IASB - Principio contabile internazionale (IAS) 3 novembre 2008, n. 21 [1] [3]. Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere [2]
Note:
[1] Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 320.
[2] Emanato dall'IASB.
[3] Ai sensi di quanto disposto dall'allegato, Appendice, A3, Regolamento 17 dicembre 2008, n.
1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008, a meno che non sia diversamente stabilito nell'Appendice suddetta, negli International Financial Reporting Standard (inclusi gli International Accounting Standard e le Interpretazioni), e nelle introduzioni agli IFRS, i seguenti riferimenti: - "conto economico" è modificato in "prospetto di conto economico complessivo"; - "stato patrimoniale" è modificato in "prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria"; - "rendiconto finanziario" è modificato in "rendiconto finanziario"; - "data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio"; - "successiva data di riferimento del bilancio" è modificata in "data di chiusura dell’esercizio successivo"; - "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio"; - "dopo la data di riferimento del bilancio" è modificato in "dopo la data chiusura dell’esercizio"; - "data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura dell’esercizio"; - "ciascuna data di riferimento del bilancio" è modificato in "data di chiusura di ciascun esercizio"; - "data dell’ultimo bilancio annuale" è modificato in "data di chiusura dell’ultimo esercizio"; - "possessori di capitale proprio" è modificato in "soci" (ad eccezione dello IAS 33 Utile per azione); - "rimosso dal patrimonio netto e rilevato nel conto economico" e "rimosso dal patrimonio netto e iscritto nel conto economico" sono modificati in "riclassificato dal patrimonio netto nell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione"; - "Principio o Interpretazione" è modificato in "IFRS"; - "un Principio o un’Interpretazione" è modificato in "un IFRS"; - "Principi e Interpretazioni" è modificato in "IFRS" (ad eccezione del paragrafo 5 dello IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori); - i riferimenti alla versione corrente dello IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono modificati in IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento.
FINALITÀ
1. L'entità può svolgere attività sull'estero in due modi. Essa può effettuare operazioni in valute estere o avere una gestione estera. Inoltre, l'entità può presentare il bilancio in una valuta estera. La finalità del presente Principio è di definire una modalità per rilevare le operazioni in valuta estera e le gestioni estere nel bilancio di un'entità e per tradurre il bilancio in una moneta di presentazione.
2. I problemi principali riguardano la scelta del/i tasso/i di cambio e come rilevare in bilancio gli effetti delle variazioni dei cambi.
AMBITO DI APPLICAZIONE
3. Il presente Principio deve essere applicato: [4]
a) nella contabilizzazione delle operazioni e dei saldi in valute estere, eccetto per quelle operazioni sui derivati e quei saldi che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione;
b) nella conversione della situazione patrimoniale-finanzaria e del risultato economico di gestioni estere che sono incluse nel bilancio dell'entità per mezzo del consolidamento o del metodo del patrimonio netto; e [5]
c) nella conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un'entità in una moneta di presentazione.
4. Lo IAS 39 si applica a diversi derivati in valuta estera e, di conseguenza, questi sono esclusi dalla finalità del presente Principio. Tuttavia, quei derivati in valuta estera che non rientrano nell'ambito dello IAS 39 (per esempio alcuni derivati in valuta estera che sono incorporati in altri contratti) rientrano nell'ambito del presente Principio. Inoltre, il presente Principio si applica quando un'entità converte importi relativi a derivati dalla sua valuta funzionale alla sua moneta di presentazione.
5. Il presente Principio non si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura in valuta estera, inclusa la copertura di un investimento netto in una gestione estera. Lo IAS 39 si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura.
6. Il presente Principio si applica alla presentazione del bilancio di un'entità in una valuta estera e stabilisce le disposizioni affinché il bilancio che ne deriva sia conforme agli International Financial Reporting Standards. Per le conversioni di informazioni finanziarie in una valuta estera che non soddisfano tali disposizioni, il presente Principio specifica l'informativa da indicare.
7. Il presente Principio non si applica alla presentazione nel rendiconto finanziario dei flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera o alla conversione dei flussi finanziari di una gestione estera (cfr. IAS 7 Rendiconto finanziario).
Note:
[4] Cfr. anche la SIC 7 Introduzione dell'euro.
[5] Lettera così modificata dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (d), Regolamento 11 dicembre 2012, n.
1254/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
DEFINIZIONI
8. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Il tasso di chiusura è il tasso di cambio a pronti alla data di riferimento del bilancio.
La differenza di cambio è la differenza che deriva dalla conversione di un determinato numero di unità di una valuta in un'altra valuta a differenti tassi di cambio.
Il tasso di cambio è il rapporto di cambio tra due valute.
Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. (Vedere IFRS 13 Valutazione del fair value.) [7]
La valuta estera è una valuta differente dalla valuta funzionale dell'entità.
La gestione estera è un'entità, quale una controllata, una collegata, una accordo(i) a controllo congiunto o una filiale di un'entità che redige il bilancio, le cui attività sono situate o sono gestite in un Paese o in una valuta differente da quella dell'entità che redige il bilancio. [6]
La valuta funzionale è la valuta dell'ambiente economico prevalente in cui l'entità opera. Il gruppo è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate.
Gli elementi monetari sono unità di valuta possedute e attività e passività che devono essere incassate o pagate in un numero di unità di valuta fisso o determinabile.
L'investimento netto in una gestione estera è la quota di patrimonio netto di pertinenza dell'entità che redige il bilancio.
La moneta di presentazione è la valuta in cui il bilancio viene presentato. Il tasso di cambio a pronti è il tasso di cambio per consegna immediata. Sviluppo delle definizioni
Valuta funzionale
9. L'ambiente economico primario in cui un'entità opera è normalmente quello in cui principalmente essa genera e utilizza disponibilità liquide. Un'entità considera i seguenti fattori nella
determinazione della valuta funzionale:
a) la valuta:
i) che influisce principalmente sui prezzi di vendita di beni e servizi (questa spesso sarà la valuta in cui i prezzi di vendita dei beni e servizi sono espressi e regolati); e
ii) del paese le cui forze competitive e la cui normativa determinano principalmente i prezzi di vendita di beni e servizi;
b) la valuta che influenza principalmente il costo della manodopera, dei materiali e degli altri costi di fornitura di beni o servizi (questa sarà spesso la valuta in cui tali costi sono espressi e regolati).
10. I seguenti fattori possono inoltre fornire evidenza della valuta funzionale di un'entità:
a) la valuta in cui i fondi derivanti dalle attività di finanziamento (ossia emissione di un titolo di debito e strumenti rappresentativi di capitale) sono generati;
b) la valuta in cui sono solitamente tenuti gli incassi dall'attività operativa.
11. I seguenti fattori aggiuntivi sono tenuti in considerazione nel determinare la valuta funzionale di una gestione estera, così come la possibilità che la valuta funzionale sia la stessa dell'entità che redige il bilancio (in questo contesto l'entità che redige il bilancio è l'entità che detiene la gestione estera come la sua controllata, filiale, collegata o accordo(i) a controllo congiunto):
a) se le attività di gestioni estere sono svolte come un'estensione dell'entità che redige il bilancio, piuttosto che con un importante livello di autonomia. Un esempio del primo caso si ha quando la
gestione estera vende soltanto beni importati dall'entità che redige il bilancio e alla quale trasferisce i corrispettivi. Un esempio del secondo caso si ha quando la gestione accumula disponibilità liquide e altri elementi monetari, sostiene spese, genera ricavi e negozia finanziamenti, tutti
sostanzialmente nella sua moneta locale;
b) se le operazioni con l'entità che redige il bilancio sono una proporzione alta o bassa delle attività della gestione estera;
c) se i flussi finanziari derivanti dalle attività della gestione estera influiscono direttamente sui flussi finanziari dell'entità che redige il bilancio e sono immediatamente disponibili per essere trasferiti a quest'ultima;
d) se i flussi finanziari derivanti dalle attività della gestione estera sono sufficienti per rispettare le obbligazioni di posizioni debitorie in essere e normalmente previste senza che l'entità che redige il bilancio renda disponibili propri fondi. [6]
12. Quando gli indicatori di cui sopra sono confusi e la valuta funzionale non è evidente, la direzione aziendale utilizza il proprio giudizio per determinare la valuta funzionale che più attendibilmente rappresenta gli effetti economici delle operazioni, degli eventi e delle circostanze sottostanti. Come parte di questo approccio, la direzione aziendale dà priorità agli indicatori primari del paragrafo 9 prima di considerare gli indicatori dei paragrafi 10 e 11, che sono designati per fornire ulteriori supporti per determinare la valuta funzionale di un'entità.
13. La valuta funzionale di un'entità riflette le operazioni, eventi e circostanze sottostanti che sono per questa rilevanti. Per questi motivi, una volta determinata, la valuta funzionale non è modificata a meno che non vi sia un cambiamento in tali operazioni, eventi e circostanze sottostanti.
14. Se la valuta funzionale è la valuta di un'economia iperinflazionata, il bilancio dell'entità è rideterminato secondo quanto previsto dallo IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate. Un'entità non può evitare la rideterminazione secondo quanto previsto dallo IAS
29, per esempio adottando come valuta funzionale una valuta differente dalla valuta funzionale determinata secondo quanto previsto dal presente Principio (come la valuta funzionale della capogruppo).
Investimento netto in una gestione estera
15. L'entità può avere un elemento monetario da incassare o da pagare nei confronti di una gestione estera. Un elemento per il quale il regolamento non è pianificato né è probabile che si verifichi nel prevedibile futuro è, nella sostanza, una parte dell'investimento netto dell'entità in tale gestione estera, ed è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 32 e 33. Tali elementi monetari possono includere crediti o finanziamenti a lungo termine. Questi elementi escludono i crediti o debiti commerciali.
15A L'entità che ha un elemento monetario da incassare o da pagare nei confronti di una gestione estera come descritto al paragrafo 15 può essere una controllata qualsiasi del gruppo. Per esempio, un'entità ha due controllate, A e B. La controllata B è una gestione estera. La controllata A concede un finanziamento alla controllata B. Il credito per finanziamento della controllata A nei confronti della controllata B è una parte dell'investimento netto dell'entità nella controllata B se il regolamento di tale prestito non è pianificato né è probabile che si verifichi nel prevedibile futuro. Quanto detto sarebbe valido anche se la controllata A fosse essa stessa una gestione estera.
Elementi monetari
16. La caratteristica essenziale di un elemento monetario è un diritto a ricevere (o un'obbligazione a consegnare) un numero fisso o determinabile di unità di valuta. Alcuni esempi: pensioni e altri benefici per i dipendenti da pagarsi in contanti; obbligazioni da regolare in contanti; inoltre, dividendi da regolare per cassa rilevati come passività. Similmente, un contratto per ricevere (o consegnare) un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità o un ammontare variabile di attività in cui il fair value (valore equo) da ricevere (o consegnare) è pari a un numero fisso o determinabile di unità di valuta, è un elemento monetario. Viceversa, la caratteristica essenziale di un elemento non monetario è l'assenza di un diritto a ricevere (o un'obbligazione a consegnare) un numero fisso o determinabile di unità di valuta. Alcuni esempi: anticipi per acquisto di beni e servizi (per esempio affitto anticipato); avviamento; attività immateriali; rimanenze; immobili, impianti e macchinari; e obbligazioni che devono essere regolate con la consegna di un'attività non monetaria.
Note:
[6] Paragrafo così modificato dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (d), Regolamento 11 dicembre 2012, n.
1254/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
[7] Definizione così sostituita dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (e), Regolamento 11 dicembre 2012, n.
1255/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
SINTESI DELL'APPROCCIO PREVISTO DAL PRESENTE PRINCIPIO
17. Nella preparazione del bilancio, ogni entità - sia essa un'entità a sé stante, un'entità con gestioni estere (quale una capogruppo) o una gestione estera (quale una controllata o filiale) - determina la sua valuta funzionale secondo quanto previsto dai paragrafi da 9 a 14. L'entità converte gli elementi in valuta estera nella sua valuta funzionale e presenta gli effetti di tale conversione secondo quanto previsto dai paragrafi da 20 a 37 e 50.
18. Diverse entità che redigono il bilancio includono un numero di entità individuali (per esempio un gruppo è composto da una capogruppo e una o più controllate). Diversi tipi di entità, facenti parte di un gruppo o meno, possono avere investimenti in collegate o accordo(i) a controllo congiunto. Queste entità possono anche avere filiali. È necessario che la situazione patrimoniale- finanziaria ed il risultato economico di ciascuna singola entità inclusa nell'entità che redige il bilancio siano convertiti nella valuta in cui l'entità che redige il bilancio presenta il bilancio. Il presente Principio permette che la moneta di presentazione di un'entità che redige il bilancio sia qualsiasi valuta (o valute). La situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di
qualsiasi singola entità all'interno dell'entità che redige il bilancio, la cui valuta funzionale differisce dalla moneta di presentazione, sono convertiti secondo quanto previsto dai paragrafi da 38 a 50. [8]
19 Il presente Principio permette di presentare il bilancio in qualsiasi valuta (o valute) a un'entità a sé stante che prepara il bilancio o a un'entità che prepara il bilancio separato secondo quanto previsto dallo IAS 27 Bilancio separato. Se la moneta di presentazione dell'entità differisce dalla valuta funzionale, la sua situazione patrimonialefinanziaria ed il risultato economico sono a loro volta convertiti nella moneta di presentazione secondo quanto previsto dai paragrafi da 38 a 50. [9]
Note:
[8] Paragrafo così modificato dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (d), Regolamento 11 dicembre 2012, n.
1254/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
[9] Paragrafo così modificato dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (b), Regolamento 11 dicembre 2012, n.
1254/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
PRESENTAZIONE NELLA VALUTA FUNZIONALE DI OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA
Rilevazione iniziale
20. Un'operazione in valuta estera è un'operazione che è espressa, o che deve essere eseguita, in valuta estera, incluse le operazioni che sorgono quando l'entità:
a) compra o vende merci o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera;
b) prende a prestito o presta dei fondi e l'ammontare dovuto o da ricevere è espresso in valuta estera; o
c) altrimenti acquista o dismette dei beni, o sostiene o estingue delle passività espresse in valuta estera.
21. Un'operazione in valuta estera deve essere registrata, al momento della rilevazione iniziale nella valuta funzionale, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra la valuta funzionale e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione.
22. La data dell'operazione è la data in cui l'operazione si qualifica per la prima volta per la rilevazione, secondo quanto previsto dagli International Financial Reporting Standards. Per motivi pratici, viene spesso utilizzato un cambio che approssima il tasso effettivo alla data dell'operazione quale, per esempio, il cambio medio settimanale o mensile per tutte le operazioni, in ciascuna valuta estera, avvenute nello stesso periodo. Tuttavia, se il cambio fluttua significativamente, l'impiego del cambio medio di periodo non è appropriato.
Esposizione in bilancio alle date di chiusura degli esercizi successivi [10]
23. A ogni data di riferimento del bilancio:
a) gli elementi monetari in valuta estera devono essere convertiti utilizzando il tasso di chiusura;
b) gli elementi non monetari che sono valutati al costo storico in valuta estera devono essere convertiti usando il tasso di cambio in essere alla data dell'operazione; e
(c) gli elementi non monetari che sono valutati al fair value in una valuta estera devono essere convertiti utilizzando i tassi di cambio alla data in cui il fair value era stato misurato. [12]
24. Il valore contabile di una voce è determinato in accordo con gli altri Principi applicabili. Per esempio, immobili, impianti e macchinari possono essere valutati in termini di fair value (valore equo) o di costo storico secondo quanto previsto dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari. Sia se il valore contabile è determinato sulla base del costo storico sia se determinato sulla base del fair
value (valore equo), se l'importo è espresso in una valuta estera esso è allora convertito nella valuta funzionale, secondo quanto previsto dal presente Principio.
25. Il valore contabile di alcune voci è determinato dal confronto di due o più importi. Per esempio, il valore contabile delle rimanenze è il minore tra il costo e il valore netto di realizzo, secondo quanto previsto dallo IAS 2 Rimanenze. Similmente, secondo quanto previsto dallo IAS 36
Riduzione di valore delle attività, il valore contabile di un'attività per la quale vi è un'indicazione di riduzione di valore è il minore tra il valore contabile prima di considerare possibili perdite per riduzione di valore e il suo valore recuperabile. Quando tale attività è un'attività non monetaria ed è valutata in una valuta estera, il valore contabile è determinato dal confronto tra:
a) costo o valore contabile, come applicabile, convertito al tasso di cambio alla data in cui il valore era stato determinato (ossia il tasso alla data dell'operazione per un elemento valutato in termini di costo storico); e
b) il valore netto di realizzo o valore recuperabile, come applicabile, convertito al tasso di cambio alla data in cui tale valore era stato determinato (per esempio il tasso di chiusura alla data di riferimento del bilancio).
L'effetto di questo confronto può comportare che una perdita per riduzione di valore sia rilevata nella valuta funzionale, ma non nella valuta estera, o viceversa.
26. Quando sono disponibili diversi tassi di cambio, il tasso utilizzato è quello al quale i flussi finanziari futuri rappresentati dall'operazione o dal saldo residuo potrebbero essere stati regolati se tali flussi finanziari si fossero verificati alla data di valutazione. Se la possibilità di cambio tra due valute non è temporaneamente disponibile, si utilizza il primo tasso successivo al quale è possibile effettuare i cambi.
Rilevazione delle differenze di cambio
27. Come indicato nel paragrafo 3, lo IAS 39 si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura per elementi in valuta estera. L'applicazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura richiede che un'entità contabilizzi alcune differenze di cambio diversamente dalla contabilizzazione delle differenze di cambio disposta dal presente Principio. Per esempio, lo IAS 39 dispone che le differenze di cambio su elementi monetari che si qualificano come strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari, siano rilevate inizialmente nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nella misura in cui tale copertura sia effettiva. [11]
28. Le differenze di cambio derivanti dall'estinzione di elementi monetari o dalla conversione di elementi monetari a tassi differenti da quelli ai quali erano stati convertiti al momento della rilevazione iniziale durante l'esercizio o in bilanci precedenti, devono essere rilevate nel conto economico dell'esercizio in cui hanno origine, a eccezione di quanto indicato nel paragrafo 32.
29. Quando elementi monetari derivano da un'operazione in valuta estera e c'è una variazione nel tasso di cambio tra la data dell'operazione e la data del regolamento, ne deriva una differenza di cambio. Quando l'operazione è regolata nello stesso periodo amministrativo nel quale essa è avvenuta, tutta la differenza di cambio è rilevata in quell'esercizio. Tuttavia, quando l'operazione è regolata in un esercizio contabile successivo, la differenza di cambio rilevata in ciascun periodo fino alla data in cui avviene il regolamento è determinata dalla variazione nei tassi di cambio in ciascun periodo.
30. Quando un utile o una perdita di un elemento non monetario viene rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, ogni componente di cambio di tale utile o perdita deve essere rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Viceversa, quando un utile o una perdita di un elemento non monetario è rilevato nel conto economico, ogni componente di cambio di tale utile o perdita deve essere rilevata nel conto economico. [11]
31. Altri Principi richiedono che alcuni utili e perdite siano rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Per esempio, lo IAS 16 dispone che alcuni utili e perdite derivanti dalla rivalutazione degli immobili, impianti e macchinari siano rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. Quando tale attività viene valutata in una valuta estera, il paragrafo 23, lettera c), del presente Principio dispone che l'importo rivalutato sia convertito utilizzando il tasso alla data in cui il valore è determinato, dando origine a una differenza di cambio che è anch'essa rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. [11]
32. Le differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che fa parte di un investimento netto in una gestione estera di un'entità che redige il bilancio (cfr. paragrafo 15) devono essere rilevate nel conto economico del bilancio separato dell'entità che redige il bilancio o del bilancio individuale della gestione estera, come applicabile. Nel bilancio che include la gestione estera e l'entità che redige il bilancio (per esempio il bilancio consolidato quando la gestione estera è una controllata), tali differenze di cambio devono essere rilevate inizialmente nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e riclassificate dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio alla dismissione dell'investimento netto, secondo quanto previsto dal paragrafo 48. [11]
33. Quando un elemento monetario è parte dell'investimento netto in una gestione estera di un'entità che redige il bilancio ed è espresso nella valuta funzionale dell'entità che redige il bilancio, si
genera una differenza di cambio nel bilancio individuale della gestione estera secondo quanto previsto dal paragrafo 28. Se tale elemento è espresso nella valuta funzionale della gestione estera, si genera una differenza di cambio nel bilancio separato dell'entità che redige il bilancio secondo quanto previsto dal paragrafo 28. Se tale elemento è espresso in una valuta differente dalla valuta funzionale dell'entità che redige il bilancio o della gestione estera, si genera una differenza di cambio nel bilancio separato dell'entità che redige il bilancio e nel bilancio individuale della
gestione estera secondo quanto previsto dal paragrafo 28. Tali differenze di cambio sono rilevate tra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel bilancio che include la gestione estera e l'entità che redige il bilancio (ossia il bilancio in cui la gestione estera è consolidata, consolidata o contabilizzata utilizzando il metodo del patrimonio netto). [13]
34. Quando un'entità tiene i propri libri e scritture contabili in una valuta differente dalla valuta funzionale, al momento in cui essa prepara il suo bilancio tutti gli importi sono convertiti nella valuta funzionale, secondo quanto previsto dai paragrafi da 20 a 26. Ciò produce gli stessi importi nella valuta funzionale come se gli elementi fossero stati inizialmente registrati nella valuta funzionale. Per esempio, gli elementi monetari sono convertiti nella valuta funzionale utilizzando il tasso di chiusura, e gli elementi non monetari che sono valutati a costo storico sono convertiti utilizzando il tasso di cambio alla data della loro rilevazione.
Variazione della valuta funzionale
35. Quando si verifica una variazione della valuta funzionale di un'entità, l'entità deve applicare le procedure di conversione applicabili alla nuova valuta funzionale prospetticamente dalla data della variazione.
36. Come indicato nel paragrafo 13, la valuta funzionale di un'entità riflette le sottostanti operazioni, eventi e circostanze che sono rilevanti per l'entità. Per questi motivi, una volta determinata la valuta funzionale, questa può essere modificata soltanto se vi sia un cambiamento in quelle operazioni, eventi e circostanze sottostanti. Per esempio, una variazione della valuta che ha principalmente un'influenza sui prezzi di vendita della merce e dei servizi può portare a una variazione della valuta funzionale di un'entità.
37. L'effetto di una variazione della valuta funzionale è contabilizzato prospetticamente. In altre parole, un'entità converte tutte le voci nella nuova valuta funzionale utilizzando il tasso di cambio alla data della variazione. Gli importi convertiti che ne derivano per elementi non monetari sono trattati come il loro costo storico. Le differenze di cambio derivanti dalla conversione di una gestione estera precedentemente rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico
complessivo secondo quanto previsto dai paragrafi 32 e 39(c), non sono riclassificate dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio fino alla dismissione della gestione. [11]
Note:
[10] Titolo così modificato dall'allegato, Appendice, A18, Regolamento 17 dicembre 2008, n.
1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008.
[11] Paragrafo così modificato dall'allegato, Appendice, A18, Regolamento 17 dicembre 2008, n.
1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008.
[12] Lettera così modificata dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (e), Regolamento 11 dicembre 2012, n.
1255/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
[13] Paragrafo così modificato dall'allegato, Appendice, A18, Regolamento 17 dicembre 2008, n.
1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008 e, successivamente, dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (d), Regolamento 11 dicembre 2012, n. 1254/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
UTILIZZO DI UNA MONETA DI PRESENTAZIONE DIVERSA DALLA VALUTA FUNZIONALE
Conversione in moneta di presentazione
38. Un'entità può presentare il bilancio in qualsiasi valuta (o valute). Se la moneta di presentazione differisce dalla valuta funzionale dell'entità, essa converte la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico nella moneta di presentazione. Per esempio, quando un gruppo include entità individuali con diverse valute funzionali, la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di ogni entità sono espressi in una valuta comune così che il bilancio consolidato possa essere presentato.
39 La situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di un'entità la cui valuta funzionale non è la valuta di un'economia iperinflazionata devono essere convertiti in una diversa moneta di presentazione utilizzando le seguenti procedure:
a) attività e passività di ogni stato patrimoniale presentato (ossia inclusi i dati comparativi) devono essere convertite al tasso di chiusura alla data di tale prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria;
b) ricavi e costi per ogni prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo (ossia inclusi i dati comparativi) devono essere convertiti ai tassi di cambio alle date delle operazioni; e
c) tutte le risultanti differenze di cambio devono essere rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. [19]
40. Per convertire gli elementi di ricavi e costi è spesso utilizzato, per motivi pratici, un cambio che approssima i cambi alla data delle operazioni, quale, per esempio, un cambio medio di periodo. Tuttavia, se il cambio fluttua significativamente, l'impiego del cambio medio di periodo non è appropriato.
41 Le differenze di cambio a cui si fa riferimento nel paragrafo 39(c) derivano da:
(a) conversione dei ricavi e dei costi ai cambi in essere alla data delle operazioni, e delle attività e passività al tasso di chiusura.
b) conversione del patrimonio netto di apertura al tasso di chiusura che differisce dal precedente tasso di chiusura.
Queste differenze di cambio non sono rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio perché le variazioni dei tassi di cambio non hanno un effetto significativo o diretto sui flussi finanziari presenti e futuri delle gestioni. L’ammontare complessivo delle differenze di cambio è presentato in una componente separata di patrimonio netto fino alla dismissione della gestione estera. Quando le differenze di cambio si riferiscono a una gestione estera che è consolidata ma non interamente controllata, le differenze di cambio accumulate derivanti dalla conversione e attribuibili a quote di pertinenza di terzi sono allocate a, e rilevate come parte di, quote di pertinenza di terzi nel bilancio consolidato. [16]
42. La situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di un'entità la cui valuta funzionale è la valuta di un'economia iperinflazionata devono essere convertiti in una moneta di presentazione diversa utilizzando le seguenti procedure:
a) tutti gli importi (ossia attività, passività, voci di patrimonio netto, ricavi e costi, inclusi i dati comparativi) devono essere convertiti al tasso di chiusura alla data dello stato patrimoniale più recente, eccetto
b) quando gli importi sono convertiti nella valuta di un'economia non iperinflazionata, gli importi comparativi devono essere quelli che sono presentati come importi dell'anno corrente nel bilancio dell'anno precedente (ossia non rettificato per variazioni successive nel livello di prezzo o variazioni successive nei tassi di cambio).
43. Quando la valuta funzionale di un'entità è la valuta di un'economia iperinflazionata, l'entità deve riesporre il bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 29 prima di applicare il metodo di conversione esposto nel paragrafo 42, a eccezione degli importi comparativi che sono convertiti in una valuta di un'economia non-iperinflazionata [cfr. paragrafo 42, lettera b)]. Quando l'economia cessa di essere iperinflazionata e l'entità non riespone più il bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 29, deve utilizzare come costi storici per la conversione nella moneta di presentazione gli importi rideterminati al livello di prezzo alla data in cui l'entità ha cessato di riesporre il bilancio a fini inflattivi.
Conversione di una gestione estera
44. I paragrafi da 45 a 47, oltre ai paragrafi da 38 a 43, si applicano quando la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultano economico di una gestione estera sono convertiti in una moneta di presentazione così che la gestione estera possa essere inclusa nel bilancio dell'entità che redige il bilancio con il consolidamento, il metodo del patrimonio netto. [20]
45 L'aggregazione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di una gestione estera con quelli dell'entità che redige il bilancio segue le normali procedure di consolidamento, quali l'eliminazione dei saldi infragruppo e delle operazioni infragruppo di una controllata (vedere l'IFRS 10 Bilancio consolidato). Tuttavia, un'attività monetaria infragruppo (o passività), se a breve o a lungo termine, non può essere eliminata con una corrispondente passività infragruppo (o attività) senza mostrare i risultati delle fluttuazioni della valuta nel bilancio consolidato. Ciò si verifica perché l'elemento monetario rappresenta un impegno a convertire una valuta in un'altra ed espone l'entità che redige il bilancio a un utile o a una perdita a causa delle fluttuazioni delle valute. Di conseguenza, nel bilancio consolidato dell’entità che redige il bilancio, una tale differenza di cambio è rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio ovvero, se essa deriva dalle situazioni descritte nel paragrafo 32, essa è rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulata in una componente separata di patrimonio netto fino alla dismissione della gestione estera. [21]
46 Quando il bilancio di una gestione estera è redatto con riferimento ad una data diversa da quella dell'entità che redige il bilancio, la gestione estera spesso prepara un ulteriore bilancio con la stessa data del bilancio dell'entità che redige il bilancio. Quando ciò non si verifica, l'IFRS 10 permette l'utilizzo di una data differente, a condizione che la differenza non sia superiore a tre mesi e che siano effettuate le rettifiche per gli effetti di eventuali importanti operazioni o altri eventi che si verificano tra le diverse date. In tale caso, le attività e le passività della gestione estera sono convertite al cambio in essere alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento della gestione estera. Le rettifiche vengono effettuate per variazioni significative nei tassi di cambio fino alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento dell'entità che redige il bilancio secondo quanto previsto dallo IFRS 10. Lo stesso approccio è utilizzato nell'applicazione del metodo del patrimonio netto alle collegate e alle joint venture in conformità allo IAS 28 (modificato nel 2011). [21]
47. Qualsiasi avviamento derivante dall'acquisizione di una gestione estera e qualsiasi rettifica al fair value (valore equo) dei valori contabili di attività e passività derivante dall'acquisizione di quella gestione estera devono essere contabilizzati come attività e passività della gestione estera. Quindi devono essere espressi nella valuta funzionale della gestione estera ed essere convertiti al tasso di chiusura secondo quanto previsto dai paragrafi 39 e 42.
Dismissione o dismissione parziale di una gestione estera [17]
48. Alla dismissione di una gestione estera, l’importo complessivo delle differenze di cambio relativo a tale gestione estera, rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico e accumulato complessivo in una componente separata di patrimonio netto, deve essere riclassificato dal patrimonio netto all’utile (perdita) d’esercizio (come rettifica da riclassificazione) quando si rileva l’utile o la perdita relativo alla dismissione [vedere IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)]. [15]
48A Oltre alla dismissione dell'interessenza totale di un'entità in una gestione estera, anche le seguenti dismissioni parziali sono contabilizzate come dismissioni:
(a) se la dismissione parziale riguarda la perdita del controllo di una controllata che comprende una gestione estera, indipendentemente dal fatto che l'entità trattenga una partecipazione di minoranza nella ex controllata dopo la dismissione parziale; e
(b) se la partecipazione di minoranza trattenuta dopo la dismissione parziale di un'interessenza in un accordo a controllo congiunto o in una dismissione parziale di un'interessenza in una collegata che comprende una gestione estera è una attività finanziaria che comprende una gestione estera.
(c) [eliminato] [22]
48B In caso di dismissione di una controllata comprendente una gestione estera, l'importo cumulativo delle differenze di cambio relative a quella gestione estera attribuite alle partecipazioni di minoranza deve essere eliminato contabilmente, ma non deve essere riclassificato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio. [18]
48C In caso di dismissione parziale di una controllata comprendente una gestione estera, l'entità deve riattribuire la quota proporzionale dell'importo cumulativo delle differenze di cambio rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo alle partecipazioni di minoranza presenti in quella gestione estera. Per quanto riguarda tutte le altre dismissioni parziali di una gestione estera, l'entità deve riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio la quota proporzionale dell'importo cumulativo delle differenze di cambio rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo. [18]
48D Per dismissione parziale dell'interessenza di un'entità in una gestione estera si intende qualsiasi riduzione dell'interessenza partecipativa di una entità in una gestione estera, ad eccezione delle riduzioni di cui al paragrafo 48A che vengono contabilizzate come dismissioni. [18]
49 L'entità può dismettere totalmente o parzialmente la sua partecipazione in una gestione estera vendendola, liquidandola, ottenendo il rimborso del capitale o rinunciando a essa in toto o in parte. La svalutazione del valore contabile di una gestione estera in virtù di perdite proprie o di una riduzione di valore rilevata dall'investitore non costituisce una parziale dismissione. Di conseguenza, nessuna parte dell'utile o della perdita su cambi rilevata nel prospetto delle altre componenti del conto economico complessivo viene riclassificata nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio al momento della svalutazione. [14]
Note:
[14] Paragrafo così modificato dall'art. 1, paragrafo 1, punto (3), Regolamento 23 gennaio 2009, n.
69/2009, a decorrere dal 27 gennaio 2009.
[15] Paragrafo così modificato dall'allegato, Appendice, A18, Regolamento 17 dicembre 2008, n.
1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008.
[16] Paragrafo così modificato dall'allegato, Appendice, A18, Regolamento 17 dicembre 2008, n.
1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008. Per le modifiche al presente paragrafo, a decorrere dal 15 giugno 2009, vedi l'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 3 giugno 2009, n. 494/2009.
[17] Intestazione così modificata dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 3 giugno 2009, n.
494/2009, a decorrere dal 15 giugno 2009.
[18] Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 3 giugno 2009, n.
494/2009, a decorrere dal 15 giugno 2009.
[19] Paragrafo modificato dall'allegato, Appendice, A18, Regolamento 17 dicembre 2008, n.
1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008, e successivamente così modificato dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 5 giugno 2012, n. 475/2012, a decorrere dal 9 giugno 2012.
[20] Paragrafo così modificato dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (d), Regolamento 11 dicembre 2012, n.
1254/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
[21] Paragrafo così modificato dall'allegato, Appendice, A18, Regolamento 17 dicembre 2008, n.
1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008; e dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (b) e (d), Regolamento
11 dicembre 2012, n. 1254/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
[22] Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 3 giugno 2009, n.
494/2009, a decorrere dal 15 giugno 2009; e così modificato dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (d), Regolamento 11 dicembre 2012, n. 1254/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
EFFETTI FISCALI DI TUTTE LE DIFFERENZE DI CAMBIO
50. Utili e perdite su operazioni in valuta estera e differenze di cambio derivanti dalla conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un'entità (inclusa una gestione estera) in una valuta diversa possono avere effetti fiscali. Lo IAS 12 Imposte sul reddito si applica a questi effetti fiscali.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
51. Nei paragrafi 53 e da 55 a 57 i riferimenti a «valuta funzionale» si applicano, nel caso di un gruppo, alla valuta funzionale della capogruppo.
52. Un'entità deve indicare:
a) l'importo delle differenze di cambio rilevate nel conto economico eccetto quelle derivanti dagli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 39;
e
b) le differenze di cambio nette rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo e accumulate in una componente separata di patrimonio netto e una riconciliazione dell’importo di tali differenze di cambio tra l’inizio e la fine dell’esercizio. [23]
53. Quando la moneta di presentazione è differente dalla valuta funzionale, tale fatto deve essere indicato, insieme alle informazioni sulla valuta funzionale e sulla ragione per l'utilizzo di una moneta di presentazione differente.
54. Quando si verifica un cambiamento nella valuta funzionale dell'entità che redige il bilancio o di una importante gestione estera, tale fatto e la motivazione del cambiamento nella valuta funzionale devono essere indicati.
55. Quando un'entità presenta il bilancio in una valuta che è differente dalla valuta funzionale, deve presentare il bilancio come conforme agli International Financial Reporting Standards soltanto se questi sono conformi a tutte le disposizioni di ciascun Principio applicabile e di ciascuna Interpretazione applicabile di quel Principio, incluso il metodo di conversione esposto nei paragrafi
39 e 42.
56. Un'entità a volte presenta il bilancio o altra informazione finanziaria in una valuta che non è la sua valuta funzionale senza soddisfare le disposizioni del paragrafo 55. Per esempio, un'entità può convertire in un'altra valuta soltanto alcune voci del bilancio. Oppure un'entità la cui valuta funzionale non è la valuta di un'economia iperinflazionata può convertire il bilancio in un'altra valuta convertendo tutte le voci al tasso di chiusura più recente. Tali conversioni non sono conformi agli International Financial Reporting Standards e l'informativa esposta nel paragrafo 57 è richiesta.
57. Quando un'entità espone il bilancio o altra informazione finanziaria in una valuta che è differente dalla valuta funzionale o dalla moneta di presentazione e le disposizioni del paragrafo 55 non sono soddisfatte, deve:
a) identificare chiaramente l'informazione come informativa supplementare per distinguerla dalle informazioni che sono conformi agli International Financial Reporting Standards;
b) indicare la moneta in cui l'informativa supplementare è esposta; e
c) indicare la valuta funzionale dell'entità e il metodo di conversione utilizzato per determinare l'informativa supplementare.
Note:
[23] Paragrafo così modificato dall'allegato, Appendice, A18, Regolamento 17 dicembre 2008, n.
1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008. Per le modifiche al presente paragrafo, a decorrere dal 15 giugno 2009, vedi l'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 3 giugno 2009, n. 494/2009.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
58. L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
58A La modifica allo IAS 21 intitolata «Investimento netto in una gestione estera», emessa nel dicembre del 2005, ha aggiunto il paragrafo 15A e ha modificato il paragrafo 33. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
59. Un'entità deve applicare il paragrafo 47 prospetticamente a tutte le acquisizioni che si verificano dopo l'inizio del periodo contabile in cui il presente Principio viene inizialmente applicato. È permessa l'applicazione retroattiva del paragrafo 47 ad acquisizioni antecedenti. Per un'acquisizione di una gestione estera contabilizzata prospetticamente, ma verificata prima della data in cui il presente Principio è stato inizialmente applicato, l'entità non deve riesporre gli anni precedenti e di conseguenza, può, quando appropriato, contabilizzare le rettifiche dell'avviamento e del fair value (valore equo) derivanti da tale acquisizione come attività e passività dell'entità piuttosto che come attività e passività della gestione estera. Quindi, tali rettifiche di avviamento e di fair value (valore
equo) o sono già espresse nella valuta funzionale dell'entità ovvero sono elementi non monetari in valuta estera, che sono riportati utilizzando il tasso di cambio alla data dell'acquisizione.
60. Tutte le altre variazioni derivanti dall'applicazione del presente Principio devono essere contabilizzate secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.
60A Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 27, 30-33, 37, 39, 41, 45, 48 e 52. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data
successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente. [24]
60B Lo IAS 27 (modificato nel 2008) ha aggiunto i paragrafi 48A-48D e modificato il paragrafo 49. Un'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che
hanno inizio dal 1° luglio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 27 (modificato nel
2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente. [25]
60D Il paragrafo 60B è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. [26]
60F L'IFRS 10 e l'IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto, pubblicato a Maggio 2011, hanno modificato i paragrafi 3(b), 8, 11, 18, 19, 33, 44–46 e 48A. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 10 e l'IFRS 11. [28]
60G L'IFRS 13, pubblicato a maggio 2011, ha modificato la definizione di fair value del paragrafo
8 e ha modificato il paragrafo 23. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica l'IFRS 13.
[29]
60H Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 39. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011. [27]
Note:
[24] Paragrafo aggiunto dall'allegato, Appendice, A18, Regolamento 17 dicembre 2008, n.
1274/2008, a decorrere dal 21 dicembre 2008.
[25] Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 3 giugno 2009, n.
494/2009, a decorrere dal 15 giugno 2009; e così modificato dall'art. 1, paragrafo 1, punto (8), Regolamento 18 febbraio 2011, n. 149/2011, a decorrere dal 22 febbraio 2011.
[26] Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, punto (8), Regolamento 18 febbraio 2011, n.
149/2011, a decorrere dal 22 febbraio 2011.
[27] Paragrafo aggiunto dall'art. 1, paragrafo 1, punto (2), Regolamento 5 giugno 2012, n.
475/2012, a decorrere dal 9 giugno 2012.
[28] Paragrafo inserito dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (b) e (d), Regolamento 11 dicembre 2012, n.
1254/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
[29] Paragrafo inserito dall'art. 1, paragrafo 1, lett. (e), Regolamento 11 dicembre 2012, n.
1255/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
SOSTITUZIONE DI ALTRI PRONUNCIAMENTI
61. Il presente Principio sostituisce lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
(rivisto nella sostanza nel 1993).
62. Il presente Principio sostituisce anche le seguenti Interpretazioni:
a) SIC 11 Valute estere - Capitalizzazione delle perdite derivanti da drastiche svalutazioni della valuta;
b) SIC 19 Moneta di conto - Valutazione e presentazione dei bilanci secondo quanto disposto dallo
IAS 21) e dallo IAS 29; e
c) SIC 30 Moneta di conto - Conversione dalla moneta di valutazione alla moneta di presentazione. |