PRINCIPIO CONTABILE CONFORME ALL'ORIGINALE - RIVISTO E MODIFICATO ALL'ULTIMO REGOLAMENTO |
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IAS n.28 - IASB - Principio contabile internazionale3 novembre 2008 (*) (**) (***) |
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Partecipazioni in società collegate e joint venture |
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(*) Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320 NOTA: L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze. |
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REGOLAMENTI AGGIORNATI |
MODIFICHE/VARIAZIONI/AGGIORNAMENTI - |
REGOLAMENTO (UE) 2021/2036 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2021 |
Il paragrafo 18 è modificato. È aggiunto il paragrafo 45F.
1 La finalità del presente Principio è di definire la contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate e i requisiti per l'applicazione del metodo del patrimonio netto per la contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate e joint venture.
2 Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità che detengono un controllo congiunto su una partecipata, ovvero vi esercitano un'influenza notevole.
3 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Una collegata è una entità su cui l'investitore esercita un'influenza notevole.
Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono presentati come se fossero di un'unica entità economica.
Il metodo del patrimonio netto è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e, successivamente all'acquisizione, rettificata in conseguenza delle variazioni nella quota di pertinenza della partecipante nelle attività nette della partecipata. L'utile o la perdita della partecipante riflette la propria quota di pertinenza dell'utile (perdita) d'esercizio della partecipata e le altre componenti del conto economico complessivo della partecipante riflettono la propria quota di pertinenza delle altre componenti di conto economico complessivo della partecipata.
Un accordo a controllo congiunto è un accordo in base al quale due o più parti detengono il controllo congiunto dell'attività economica oggetto dell'accordo.
Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita tramite accordo, del controllo di un'attività economica, che esiste unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
Una joint venture è un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa.
Una partecipante a una joint venture è una delle parti di una joint venture che detiene il controllo congiunto.
L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.
4 I seguenti termini sono definiti nel paragrafo 4 dello IAS 27 Bilancio separato e nell'Appendice A dell'IFRS 10 Bilancio consolidato e sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato negli IFRS in cui sono stati definiti:
- controllo di una partecipata
- gruppo
- controllante
- bilancio separato
- società controllata.
5 Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole.
6 L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai
dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata;
d) l'interscambio di personale dirigente; o
e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
7 Un'entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti similari che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (ossia i diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'efficacia di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre entità, sono presi in considerazione all'atto di valutare se l'entità possiede un'influenza notevole. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.
8 Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare un'influenza notevole, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti potenziali, ad eccezione delle intenzioni della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o di convertire tali diritti di voto potenziali.
9 L'entità perde l'influenza notevole su una partecipata nel momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali di quella partecipata. La perdita dell'influenza notevole può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una società collegata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.
METODO DEL PATRIMONIO NETTO
10 Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione in una società collegata ovvero in una joint venture è inizialmente rilevata al costo e il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza della partecipante degli utili o delle perdite della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione. La quota dell'utile (perdita) d'esercizio della partecipata di pertinenza della partecipante è rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio di quest'ultima. I dividendi ricevuti da una partecipata riducono il valore contabile della partecipazione. Rettifiche del valore contabile possono essere necessarie anche a seguito di modifiche nella quota della partecipante nella partecipata, derivanti da variazioni nelle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo della partecipata. Tali modifiche includono variazioni derivanti dalla rideterminazione del valore di immobili, impianti e macchinari e dalle differenze di conversione di partite in valuta estera. La quota di pertinenza della partecipante di tali variazioni è rilevata tra le altre componendi di conto economico complessivo (vedere IAS 1 Presentazione del bilancio).
11 La rilevazione dei proventi sulla base dei dividendi ricevuti può non essere un'adeguata misura degli utili realizzati dalla partecipante in una società collegata o in una joint venture, in quanto i dividendi ricevuti possono avere poca correlazione con il risultato economico della collegata o della joint venture. Poiché la partecipante detiene il controllo congiunto o un'influenza notevole nella partecipata, la partecipante ha un'interessenza nel risultato economico della società collegata o della joint venture e, di conseguenza, nel rendimento del proprio investimento. La partecipante contabilizza tale partecipazione estendendo l'ambito rappresentativo del proprio bilancio per includere la quota parte di utile o perdita relativa a tale società collegata. Di conseguenza, l'applicazione del metodo del patrimonio netto fornisce maggiori informazioni sulle attività nette e sul risultato economico della partecipante.
12 In presenza di diritti di voto potenziali o di altri strumenti derivati che incorporano diritti di voto potenziali, la partecipazione di una entità in una società collegata ovvero in una joint venture è determinata unicamente in base agli attuali assetti proprietari e non riflette la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali e altri strumenti derivati, a meno che non si applichi il paragrafo 13.
13 In alcune circostanze una entità possiede, in sostanza, un titolo partecipativo risultante da un'operazione che le consente l'accesso ai rendimenti associati a una partecipazione. In tali circostanze, la quota attribuita all'entità è determinata prendendo in considerazione l'eventuale esercizio di tali diritti di voto potenziali e di altri strumenti derivati che danno al momento all'entità l'accesso ai rendimenti.
14 L'IFRS 9 Strumenti finanziari non si applica alle partecipazioni in società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. Quando gli strumenti che incorporano diritti di voto potenziali consentono effettivamente di usufruire dei rendimenti associati alla partecipazione in una società collegata ovvero in una joint venture, gli strumenti non sono soggetti alle disposizioni di cui all'IFRS 9. In tutti gli altri casi, gli strumenti che incorporano diritti di voto potenziali in una società collegata ovvero in una joint venture sono contabilizzati in conformità all'IFRS 9.
14A L'entità applica l'IFRS 9 anche ad altri strumenti finanziari in società collegate o joint venture cui non si applica il metodo del patrimonio netto. Essi comprendono le interessenze a lungo termine che, nella sostanza, rappresentano un ulteriore investimento netto dell'entità nella società collegata o nella joint venture (cfr. il paragrafo 38). L'entità applica l'IFRS 9 a tali interessenze a lungo termine prima di applicare il paragrafo 38 e i paragrafi 40-43 del presente Principio. Nell'applicare l'IFRS 9, l'entità non tiene conto di eventuali rettifiche al valore contabile delle interessenze a lungo termine che derivano dall'applicazione del presente Principio.
15 A meno che una partecipazione, o parte di una partecipazione, in una società collegata ovvero in una joint venture non sia classificata come posseduta per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, la partecipazione, ovvero qualsiasi quota trattenuta della partecipazione stessa non classificata come posseduta per la vendita, sarà classificata come attività non corrente.
APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
16 Una entità che ha il controllo congiunto o un'influenza notevole su una partecipata, deve contabilizzare la propria partecipazione in una società collegata ovvero in una joint venture utilizzando il metodo del patrimonio netto ad eccezione del caso in cui tale partecipazione non presenti le condizioni per l'esenzione in conformità ai paragrafi 17–19.
Esenzione dall'applicazione del metodo del patrimonio netto
17 Una entità non è tenuta ad applicare il metodo del patrimonio netto a una propria partecipazione in una società collegata o in una joint venture se l'entità è una controllante esente dalla redazione del bilancio consolidato in base all'esenzione dall'ambito di applicazione di cui al paragrafo 4(a) dell'IFRS 10 ovvero se ricorrono tutte le condizioni seguenti:
a) l'entità è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante non applica il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione;
b) i titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali);
c) l'entità non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico;
d) la capogruppo o una controllante intermedia dell'entità redige un bilancio per uso pubblico che sia conforme agli IFRS, in cui le società controllate sono consolidate o sono valutate al fair value rilevato a conto economico in conformità con l'IFRS 10.
18 Quando una partecipazione in una società collegata ovvero in una joint venture è detenuta direttamente o indirettamente da una entità che sia una società d’investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d’investimento o entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, l’entità può decidere di valutare tali investimenti al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità all’IFRS 9. Un esempio di fondo assicurativo collegato a partecipazioni è un fondo detenuto dall’entità come elemento sottostante di un gruppo di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta. Per quanto concerne questa scelta, i contratti assicurativi comprendono i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali. L’entità dovrà prendere tale decisione separatamente per ciascuna società collegata o joint venture, al momento della rilevazione iniziale della società collegata o joint venture (cfr. l’IFRS 17 Contratti assicurativi per i termini usati nel presente paragrafo che sono definiti in tale Principio).
19 Se una entità possiede una partecipazione in una società collegata, di cui una parte è detenuta indirettamente attraverso una società d'investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d'investimento ed entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, l'entità può decidere di valutare tale parte della partecipazione nella società collegata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico in conformità all'IFRS 9 indipendentemente dal fatto che la società d'investimento in capitale di rischio, o il fondo comune, il fondo d'investimento ed entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, abbiano un'influenza notevole su tale parte della partecipazione. Se l'entità adotta tale decisione, deve applicare il metodo del patrimonio netto all'eventuale quota residua della propria partecipazione in una società collegata che non sia detenuta attraverso una società d'investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d'investimento ed entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni.
Classificazione come posseduta per la vendita
20 Una entità deve applicare l'IFRS 5 a una partecipazione, o a una parte di una partecipazione, in una collegata o in una joint venture che soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita. La parte residua di una partecipazione in una società collegata o in una joint venture che non è stata classificata come posseduta per la vendita deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto fino alla dismissione della parte classificata come posseduta per la vendita. Successivamente alla dismissione, una entità deve contabilizzare qualsiasi interessenza residua nella società collegata o nella joint venture in conformità all'IFRS 9, a meno che tale interessenza non continui a qualificarsi come società collegata o joint venture, nel qual caso l'entità adotta il metodo del patrimonio netto.
21 Se la partecipazione, o una parte di una partecipazione, in una società collegata o in una joint venture classificata precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri per essere così classificata, deve essere contabilizzata adottando il metodo del patrimonio netto con efficacia retroattiva a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. Devono essere modificati di conseguenza i bilanci di tutti gli esercizi a partire da tale classificazione.
Interruzione dell'utilizzo del metodo del patrimonio netto
22 Una entità deve interrompere l'utilizzo del metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui la partecipazione cessa di qualificarsi come società collegata o joint venture nei casi seguenti:
a) se la partecipazione diviene una controllata, l'entità deve contabilizzare la propria partecipazione in conformità all'IFRS 3 Aggregazioni aziendali e all'IFRS 10;
b) se l'interessenza residua nella ex società collegata o ex joint venture è una attività finanziaria, l'entità deve valutare tale interessenza al fair value (valore equo). Per determinare il fair value (valore equo) dell'interessenza residua bisogna considerare il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale come attività finanziaria, in conformità all'IFRS 9. L'entità deve rilevare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio qualsiasi differenza tra:
i) il fair value (valore equo) di qualsiasi interessenza residua e i proventi della dismissione parziale di un'interessenza nella società collegata o nella joint venture; e
ii) il valore contabile della partecipazione alla data in cui è stato interrotto l'utilizzo del metodo del patrimonio netto;
c) se una entità interrompe l'utilizzo del metodo del patrimonio netto, deve contabilizzare tutti gli importi precedentemente rilevati nelle altre componenti del conto economico complessivo relativi a tale partecipazione secondo gli stessi criteri richiesti nel caso in cui la partecipata avesse dismesso direttamente le attività e le passività correlate.
23 Pertanto, se un utile o una perdita precedentemente rilevati dalla partecipata nelle altre componenti di conto economico complessivo fossero riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio all'atto della dismissione delle relative attività o passività, l'entità, nel momento in cui interrompe l'utilizzo del metodo del patrimonio netto, riclassifica l'utile o la perdita dal patrimonio netto all'utile (perdita) d'esercizio (come rettifica da riclassificazione). Per esempio, se una società collegata o una joint venture ha delle differenze di cambio cumulative relative a una gestione estera e l'entità interrompe l'utilizzo del metodo del patrimonio netto, quest'ultima deve riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio l'utile o la perdita relativa alla gestione estera precedentemente rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo.
24 Se una partecipazione in una società collegata diventa una partecipazione in una joint venture o viceversa, l'entità continua ad applicare il metodo del patrimonio netto e non deve rideterminare il valore dell'interessenza residua.
Cambiamenti negli assetti proprietari
25 Se la partecipazione di una entità in una società collegata o in una joint venture si riduce, ma continua a classificarsi come, rispettivamente, società collegata o joint venture, l'entità deve riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio la parte di utile o perdita, relativa a tale riduzione nella partecipazione, che era stata precedentemente rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo, se è richiesto che tale utile o perdita debbano essere riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio al momento della dismissione delle attività o passività correlate.
Procedure relative al metodo del patrimonio netto
26 Gran parte delle procedure che sono appropriate per l'applicazione del metodo del patrimonio netto sono similari alle procedure di consolidamento descritte nello IFRS 10. Inoltre, i concetti che sono alla base delle procedure adottate per contabilizzare l'acquisizione di una controllata sono validi anche per la contabilizzazione di un'acquisizione di una partecipazione in una società collegata o in una joint venture.
27 La quota di pertinenza di un gruppo in una società collegata o in una joint venture è data dalla somma di tutte le partecipazioni detenute in quella collegata o joint venture, direttamente o indirettamente attraverso la capogruppo e le sue controllate. Le partecipazioni nella collegata o nella joint venture detenute da altre collegate o da joint venture del gruppo vengono ignorate per questo scopo. Quando una società collegata o una joint venture possiede controllate, collegate o joint venture, l'utile (perdita) d'esercizio, le altre componenti di conto economico complessivo e le attività nette considerate nell'applicazione del metodo del patrimonio netto sono quelli rilevati nel bilancio della società collegata o della joint venture (inclusa la quota di pertinenza dell'utile (perdita) d'esercizio, delle altre componenti di conto economico complessivo e attività nette delle proprie società collegate e joint venture), dopo tutte le rettifiche necessarie per applicare principi contabili uniformi (cfr. paragrafi 35 e 36 A).
28 Gli utili e le perdite derivanti da operazioni “verso l'alto” e “verso il basso” tra una entità (incluse le proprie controllate consolidate) e una società collegata o joint venture sono rilevati nel bilancio dell'entità soltanto limitatamente alla quota d'interessenza di terzi nella collegata o nella joint venture. Operazioni “verso l'alto” sono, per esempio, vendite di beni da una collegata o joint venture alla partecipante. Operazioni “verso il basso” sono, per esempio, vendite o conferimenti di beni da una partecipante alla propria collegata o joint venture. La quota di pertinenza della partecipante agli utili e alle perdite della collegata o della joint venture risultante da tali operazioni è eliminata.
29 Se le operazioni “verso il basso” evidenziano una riduzione del valore netto di realizzo delle attività da vendere o da conferire, ovvero una perdita per riduzione di valore di tali attività, tali perdite devono essere rilevate in toto dalla partecipante. Se le operazioni “verso l'alto” evidenziano una riduzione del valore netto di realizzo delle attività da acquistare, ovvero una perdita per riduzione di valore di tali attività, la partecipante deve rilevare la propria quota parte di tali perdite.
30 Il conferimento di un'attività non monetaria in una società collegata o joint venture in cambio di un'interessenza azionaria nella società collegata o nella joint venture deve essere contabilizzato in conformità al paragrafo 28, ad eccezione del caso in cui il conferimento non abbia sostanza commerciale, secondo la definizione di tale termine riportata nello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari. Nel caso in cui tale conferimento non ha sostanza commerciale, l'utile o la perdita si considerano non realizzati e non sono rilevati a meno che non si applichi anche il paragrafo 31. Tali utili e perdite non realizzati devono essere eliminati a fronte della partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto e non devono essere presentati come utili o perdite differiti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata dell'entità o nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità in cui le partecipazioni sono rilevate utilizzando il metodo del patrimonio netto.
31 Se, oltre a ricevere un'interessenza azionaria in una società collegata o in una joint venture, una entità riceve attività monetarie o non monetarie, l'entità rileva in toto nell'utile (perdita) d'esercizio la parte di utili o perdite sul conferimento non monetario relativa alle attività monetarie o non monetarie ricevute.
32 Una partecipazione è contabilizzata con il metodo del patrimonio netto dal momento in cui essa rientra nella definizione di società collegata o di joint venture. All'atto dell'acquisizione della partecipazione, qualsiasi differenza tra il costo della partecipazione e la quota d'interessenza della entità nel fair value (valore equo) netto di attività e passività identificabili della partecipata è contabilizzata come illustrato di seguito:
a) l'avviamento relativo a una società collegata o a una joint venture è incluso nel valore contabile della partecipazione. L'ammortamento di tale avviamento non è consentito;
b) qualunque eccedenza della quota d'interessenza della entità nel fair value (valore equo) netto delle attività e passività identificabili della partecipata, rispetto al costo della partecipazione, è inclusa come provento nella determinazione della quota d'interessenza della entità nell'utile (perdita) d'esercizio della collegata o della joint venture del periodo in cui la partecipazione viene acquisita.
Adeguate rettifiche devono inoltre essere apportate alla quota d'interessenza della entità all'utile (perdita) d'esercizio della collegata o della joint venture successivo all'acquisizione, al fine di contabilizzare, per esempio, l'ammortamento delle attività ammortizzabili in base ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Analogamente, adeguate rettifiche devono essere apportate alla quota d'interessenza della entità all'utile (perdita) d'esercizio della collegata o della joint venture successivo all'acquisizione, al fine di contabilizzare perdite per riduzione di valore come per l'avviamento o per gli immobili, impianti e macchinari.
33 Il bilancio più recente disponibile della società collegata o della joint venture è utilizzato dalla entità nell'applicazione del metodo del patrimonio netto. Quando la data di chiusura dell'esercizio della entità è diversa da quella della società collegata o della joint venture, la società collegata o joint venture predispone un bilancio, ad uso della entità, alla stessa data del bilancio della entità, a meno che ciò non risulti fattibile.
34 Quando, in conformità al paragrafo 33, il bilancio di una società collegata o di una joint venture utilizzato nella applicazione del metodo del patrimonio netto è riferito a una data diversa da quella della entità, devono essere effettuate rettifiche per tener conto degli effetti di operazioni o fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della entità. In ogni caso, la differenza tra la data di chiusura dell'esercizio della società collegata o della joint venture e quella della entità non deve essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio.
35 Il bilancio della entità deve essere redatto utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari.
36 Ad eccezione di quanto descritto al paragrafo 36 A, se una società collegata o una joint venture adotta principi contabili diversi da quelli della entità per operazioni e fatti analoghi in circostanze similari, devono essere effettuate rettifiche per rendere i principi contabili della società collegata o della joint venture conformi a quelli della entità nel caso in cui il bilancio della società collegata o della joint venture è utilizzato dalla entità nell'applicazione del metodo del patrimonio netto.
36A Nonostante il requisito di cui al paragrafo 36, se un'entità che non sia essa stessa un'entità d'investimento ha una partecipazione in una società collegata o joint venture che è un'entità d'investimento, quando applica il metodo del patrimonio netto l'entità può decidere di prendere in considerazione la valutazione al fair value (valore equo) applicata da tale entità di investimento collegata o joint venture alle partecipazioni in società controllate dell'entità di investimento collegata o della joint venture. Tale decisione viene presa separatamente per ciascuna entità di investimento collegata o joint venture alla data più recente tra le seguenti: a) la data in cui l'entità d'investimento collegata o la joint venture è inizialmente rilevata; b) la data in cui la collegata o joint venture diventa un'entità d'investimento; c) la data in cui l'entità d'investimento collegata o joint venture diventa per la prima volta una controllante.
37 Se una società collegata o una joint venture ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono possedute da terzi rispetto alla entità e sono classificate come patrimonio netto, l'entità calcola la propria quota dell'utile (perdita) d'esercizio dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.
38 Se la quota parte delle perdite di una entità in una società collegata o in una joint venture è uguale o superiore alla propria interessenza nella società collegata o nella joint venture, l'entità interrompe la rilevazione della propria quota delle ulteriori perdite. L'interessenza in una società collegata o in una joint venture è il valore contabile della partecipazione nella società collegata o nella joint venture calcolato in base al metodo del patrimonio netto unitamente a qualsiasi altra interessenza a lungo termine che, nella sostanza, rappresenta un ulteriore investimento netto della entità nella società collegata o nella joint venture. Per esempio, un elemento il cui adempimento non è pianificato né è probabile che accada in un prevedibile futuro è, in sostanza, un'estensione dell'investimento dell'entità in quella società collegata o joint venture. Tali elementi possono includere azioni privilegiate e crediti o finanziamenti a lungo termine ma non comprendono i crediti commerciali, i debiti verso fornitori o qualsiasi credito a lungo termine per il quale esistono garanzie collaterali, come i finanziamenti assistiti da garanzie. Le perdite rilevate in base al metodo del patrimonio netto, in eccesso rispetto alla partecipazione della entità in azioni ordinarie della collegata o della joint venture, sono attribuite alle altre componenti della partecipazione della entità in una società collegata o in una joint venture in ordine inverso rispetto al loro grado di subordinazione (ossia, priorità di liquidazione).
39 Dopo aver azzerato la partecipazione della entità, le ulteriori perdite sono accantonate e rilevate come passività, soltanto nella misura in cui l'entità abbia contratto obbligazioni legali o implicite oppure abbia effettuato dei pagamenti per conto della società collegata o della joint venture. Se la collegata o la joint venture in seguito realizza utili, l'entità riprende a rilevare la quota di utili di sua pertinenza solo dopo che la stessa ha eguagliato la sua quota di perdite non rilevate.
Perdite per riduzione di valore
40 Dopo l'applicazione del metodo del patrimonio netto, che comprende la rilevazione delle perdite della società collegata o della joint venture in conformità al paragrafo 38, l'entità applica i paragrafi 41 A-41C per determinare se vi siano evidenze obiettive che il suo investimento netto nella società collegata o nella joint venture ha subito una riduzione di valore.
41 [ ELIMINATO ]
41A L'investimento netto in una collegata o in una joint venture ha subito una riduzione di valore e sono sostenute perdite per riduzione di valore se, e soltanto se, vi è l'obiettiva evidenza di una riduzione di valore in seguito a uno o più eventi che si sono verificati dopo la rilevazione iniziale dell'investimento netto (un «evento di perdita») e tale evento di perdita (o eventi) ha un impatto sui futuri flussi finanziari stimati dell'investimento netto che possono essere stimati attendibilmente. Può non essere possibile individuare un singolo evento separato che ha causato la riduzione di valore. Piuttosto l'effetto combinato di diversi eventi può avere causato la riduzione di valore. Le perdite attese come risultato di eventi futuri, indipendentemente dalla loro probabilità, non sono rilevate. L'obiettiva evidenza che l'investimento netto ha subito una riduzione di valore include dati osservabili che giungono all'attenzione dell'entità in merito ai seguenti eventi di perdita:
a) significative difficoltà finanziarie della collegata o della joint venture;
b) una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento da parte della collegata o della joint venture;
c) l'entità, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria della collegata o della joint venture, estende alla collegata o alla joint venture una concessione che l'entità non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
d) sussiste la probabilità che la società collegata o la joint venture dichiari bancarotta o altre procedure di ristrutturazione finanziaria o
e) la scomparsa di un mercato attivo dell'investimento netto dovuta alle difficoltà finanziarie della collegata o della joint venture.
41B La scomparsa di un mercato attivo dovuta al fatto che gli strumenti rappresentativi di capitale o gli strumenti finanziari della collegata o della joint venture non sono più pubblicamente negoziati non è evidenza di una riduzione di valore. Il declassamento del rating di credito della collegata o della joint venture o la diminuzione del loro fair value (valore equo) non costituiscono, di per sé, evidenza di una riduzione di valore, sebbene possano essere indicativi di una riduzione di valore, se considerati congiuntamente ad altre informazioni disponibili.
41C In aggiunta ai tipi di evento di cui al paragrafo 41 A, l'obiettiva evidenza di riduzione di valore dell'investimento netto negli strumenti rappresentativi di capitale della collegata o della joint venture include informazioni circa importanti cambiamenti con effetto avverso verificatisi nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale in cui la collegata o la joint venture opera, e indica che il costo dell'investimento nello strumento rappresentativo di capitale può non essere recuperato. Una diminuzione significativa o prolungata di fair value (valore equo) di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale al di sotto del suo costo è inoltre un'evidenza obiettiva di riduzione di valore.
42 Poiché l'avviamento che costituisce parte del valore contabile di una partecipazione netta in una società collegata o in una joint venture non è rilevato separatamente, questo non viene sottoposto separatamente a verifica per riduzione di valore nell'applicazione delle disposizioni di cui allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività. L'intero valore contabile della partecipazione, invece, è sottoposto a verifica per riduzione di valore ai sensi dello IAS 36 come attività singola tramite il confronto tra il suo valore recuperabile (il più elevato tra il valore d'uso e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita) e il suo valore contabile, ogniqualvolta l'applicazione dei paragrafi 41 A-41C indica la possibile riduzione di valore dell'investimento netto. La perdita per riduzione di valore rilevata in tali circostanze non è allocata ad alcuna attività, compreso l'avviamento, che faccia parte del valore contabile dell'investimento netto nella società collegata o nella joint venture. Di conseguenza, qualsiasi ripristino di valore è rilevato conformemente allo IAS 36 nella misura in cui il valore recuperabile dell'investimento netto aumenti successivamente. Nel determinare il valore d'uso dell'investimento netto, l'entità stima:
a) la propria quota del valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che ci si attende verranno generati dalla collegata o dalla joint venture, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività operative della collegata o della joint venture e il corrispettivo derivante dalla dismissione finale dell'investimento; o
b) il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati che si suppone deriveranno dai dividendi spettanti e dalla dismissione finale dell'investimento.Se si utilizzano ipotesi corrette, entrambi i metodi danno il medesimo risultato.
43 Il valore recuperabile dell'investimento in una società collegata o in una joint venture è determinato per ciascuna collegata o joint venture, a meno che questa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata derivanti dal suo permanente utilizzo che siano in gran parte indipendenti da quelli derivanti da altre attività dell'entità.
44 Una partecipazione in una società collegata o in una joint venture deve essere contabilizzata nel bilancio separato della entità in conformità al paragrafo 10 dello IAS 27 (modificato nel 2011).
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
45 L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 ° gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Qualora un'entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, deve indicare tale fatto e applicare contemporaneamente l'IFRS 10, l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, l'IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità e lo IAS 27 (modificato nel 2011).
45A L'IFRS 9, nella versione pubblicata nel luglio 2014, ha modificato i paragrafi 40-42 e ha aggiunto i paragrafi 41 A-41C. L'entità deve applicare le modifiche quando applica l'IFRS 9.
45B Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (Modifiche allo IAS 27), pubblicato a agosto 2014, ha modificato il paragrafo 25. L'entità deve applicare tale modifica retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
45D Entità d'investimento: applicazione dell'eccezione di consolidamento (Modifiche agli IFRS 10, IFRS12 e allo IAS 28), pubblicato a dicembre 2014, ha modificato i paragrafi 17, 27 e 36 e ha aggiunto il paragrafo 36 A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2016 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
45E Il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016, pubblicato a dicembre 2016, ha modificato i paragrafi 18 e 36 A. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente in conformità allo IAS 8 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.
45F L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 18. L’entità deve applicare detta modifica quando applica l’IFRS 17.
45G Interessenze a lungo termine in società collegate e joint venture, pubblicato nell'ottobre 2017, ha aggiunto il paragrafo 14A e ha eliminato il paragrafo 41. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2019 o in data successiva, a eccezione di quanto specificato nei paragrafi 45H-45K. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche anticipatamente, tale fatto deve essere indicato.
45H L'entità che applica per la prima volta le modifiche di cui al paragrafo 45G contestualmente alla prima applicazione dell'IFRS 9 deve applicare le disposizioni transitorie di cui all'IFRS 9 alle interessenze a lungo termine di cui al paragrafo 14A.
45I L'entità che applica per la prima volta le modifiche di cui al paragrafo 45G successivamente alla prima applicazione dell'IFRS 9 deve applicare alle interessenze a lungo termine le disposizioni transitorie di cui all'IFRS 9 necessarie per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 14A. A tal fine, i riferimenti alla data di applicazione iniziale nell'IFRS 9 devono essere intesi come riferimenti all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le modifiche (data di applicazione iniziale delle modifiche). L'entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell'applicazione delle modifiche. L'entità può rideterminare esercizi precedenti solo se ciò è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente.
45J Quando applica per la prima volta le modifiche di cui al paragrafo 45G, l'entità che applica l'esenzione temporanea dall'IFRS 9 in conformità all'IFRS 4 Contratti assicurativi non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell'applicazione delle modifiche. L'entità può rideterminare esercizi precedenti solo se ciò è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente.
45K Se non ridetermina esercizi precedenti in applicazione del paragrafo 45I o del paragrafo 45J, alla data di applicazione iniziale delle modifiche l'entità deve rilevare nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) l'eventuale differenza tra:
a) il valore contabile precedente delle interessenze a lungo termine di cui al paragrafo 14 A a tale data; e
b) il valore contabile di tali interessenze a lungo termine a tale data.
Riferimenti all'IFRS 9
46 Qualora un'entità applichi il presente Principio ma non applichi ancora l'IFRS 9, qualsiasi riferimento all'IFRS 9 dovrà essere interpretato come riferimento allo IAS 39.
47 Il presente Principio contabile sostituisce lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate (rivisto nella sostanza nel 2003).