 devono essere fornite direttamente nel bilancio ovvero tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, relazione della direzione aziendale o relazioni sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto.

Informazioni quantitative (paragrafo 34)

B7 Il paragrafo 34, lettera a), dispone che siano indicati dati quantitativi sintetici sull'esposizione al rischio dell'entità basati sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità. Se utilizza vari metodi per la gestione di un'esposizione al rischio, l'entità deve indicare le informazioni utilizzando il metodo o i metodi che forniscono le informazioni più rilevanti e attendibili. Nello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori sono illustrate le nozioni di rilevanza e di attendibilità.
B8 Il paragrafo 34, lettera c), richiede informazioni integrative sulle concentrazioni dei rischi. Le concentrazioni dei rischi derivano da strumenti finanziari che presentano caratteristiche similari e sono influenzati in maniera analoga dalle variazioni delle condizioni economiche o di altra natura. L'identificazione delle concentrazioni dei rischi richiede un giudizio che consideri le circostanze dell'entità. Le informazioni integrative sulle concentrazioni dei rischi includono:
a) la descrizione del modo in cui la direzione aziendale determina le concentrazioni;
b) la descrizione della caratteristica comune che identifica ogni concentrazione (per esempio, controparte, area geografica, valuta o mercato); e
c) l'importo dell'esposizione al rischio associata a tutti gli strumenti finanziari che presentano quella stessa caratteristica.

Massima esposizione al rischio di credito [paragrafo 36, lettera a)]

B9 Il paragrafo 36, lettera a), richiede informazioni sull'ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito dell'entità. Nel caso di un'attività finanziaria, ciò è costituito di norma dal valore contabile lordo, al netto di:
a) qualsiasi importo compensato secondo quanto previsto dallo IAS 32; e
b) qualsiasi perdita per riduzione di valore rilevata secondo quanto previsto dallo IAS 39.
B10 Le attività che danno origine a rischio di credito e la massima esposizione al rischio di credito associata includono i seguenti elementi, ma non si limitato ad essi:
a) la concessione di finanziamenti e crediti alla clientela e il collocamento di depositi presso altre entità. In questi casi, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dal valore contabile delle relative attività finanziarie;
b) la stipula di contratti derivati, per esempio, contratti in valuta estera, swap su tassi di interessi e derivati su crediti. Quando l'attività risultante è valutata al fair value (valore equo), la massima esposizione al rischio di credito alla data di riferimento del bilancio sarà pari al valore contabile;
c) la concessione di garanzie finanziarie. In questo caso, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dall'ammontare massimo che l'entità dovrebbe pagare se la garanzia fosse escussa, il quale potrebbe essere notevolmente maggiore dell'ammontare riconosciuto come passività;
d) l'assunzione di un impegno all'erogazione di finanziamenti che sia irrevocabile per la durata della linea di credito o che sia revocabile solo in caso di variazione negativa significativa. Se il finanziatore non può regolare l'impegno all'erogazione di finanziamenti in disponibilità liquide o
con altro strumento finanziario, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dall'ammontare complessivo dell'impegno. Ciò in quanto non si sa se l'ammontare di eventuali quote non utilizzate verrà utilizzato in futuro. Quest'ultimo potrebbe essere notevolmente più elevato dell'ammontare rilevato come passività.

Informazioni quantitative sul rischio di liquidità (paragrafi 34(a) e 39(a) e (b)) [40]

B10A In conformità al paragrafo 34(a) un'entità fornisce informazioni quantitative riepilogative in merito alla propria esposizione al rischio di liquidità in base alle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche. Un'entità deve spiegare le modalità con cui tali dati sono stati determinati. Se gli esborsi di cassa (o di altra attività finanziaria) compresi in tali dati potrebbero:
a) verificarsi significativamente prima delle scadenze indicate in tali dati; o
b) essere di importo significativamente diverso da quelli indicati in tali dati (per esempio, nel caso di un derivato incluso in tali dati in base al regolamento netto, ma per il quale la controparte ha l'opzione di richiedere il regolamento lordo),
l'entità deve dichiarare tale fatto e deve fornire informazioni quantitative tali da consentire agli utilizzatori del proprio bilancio di determinare la portata di tale rischio a meno che tali informazioni non siano incluse nelle analisi delle scadenze contrattuali richieste nel paragrafo 39(a) o (b). [41]

Analisi delle scadenze contrattuali [paragrafo 39, lettera a)]

B11 Nella preparazione delle analisi delle scadenze richieste dal paragrafo 39(a) e (b) un'entità utilizza il proprio giudizio nel determinare un numero appropriato di fasce temporali. Per esempio, un'entità potrebbe considerare appropriate le seguenti fasce temporali:
a) fino a un mese;
b) oltre uno e fino a tre mesi;
c) oltre tre mesi e fino a un anno; e d) oltre uno e fino a cinque anni. [42]
B11A Nell'uniformarsi al paragrafo 39(a) e (b), un'entità non deve separare un derivato incorporato da uno strumento finanziario ibrido (composto). Per tale strumento finanziario, un'entità deve applicare il paragrafo 39(a). [41]
B11B Il paragrafo 39(b) stabilisce che un'entità deve fornire un'analisi quantitativa delle scadenze per le passività finanziarie derivate che illustri le scadenze contrattuali residue se le scadenze contrattuali sono essenziali per una comprensione della tempistica dei flussi finanziari. Per esempio, questo potrebbe verificarsi nel caso di:
a) uno swap su tassi d'interesse con una vita residua di cinque anni nell'ambito di una copertura di flussi finanziari di un'attività o una passività a tasso variabile.
b) tutti gli impegni all'erogazione di finanziamenti. [41]
B11C Il paragrafo 39(a) e (b) stabilisce che un'entità debba presentare un'analisi delle scadenze delle passività finanziarie che illustri le scadenze contrattuali residue per alcune passività finanziarie. In tale informativa:
a) quando una controparte ha la possibilità di decidere quando un determinato importo deve essere pagato, la passività viene attribuita al primo periodo utile in cui all'entità può essere richiesto di pagare. Per esempio, le passività finanziarie che l'entità può essere chiamata a rimborsare a richiesta (per esempio, i depositi a vista) sono incluse nella prima fascia temporale.
b) quando l'entità si è impegnata a rendere disponibili importi a rate, ogni rata viene imputata al primo periodo in cui l'entità può essere chiamata a pagare. Per esempio, un impegno non utilizzato all'erogazione di finanziamenti viene incluso nel periodo in cui rientra la prima data alla quale può essere utilizzato.
c) relativamente ai contratti di garanzia finanziaria emessi, l'ammontare massimo della garanzia viene allocato al primo periodo utile in cui la garanzia potrebbe essere escussa. [41]
B11D Gli importi contrattuali illustrati nelle analisi delle scadenze, come richieste dal paragrafo
39(a) e (b), rappresentano i flussi finanziari non attualizzati, come ad esempio: (a) le obbligazioni lorde da leasing finanziario (al lordo degli oneri finanziari);
(b) i prezzi specificati nei contratti a termine per l'acquisto di attività finanziarie in contante;
(c) gli importi netti per swap su tassi di interesse in cui si paga il tasso variabile e si riceve il tasso fisso, per i quali vengono scambiati flussi finanziari netti;
(d) gli importi contrattuali da scambiare in uno strumento finanziario derivato (per esempio uno

swap su valuta) per il quale vengono scambiati flussi finanziari lordi; e

(e) gli impegni all'erogazione di finanziamenti lordi.
Tali flussi finanziari non attualizzati differiscono dall'importo incluso nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dato che quest'ultimo è basato sui flussi finanziari attualizzati. Quando l'ammontare dovuto non è fisso, l'ammontare indicato viene determinato con riferimento alle condizioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Per esempio, se l'ammontare dovuto varia in funzione delle variazioni di un indice, l'ammontare indicato potrà essere basato sul livello dell'indice alla data di chiusura dell'esercizio. [41]
B11E Il paragrafo 39(c) stabilisce che un'entità debba descrivere come gestisce il rischio di liquidità inerente agli elementi presentati nell'informativa quantitativa richiesta nel paragrafo 39(a) e (b). Un'entità deve esporre in bilancio un'analisi delle scadenze delle attività finanziarie detenute per la gestione del rischio di liquidità (per esempio, attività finanziarie che possono essere dismesse prontamente o dalle quali ci si attendono flussi finanziari in entrata tali da coprire gli esborsi finanziari legati alle passività finanziarie), se tale informativa è necessaria per consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e la portata del rischio di liquidità. [41]
B11F Altri fattori che un'entità potrebbe considerare al fine di fornire l'informativa richiesta nel paragrafo 39(c) riguardano, tra l'altro, il fatto che un'entità:
(a) abbia sottoscritto accordi di finanziamento (per esempio su carta commerciale) o altre linee di credito (per esempio, linee di credito stand-by) cui poter accedere per soddisfare esigenze di liquidità;
(b) detenga depositi presso banche centrali per soddisfare esigenze di liquidità; (c) abbia fonti di finanziamento molto differenziate;
(d) abbia concentrazioni significative di rischio di liquidità nelle proprie attività o nelle fonti di finanziamento;
(e) abbia processi di controllo interno e piani di emergenza per la gestione del rischio di liquidità; (f) abbia strumenti che includono termini di rimborso accelerati (per esempio, a seguito di un
ribasso del merito creditizio di un'entità);
(g) abbia strumenti che potrebbero richiedere la prestazione di garanzie finanziarie (per esempio, le chiamate di margine per i derivati);
(h) abbia strumenti che consentono a un'entità di decidere se regolare le passività finanziarie consegnando contanti (o altra attività finanziaria) oppure consegnando le proprie azioni; o
(i) abbia strumenti soggetti ad accordi quadro di compensazione. [41]
[B12 Quando una controparte può scegliere quando un ammontare debba essere pagato, la passività viene inclusa sulla base della prima data alla quale l'entità può essere chiamata a pagare. Per esempio, le passività finanziarie che l'entità può essere chiamata a rimborsare a richiesta (per esempio, i depositi a vista) sono incluse nel primo periodo. [43]]
[B13 Quando l'entità si è impegnata a rendere disponibili gli importi a rate, ogni rata viene imputata al primo periodo in cui l'entità può essere chiamata a pagare. Per esempio, un impegno non
utilizzato all'erogazione di finanziamenti viene incluso nel periodo in cui rientra la prima data alla quale può essere utilizzato. [43]]
[B14 Gli importi indicati nell'analisi delle scadenze sono i flussi finanziari contrattuali non attualizzati, per esempio:
a) le obbligazioni lorde da leasing finanziario (al lordo degli oneri finanziari);
b) i prezzi specificati nei contratti a termine per l'acquisto di attività finanziarie in contante;
c) gli importi netti per swap su tassi di interesse pay-floating/receive-fixed per i quali vengono scambiati flussi finanziari netti;
d) gli importi contrattuali da scambiare in uno strumento finanziario derivato (per esempio uno swap su valuta) per il quale vengono scambiati flussi finanziari lordi; e
e) gli impegni all'erogazione di finanziamenti lordi.
Tali flussi finanziari non attualizzati differiscono dall'importo del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dato che quest'ultimo è basato sui flussi finanziari attualizzati. [44]]
[B15 Se opportuno, nell'analisi delle scadenze contrattuali per le passività finanziarie prevista al paragrafo 39, lettera a), l'entità deve presentare separatamente l'analisi degli strumenti finanziari derivati e quella degli strumenti finanziari non derivati. Per esempio, se i flussi finanziari generati da strumenti finanziari derivati sono regolati al lordo, sarebbe opportuno distinguerli dai flussi finanziari generati da strumenti finanziari non derivati. Questo perché i flussi finanziari lordi in uscita potrebbero essere accompagnati dai relativi flussi in entrata. [43]]
[B16 Quando l'ammontare dovuto non è fisso, l'ammontare indicato viene determinato con riferimento alle condizioni esistenti alla data di riferimento del bilancio. Per esempio, se l'ammontare dovuto varia in funzione delle variazioni di un indice, l'ammontare indicato potrà essere basato sul livello dell'indice alla data di riferimento del bilancio. [43]]

Rischio di mercato - Analisi di sensitività (paragrafi 40 e 41)

B17 Il paragrafo 40, lettera a), richiede un'analisi di sensitività per ciascun tipo di rischio di mercato al quale l'entità è esposta. In conformità al paragrafo B3, l'entità decide in che modo aggregare le informazioni per fornire il quadro generale, evitando di aggregare informazioni che presentano caratteristiche diverse per quanto riguarda l'esposizione al rischio dovuta a contesti economici notevolmente diversi. Per esempio:
a) l'entità che negozia strumenti finanziari potrebbe indicare separatamente le informazioni relative agli strumenti finanziari posseduti per negoziazione e quelle relative agli strumenti finanziari non posseduti per negoziazione;
b) l'entità non aggregherebbe le esposizioni ai rischi di mercato in aree di iperinflazione e le esposizioni agli stessi rischi di mercato in aree di inflazione molto bassa.
Se l'entità detiene esposizioni a un unico tipo di rischio di mercato in un unico contesto economico, non fornirebbe informazioni disaggregate.
B18 Il paragrafo 40, lettera a); richiede che l'analisi di sensitività mostri gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto di variazioni ragionevolmente possibili delle variabili rilevanti di rischio (per esempio, tassi di interesse prevalenti sul mercato, tassi di cambio, prezzi di strumenti rappresentativi di capitale o prezzi delle merci). A questo scopo:
a) l'entità non è tenuta a determinare quale sarebbe stato il risultato economico dell'esercizio se le variabili rilevanti di rischio fossero state diverse. L'entità invece presenta gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto alla data di riferimento dello stato patrimoniale, ipotizzando che in detta data si sia prodotta una variazione ragionevolmente possibile della variabile rilevante di rischio e che detta variazione sia stata applicata alle esposizioni al rischio in essere a quella data.
Per esempio, se alla fine dell'esercizio l'entità detiene una passività finanziaria a tasso variabile, essa deve indicare gli effetti sul conto economico (ossia gli interessi passivi) per l'esercizio in corso se i tassi di interesse hanno subito variazioni di importo ragionevolmente possibile;
b) l'entità non è tenuta a indicare gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto per ogni singola variazione entro una gamma di variazioni ragionevolmente possibili della variabile rilevante di rischio.
Sarebbe sufficiente che indicasse gli effetti delle variazioni agli estremi della gamma ragionevolmente possibile.
B19 Nel determinare che cosa costituisce una variazione ragionevolmente possibile della variabile rilevante di rischio, l'entità dovrebbe considerare:
a) il contesto economico nel quale opera. Una variazione ragionevolmente possibile non dovrebbe includere prospettive remote o «peggiori» o «test di stress». Inoltre, se il tasso di variazione della variabile di rischio sottostante è stabile, l'entità non è tenuta a modificare la variazione ragionevolmente possibile della variabile di rischio da essa scelta. Per esempio, nell'ipotesi che i tassi di interesse siano pari al 5% e che l'entità abbia stabilito che una fluttuazione dei tassi di interesse di ± 50 punti base sia ragionevolmente possibile, l'entità indicherà gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto, se i tassi di interesse dovessero scendere al 4,5% o salire al 5,5%. Nell'esercizio successivo i tassi di interesse sono aumentati al 5,5%. L'entità continuerà a ritenere che i tassi di interesse possano fluttuare di ± 50 punti base (ossia che il tasso di variazione dei tassi di interesse sia stabile). L'entità indicherà gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto se i tassi di interesse dovessero scendere al 5% o salire al 6%. L'entità non è tenuta a rivedere la propria valutazione secondo la quale i tassi di interesse potrebbero ragionevolmente fluttuare di ± 50 punti base, salvo il caso in cui si possa dimostrare che i tassi di interesse sono diventati notevolmente più volatili;
b) il periodo per il quale effettua la valutazione. L'analisi di sensitività deve mostrare gli effetti delle variazioni considerate ragionevolmente possibili nel corso del periodo che intercorre fino alla presentazione successiva da parte dell'entità delle relative informazioni, che di norma è il
successivo esercizio annuale.
B20 Il paragrafo 41 permette all'entità di utilizzare un'analisi di sensitività che rifletta le interdipendenze tra variabili di rischio, come per esempio, la metodologia del valore a rischio, se utilizza detta analisi per gestire le sue esposizioni ai rischi finanziari. Ciò vale anche se una tale metodologia consente di valutare solo la perdita potenziale e non l'utile potenziale. In questo caso, l'entità può soddisfare le disposizioni del paragrafo 41, lettera a), indicando il tipo di modello di valore a rischio utilizzato (per esempio, se il modello si basa sulle simulazioni Monte Carlo), fornendo una spiegazione del funzionamento del modello e delle principali ipotesi (per esempio, il periodo di possesso e l'intervallo di confidenza). Le entità possono anche indicare il periodo delle osservazioni storiche e le ponderazioni applicate alle osservazioni entro detto periodo, fornire una spiegazione del modo in cui le opzioni sono utilizzate nei calcoli, e precisare le volatilità e le correlazioni (o, in alternativa, le distribuzioni di probabilità secondo le simulazioni Monte Carlo) utilizzate.
B21 L'entità deve fornire analisi di sensitività per tutte le sue attività; essa può tuttavia fornire analisi di sensitività di tipo diverso per classi di strumenti finanziari diverse.

Rischio di tasso di interesse

B22 Il rischio di tasso di interesse deriva da strumenti finanziari fruttiferi di interessi rilevati nello stato patrimoniale (per esempio, finanziamenti e crediti, e strumenti di debito emessi) e da alcuni strumenti finanziari non rilevati nello stato patrimoniale (per esempio taluni impegni all'erogazione di finanziamenti).

Rischio di valuta

B23 Il rischio di valuta (o rischio di cambio) deriva dagli strumenti finanziari denominati in valuta estera, ossia in una valuta diversa dalla valuta funzionale nella quale sono valutati. Ai fini del
presente IFRS, il rischio di valuta non deriva da strumenti finanziari che sono elementi non monetari o da strumenti finanziari denominati nella valuta funzionale.
B24 Un'analisi di sensitività viene fornita per ciascuna valuta nella quale l'entità ha un'esposizione significativa.

Altro rischio di prezzo

B25 Altro rischio di prezzo deriva dagli strumenti finanziari a causa, per esempio, di variazioni dei prezzi delle merci o dei prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale. Per rispettare quanto disposto dal paragrafo 40, l'entità può indicare l'effetto della diminuzione di uno specifico indice del mercato azionario, del prezzo di merci o di altre variabili di rischio. Per esempio, se fornisce garanzie del valore residuo che si configurano come strumenti finanziari, l'entità indica l'aumento o la diminuzione del valore dell'attività a cui la garanzia si applica.
B26 Due esempi di strumenti finanziari che generano rischi sui prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale sono a) il possesso di strumenti rappresentativi di capitale di un'altra entità e b) la partecipazione in una gestione fiduciaria che detenga, a sua volta, partecipazioni in strumenti rappresentativi di capitale. Altri esempi includono i contratti forward e le opzioni per l'acquisto o la vendita di quantitativi specifici di uno strumento rappresentativo di capitale, e gli swap indicizzati ai prezzi di strumenti rappresentativi di capitale. Il fair value (valore equo) di tali strumenti finanziari risente delle variazioni del prezzo di mercato dei sottostanti strumenti rappresentativi di capitale.
B27 In conformità al paragrafo 40, lettera a), la sensitività del conto economico [che deriva, per esempio, da strumenti classificati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico e da riduzioni di valore delle attività finanziarie disponibili per la vendita] viene indicata separatamente rispetto alla sensitività del patrimonio netto (che deriva, per esempio, da strumenti classificati come disponibili per la vendita).
B28 Gli strumenti finanziari che l'entità classifica come strumenti rappresentativi di capitale non sono rivalutati. Né il conto economico né il patrimonio netto sono influenzati dal rischio di prezzo di detti strumenti. Di conseguenza, non è richiesta un'analisi di sensitività.
ELIMINAZIONE CONTABILE (PARAGRAFI 42C-42H) [45]

Coinvolgimento residuo (paragrafo 42C) [45]

B29 La valutazione del coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita ai fini delle disposizioni informative contenute nei paragrafi 42E-42H viene effettuata al livello dell'entità che redige il bilancio. Per esempio, se una controllata trasferisce a una terza parte non correlata un'attività finanziaria in cui la propria controllante ha un coinvolgimento residuo, tale entità non deve considerare, nella valutazione dell'esistenza di un coinvolgimento residuo nell'attività trasferita ai fini della redazione del proprio bilancio individuale (se la controllata è l'entità che redige il bilancio), il coinvolgimento della controllante. Tuttavia, nel proprio bilancio consolidato, una controllante dovrebbe considerare il proprio coinvolgimento residuo (o quello di un'altra entità del gruppo) in un'attività finanziaria trasferita dalla propria controllata nel determinare l'esistenza di un proprio coinvolgimento residuo nell'attività trasferita (se l'entità che redige il bilancio è il gruppo). [46]
B30 L'entità non ha un coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita se, nell'ambito del trasferimento, non mantiene i diritti o gli obblighi contrattuali inerenti all'attività finanziaria
trasferita, né acquisisce nuovi diritti o obblighi contrattuali relativi all'attività finanziaria trasferita. L'entità non ha un coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita se non ha un interesse nel rendimento futuro dell'attività finanziaria trasferita né la responsabilità di effettuare, in qualsiasi circostanza, dei pagamenti relativi all'attività finanziaria trasferita. [46]
B31 Il coinvolgimento residuo in un'attività finanziaria trasferita può risultare da disposizioni contrattuali contenute nell'accordo di trasferimento o in un accordo separato relativo al trasferimento stipulato con il cessionario o con un terzo. [46]

Attività finanziarie trasferite non eliminate integralmente [45]

B32 Il paragrafo 42D richiede informazioni integrative nel caso in cui tutte le attività finanziarie trasferite, o parte di esse, non si qualificano per l'eliminazione contabile. Tali informazioni integrative sono richieste per ciascuna data di riferimento del bilancio in cui l'entità continua a rilevare le attività finanziarie trasferite, indipendentemente dal momento in cui si sono verificati i trasferimenti. [46]

Tipi di coinvolgimento residuo (paragrafi da 42E a 42H) [45]

B33 I paragrafi 42E-42H richiedono informazioni integrative di carattere qualitativo e quantitativo per ciascun tipo di coinvolgimento residuo in attività finanziarie eliminate contabilmente. L'entità deve aggregare il proprio coinvolgimento residuo in tipologie che siano rappresentative dell'esposizione ai rischi dell'entità. Per esempio, l'entità può aggregare il proprio coinvolgimento residuo in base alla tipologia degli strumenti finanziari (per esempio, garanzie od opzioni call) o dei trasferimenti (per esempio, factoring di crediti, cartolarizzazioni e prestiti di titoli). [46]

Analisi delle scadenze di flussi finanziari in uscita non attualizzati per riacquistare attività trasferite (paragrafo 42E(e)) [45]

B34 Il paragrafo 42E(e) richiede all'entità di esporre in bilancio un'analisi delle scadenze dei flussi finanziari in uscita non attualizzati per riacquistare attività finanziarie eliminate contabilmente o altri importi dovuti al cessionario relativamente alle attività eliminate,indicando le scadenze contrattuali residue del coinvolgimento residuo dell'entità. Tale analisi distingue tra flussi finanziari che è necessario pagare (per esempio, contratti forward), flussi finanziari che l'entità può essere tenuta a pagare (per esempio, opzioni put emesse) e flussi finanziari che l'entità potrebbe scegliere di pagare (per esempio, opzioni call acquistate). [46]
B35 Nella preparazione dell'analisi delle scadenze richiesta dal paragrafo 42E(e), l'entità deve utilizzare il proprio giudizio nel determinare un numero appropriato di fasce temporali. Per esempio, l'entità potrebbe considerare appropriate le seguenti fasce temporali di scadenza:
(a) Nella preparazione dell'analisi delle scadenze richiesta dal paragrafo 42E(e), l'entità deve utilizzare il proprio giudizio nel determinare un numero appropriato di fasce temporali. Per esempio, l'entità potrebbe considerare appropriate le seguenti fasce temporali di scadenza:
(b) da uno a tre mesi; (c) da tre a sei mesi;
(d) da sei mesi a un anno;
(e) da uno a tre anni;
(f) da tre a cinque anni; e
(g) oltre cinque anni. [46]
B36 Qualora vi sia una gamma di scadenze possibili, i flussi finanziari sono inclusi in base alla prima data in cui l'entità può essere tenuta o autorizzata a pagare. [46]

Informazioni qualitative (paragrafo 42E(f)) [45]

B37 Le informazioni qualitative richieste dal paragrafo 42E(f) comprendono una descrizione delle attività finanziarie eliminate contabilmente nonché la natura e lo scopo del coinvolgimento residuo mantenuto dopo il trasferimento di tali attività. Esse comprendono anche una descrizione dei rischi a cui l'entità è esposta, tra cui:
(a) una descrizione di come l'entità gestisce il rischio inerente al proprio coinvolgimento residuo nelle attività finanziarie eliminate contabilmente;
(b) se l'entità deve sostenere delle perdite prima di altre parti, nonché la classificazione e gli importi delle perdite sostenute da parti i cui interessi sono considerati di grado inferiore rispetto agli interessi che l'entità detiene nell'attività (ossia, il proprio coinvolgimento residuo nell'attività);
(c) una descrizione degli eventi che determinano l'insorgere di obbligazioni a fornire un supporto finanziario oppure a riacquistare un'attività finanziaria trasferita. [46]

Utile o perdita derivante dall'eliminazione contabile (paragrafo 42G(a)) [45]

B38 Il paragrafo 42G(a) richiede a una entità di indicare l'utile o la perdita derivanti dall'eliminazione contabile relativi ad attività finanziarie in cui l'entità ha un coinvolgimento continuo. L'entità deve indicare se l'utile o la perdita derivanti dall'eliminazione contabile si sono verificati perché i fair value (valori equi) delle componenti dell'attività rilevata in precedenza (ossia, l'interesse nell'attività eliminata e l'interesse mantenuto dall'entità) differivano dal fair value (valore equo) dell'attività rilevata in precedenza nel suo insieme. In tale situazione, l'entità deve anche indicare se le valutazioni al fair value (valore equo) contenevano dati significativi non basati su dati di mercato osservabili, secondo quanto descritto nel paragrafo 27A. [46]

Informativa supplementare (paragrafo 42H) [45]

B39 L'informativa supplementare richiesta nei paragrafi 42D-42G può non essere sufficiente a soddisfare gli obiettivi informativi di cui al paragrafo 42B. In tal caso, l'entità deve esporre tutta l'informativa supplementare necessaria a soddisfare gli obiettivi informativi. L'entità deve stabilire, alla luce delle proprie circostanze, la quantità di informazioni supplementari che deve fornire per soddisfare le esigenze informative degli utilizzatori e quanta enfasi deve porre sui diversi aspetti delle informazioni supplementari. È necessario trovare un equilibrio, evitando di caricare il bilancio di dettagli eccessivi che possono non essere utili per gli utilizzatori del bilancio, senza tuttavia occultare informazioni a causa di aggregazioni eccessive. [47]
Compensazione di attività e passività finanziarie [48]
(paragrafi 13A–13F) [48]
Ambito di applicazione (paragrafo 13A) [48]
B40 L'informativa di cui ai paragrafi 13B-13E è richiesta per tutti gli strumenti finanziari rilevati soggetti a compensazione in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32. Inoltre, l'informativa di cui ai paragrafi 13B-13E è richiesta per gli strumenti finanziari che sono soggetti a un accordo-quadro di compensazione esecutivo o a un accordo similare che riguardi strumenti finanziari e operazioni similari, indipendentemente dal fatto che gli strumenti finanziari siano o meno compensati in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32. [49]
B41 Gli accordi similari cui si fa riferimento nei paragrafi 13A e B40 comprendono gli accordi di compensazione su derivati, le operazioni di pronti contro termine che rispettano gli standard internazionali TBMA/ISDA (global master repurchase agreements), le operazioni di prestito titoli che rispettano gli standard internazionali TBMA/ISDA (global master securities lending agreements), e tutti i diritti sulle garanzie reali finanziarie a essi correlati. Gli strumenti e le operazioni finanziarie similari citate nel paragrafo B40 comprendono i derivati, i pronti contro termine passivi e attivi e i prestiti titoli attivi e passivi. Esempi di strumenti finanziari che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A sono i finanziamenti e i depositi a clientela presso lo stesso istituto (a meno che essi non siano compensati nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria), e gli strumenti finanziari che sono soggetti soltanto a un accordo di garanzia reale. [49]
Informativa su dati quantitativi relativi ad attività e passività finanziarie rilevate che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A (paragrafo 13C) [48]
B42 Gli strumenti finanziari presentati in conformità al paragrafo 13C possono essere soggetti a diverse disposizione valutative (per esempio, una passività relativa a un contratto di pronti contro termine può essere valutata al costo ammortizzato, mentre un derivato sarà valutato al fair value). Una entità deve includere gli strumenti in base agli importi rilevati e descrivere qualsiasi differenza di valutazione risultante nella relativa informativa. [49]
Informativa sugli importi lordi delle attività e passività finanziarie rilevate che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 13A (paragrafo 13C(a)) [48]
B43 Gli importi richiesti dal paragrafo 13C(a) si riferiscono agli strumenti finanziari rilevati soggetti a compensazione in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32. Gli importi richiesti dal paragrafo 13C(a) fanno inoltre riferimento a strumenti finanziari rilevati che sono soggetti ad accordi-quadro di compensazione esecutivi o ad accordi similari indipendentemente dal fatto che essi soddisfano o meno i criteri per la compensazione. Tuttavia, l'informativa richiesta dal paragrafo
13C(a) non fa riferimento agli importi rilevati come conseguenza di accordi di garanzie reali che non soddisfano i criteri per la compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32. Tali importi, invece, devono essere rappresentati in conformità al paragrafo 13C(d). [49]
Informativa sugli importi compensati in conformità ai criteri di cui al paragrafo 42 dello IAS 32 (paragrafo 13C(b)) [48]
B44 Il paragrafo 13C(b) richiede che le entità debbano indicare gli importi compensati in conformità al paragrafo 42 dello IAS 32 nel determinare i saldi netti presentati nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria. Gli importi delle attività finanziarie e delle passività finanziarie rilevate soggette a compensazione per effetto di uno stesso accordo, devono essere riportati nell'informativa fornita sia per l'attività sia per la passività finanziaria. Tuttavia, gli importi indicati (per esempio, in una tabella) devono essere limitati agli importi soggetti a compensazione.
Per esempio, una entità può avere un'attività in derivati rilevata e una passività in derivati rilevata che soddisfano i criteri di compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32. Se l'importo lordo dell'attività in derivati è maggiore dell'importo lordo della passività in derivati, la tabella informativa dell'attività finanziaria deve comprendere l'intero ammontare dell'attività in derivati (in conformità al paragrafo 13C(a)) e l'intero ammontare della passività in derivati (in conformità al paragrafo 13C(b)). Tuttavia, mentre la tabella informativa della passività finanziaria comprenderà l'intero ammontare della passività in derivati (in conformità al paragrafo 13C(a)), l'importo dell'attività in derivati riportato nella stessa tabella dovrà essere uguale all'ammontare della passività in derivati (in conformità al paragrafo 13C(b)). [49]
Informativa sui saldi netti presentati nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria
(paragrafo 13C(c)) [48]
B45 Se una entità possiede strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della presente informativa (come specificato nel paragrafo 13A), ma che non soddisfano i criteri di compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32, gli importi da indicare ai sensi del paragrafo
13C(c) sarebbero uguali agli importi da indicare secondo il paragrafo 13C(a). [49]
B46 Gli importi da indicare in conformità al paragrafo 13C(c) devono essere riconciliati con gli importi delle singole voci presentate nel prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria. Per esempio, se una entità ritiene che l'aggregazione o la disaggregazione degli importi delle singole
voci di bilancio fornisce informazioni più significative, essa deve riconciliare gli importi aggregati o disaggregati indicati nel paragrafo 13C(c) con gli importi delle singole voci presentate nel prospetto
della situazione patrimoniale e finanziaria. [49]
Informativa sugli importi soggetti ad accordi quadro di compensazione esecutivi o ad accordi similari che non sono stati altrimenti contemplati nel paragrafo 13C(b) (paragrafo 13C(d)) [48]
B47 Il paragrafo 13C(d) stabilisce che le entità devono indicare gli importi soggetti ad accordi- quadro di compensazione esecutivi o ad accordi similari che non sono stati altrimenti contemplati nel paragrafo 13C(b). Il paragrafo 13C(d)(i) fa riferimento agli importi relativi a strumenti finanziari rilevati che non soddisfano alcuni o tutti i criteri di compensazione di cui al paragrafo 42 dello IAS 32 (per esempio, i diritti effettivi di compensazione che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 42(b) dello IAS 32, oppure i diritti di compensazione vincolati che sono esecutivi ed esercitabili soltanto in caso di inadempimento, o soltanto in caso di insolvenza o fallimento di una qualsiasi controparte). [49]
B48 Il paragrafo 13C(d)(ii) fa riferimento agli importi relativi a garanzie reali finanziarie ricevute e concesse, incluse le garanzie in disponibilità liquide. Una entità deve indicare il fair value degli strumenti finanziari che sono stati concessi o ricevuti come garanzie reali. Gli importi indicati in conformità al paragrafo 13C(d)(ii) dovrebbero far riferimento all'effettiva garanzia reale ricevuta o concessa e non ad eventuali crediti o debiti rilevati per consegnare o ricevere indietro tale garanzia reale. [49]
Limiti agli importi indicati nel paragrafo 13C(d) (paragrafo 13D) [48]
B49 Nell'indicare gli importi di cui al paragrafo 13C(d), una entità deve considerare gli effetti derivanti da uno strumento finanziario in garanzia il cui valore è maggiore degli importi garantiti. A tal fine, l'entità deve innanzitutto dedurre gli importi indicati in base al paragrafo 13C(d)(i) dall'importo indicato in base al paragrafo 13C(c). L'entità deve quindi limitare gli importi indicati secondo il paragrafo 13C(d)(ii) all'ammontare residuo del relativo strumento finanziario in
conformità al paragrafo 13C(c). Tuttavia, se i diritti sulla garanzia reale possono essere estesi ad altri strumenti finanziari, tali diritti possono essere inclusi nell'informativa fornita in conformità al paragrafo 13D. [49]
Descrizione dei diritti di compensazione soggetti ad accordi-quadro di compensazione esecutivi e ad accordi similari (paragrafo 13E) [48]
B50 Una entità deve descrivere i tipi di diritti di compensazione e di accordi similari indicati in conformità al paragrafo 13C(d), inclusa la natura di quei diritti. Per esempio, una entità deve descrivere i diritti vincolati di cui è titolare. Relativamente agli strumenti soggetti a diritti di compensazione che non sono condizionati a un evento futuro ma che non soddisfano gli altri criteri disposti dal paragrafo 42 dello IAS 32, l'entità deve descrivere le motivazioni per cui tali criteri non sono soddisfatti. L'entità deve descrivere i termini dell'accordo relativo alla garanzia reale per qualsiasi garanzia reale finanziaria ricevuta o concessa (per esempio, nel caso in cui la garanzia reale è soggetta a restrizioni). [49]
Informativa per tipo di strumento finanziario o per controparte [48]
B51 Le informazioni quantitative richieste dal paragrafo 13C(a)-(e) possono essere raggruppate per tipo di strumento finanziario o per operazione (per esempio, derivati, pronti contro termine attivi e passivi o accordi di prestito titoli attivi e passivi). [49]
B52 In alternativa, una entità può raggruppare le informazioni quantitative richieste dal paragrafo
13C(a)-(c) per tipo di strumento finanziario, e le informazioni quantitative richieste dal paragrafo
13C(c)-(e) per controparte. Se una entità fornisce le informazioni richieste per controparte, l'entità non deve identificare le controparti indicando la denominazione. Tuttavia, la designazione delle controparti (Controparte A, Controparte B, Controparte C, ecc.) deve rimanere costante di anno in anno, per tutti gli anni esposti in bilancio, al fine di garantire la comparabilità. Devono essere prese in considerazione anche informazioni qualitative, in modo tale che sia possibile fornire ulteriori informazioni in merito alle tipologie di controparti. Quando l'informativa disposta dal paragrafo
13C(c)–(e) è fornita per controparte, gli importi che sono singolarmente significativi rispetto all'importo totale di una controparte saranno indicati separatamente, mentre gli importi residuali singolarmente non significativi relativi alla controparte saranno aggregati in un'unica voce. [49]
Altro [48]
B53 L'informativa specifica richiesta dai paragrafi 13C-13E è da considerarsi quali disposizioni minime. Per soddisfare l'obiettivo di cui al paragrafo 13B, una entità potrebbe dover integrare tale informativa con informazioni aggiuntive (qualitative), a seconda dei termini degli accordi-quadro di compensazione esecutivi e dei relativi contratti, incluse le informazioni sulla natura dei diritti di compensazione e sul loro effetto reale o potenziale sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'entità. [49]
Note:

[38] Paragrafo così modificato dall'allegato, Appendice, A7, Regolamento 17 dicembre 2008, n.

1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008.

[39] Intestazione così modificata dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 27 novembre

2009, n. 1165/2009, a decorrere dal 4 dicembre 2009.

[40] Intestazione aggiunta dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 27 novembre 2009, n.

1165/2009, a decorrere dal 4 dicembre 2009.

[41] Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 27 novembre 2009, n.

1165/2009, a decorrere dal 4 dicembre 2009.

[42] Paragrafo così modificato dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 27 novembre 2009, n. 1165/2009, a decorrere dal 4 dicembre 2009.

[43] Paragrafo eliminato dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 27 novembre 2009, n.

1165/2009, a decorrere dal 4 dicembre 2009.

[44] Paragrafo modificato dall'allegato, Appendice, A7, Regolamento 17 dicembre 2008, n.

1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008 e, successivamente, eliminato dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 27 novembre 2009, n. 1165/2009, a decorrere dal 4 dicembre 2009.

[45] Intestazione inserita dall'art. 1, punto (1), Regolamento 22 novembre 2011, n. 1205/2011, a decorrere dal 26 novembre 2011.

[46] Paragrafo inserito dall'art. 1, punto (1), Regolamento 22 novembre 2011, n. 1205/2011, a decorrere dal 26 novembre 2011.

[47] Paragrafo aggiunto dall'art. 1, punto (1), Regolamento 22 novembre 2011, n. 1205/2011, a decorrere dal 26 novembre 2011.

[48] Titolo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, punto (1), Regolamento 13 dicembre 2012, n.

1256/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[49] Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, punto (1), Regolamento 13 dicembre 2012, n.

1256/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.